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Ordinanza — n. 4458/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against lower court order to restore common area after 17cm elevation caused injury.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4458/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by condominium owners against a lower court order to restore a common area following an injury caused by a 17cm elevation. The appellants argued that the elevation was necessary for sewage drainage and lacked dissent from other owners, while the respondents claimed it limited common use and caused physical harm. The court held that the lower courts correctly applied civil code provisions to find the elevation altered the common area's usability, ruling that factual assessment of the limitation of common use falls within the trial court's jurisdiction.

Regesto Legislator

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Art. 1102 cod. civ.; Art. 115 cod. proc. civ.: The court of first instance may order restoration of common areas when an unauthorized elevation limits common use, and such factual findings do not constitute a violation of law or ultra petita.

Parole chiave

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condominium restoration common area limitation ultra petita violation factual assessment power unauthorized elevation common use restriction civil procedure appeal modificazione architettonica

Disposizioni normative citate

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Art. 1102 cod. civ.
Con il secondo motivo, i ricorrenti hanno, quindi, denunciato la violazione e falsa applicazione dell’art. 1102 cod. civ.e dell'art.
Art. 115 cod. proc. civ.
In tal senso, è insussistente anche la violazione dell’art. 115 cod.
Art. 116 cod. proc. civ.
20867 del 30/09/2020): nella specie, invece, il Tribunale prima e la Corte d’appello poi si sono limitati a valutare lo stato dei luoghi, come risultante dall’indagine peritale e dal materiale fotografico acquisito, nel corretto esercizio del potere ex art. 116 cod. proc. civ.
art. 1102 cod. civ
LaCorte di merito ha rilevato che l’intervento, insistente su una vasta parte dell'area comune destinata alla manovra degli automezzi, aveva determinato un innalzamento di 17 cm della quota originaria, ed ha escluso che potesse essere consideratoespressione della facoltà ex art. 1102 cod. civ.
art. 1136 cod. civ
, comunque difettava di una previa delibera condominiale, invece necessaria, adottata con le maggioranze di cui all’art. 1136 cod. civ.
art. 112 cod. proc. civ
E’ poidel tutto inconferente la censura di violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.
art. 1120 cod. civ
civ.e dell'art. 1120 cod. civ.
art. 115 cod. proc. civ
In tal senso, è insussistente anche la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ.
art. 116 cod. proc. civ
20867 del 30/09/2020): nella specie, invece, il Tribunale prima e la Corte d’appello poi si sono limitati a valutare lo stato dei luoghi, come risultante dall’indagine peritale e dal materiale fotografico acquisito, nel corretto esercizio del potere ex art. 116 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 2, n. 1616 del 26/01/2021
Sez. U, n. 20867 del 30/09/2020
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Testo completo

iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 21917- 20 19 proposto da: LEANDRI GIACOMO, PERON ELVIRA, elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv.Tiziana D’Agostini dalla quale sono rappresentat i e difesi, giusta procura allegata al ricorso, con indicazione de ll’ indirizz o pec; -ricorrenti - contro RAFFAELI ADRIANO,BUCCELLA MARIELLA, elettivamente domiciliati in Roma, piazza Capranica 78 , presso lo studio dell'avv . Cristiano Alessandri dal quale sono rappresentatie difesi, giusta procura allegata al controricorso, con indicazione dell’indirizzopec; -controricorrenti – e contro Ric. 2019 n. 21917 sez.

S2 -ad. 12-2-2025 - 2 - SALVINO VINCENZA, BUGNO MARIA ROSA, ZILIOTTO AMERIGO, SERAPINI ANTONELLA, -intimati - avverso la sentenza n. 1856/2019della CORTE D'APPELLO di VENEZIA , pubblicatail 7/5/2019, notificata in pari data; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/2/2025dal consigliere PATRIZIA PAPA; lettala memori a delle parti ricorrenti . FATTI DI CAUSA Con atto di citazione notificato in data 4 agosto 2010, Adriano Rafaeli e Mariella Buccella, proprietari in comunione legale di un appartamento con garage all'interno del Condominio Pavese in Mira (VE) convennero in giudizio dinnanzi al Tribunale di Venezia, ex sezione di Dolo, i coniugi condomini Giacomo Leandri e Elvira Peron; lamentarono che i convenuti, senza autorizzazione del condominio, avevano sopraelevato di circa 17 cm la porzione di area comune di accesso al loro garage e realizzato un rampa di r accordo con la loro abitazione; in data 22 dicembre 2009, Raffaeli,uscendo dalla propria abitazione era scivolato sulla rampa, provocandosi serie lesioni; chiesero, pertanto, la condanna dei convenuti al ripristino dello spazio esterno comune prospiciente la loro abitazione nonché al risarcimento dei danni.

Costituendosi, i condomini Leandro e Peron rappresentarono – per quel che ancora qui rileva -che l'opera di innalzamento della quota di livello era stata realizzata per realizzare un nuovo scarico fognario, necessario alla loro abitazione per i vizi dell’impianto preesistente e che prima d’allora nessuno dei condomini aveva manifestato dissenso o espresso lamentele (addirittura una parte della sopraelevazione era stata asseritamente utilizzata per la posa di un tronco fognario Ric. 2019 n. 21917 sez. S2 -ad. 12-2-2025 - 3 - condominiale nuovo, a servizio delle altre villette); chiesero, quindi, di chiamare in causa il condominio Pavese e la Vittoria Assicurazioni s.p.a.

Esteso il contraddittorio al condominio e alla società assicuratrice e istruita la causa con interpello, prove per testi e consulenza tecnica sullo stato dei luoghi, con sentenza n.112/2015, il Tribunale di Venezia rigettò la domanda risarcitoria, ma condannò i convenuti Leandri e Peron a ripristinare lo stato dei luoghi dello spazio esterno comune antistante la loro abitazione nella porzione sud dell'area di manovra dello scoperto condominiale, mediante demolizione della sopraelevazione di circa 17 cm e della rampa di raccordo. Adita da Giacomo Leandri ed Elvira Peron, la Corte d'Appello di Venezia, con sentenza n.1856/2019, ha rigettato l’appello, confermando la condanna degli appellanti al ripristino dello status quo ante.

LaCorte di merito ha rilevato che l’intervento, insistente su una vasta parte dell'area comune destinata alla manovra degli automezzi, aveva determinato un innalzamento di 17 cm della quota originaria, ed ha escluso che potesse essere consideratoespressione della facoltà ex art. 1102 cod. civ. « in quanto suscettibile in concreto di impedire/limitare il comodo uso della medesima parte comune da parte degli altri condomini». Ha escluso altresì la prova di un consenso implicito alla realizzazione dell’opera rimarcando che, in ogni caso, un eventuale consenso implicito sarebbe risultato comunque giuridicamente irrilevante perché l'opera, anche quale innovazione consentita ex art.1120 cod. civ. , comunque difettava di una previa delibera condominiale, invece necessaria, adottata con le maggioranze di cui all’art. 1136 cod. civ. comma V e trascritta nel libro verbali ai fini dell’opponibilità agli eventuali successivi acquirenti; haritenuto, quindi, Ric. 2019 n. 21917 sez.

S2 -ad. 12-2-2025 - 4 - ugualmente irrilevante la giustificazione addotta a sostegno della legittimità dell’interventoe, cioè, il cattivo funzionamento dell'impianto di scarico della proprietà esclusiva dei convenuti. Avverso questa sentenza, i coniugi Leandri e Peron hanno proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, illustrati da successiva memoria; Adriano Raffaele e Mariella Buccella hanno resistito con controricorso. Il ricorso risulta notificato anche a Vincenza Salvino, Maria Rosa Bugno, Amerigo Ziliotto, Antonella Serapini cheperò non ha nno svolto difese.

RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo, i due ricorrenti hanno lamentato la violazione degli art. 112 e 115 cod. proc. civ.: a loro dire, la Corte d’appello avrebbe rilevato, in mancanza di tempestive allegazioni sul punto, i limiti alla configurabilità di un diritto al più intenso uso della cosa comune, ex art. 1102 cod. civ. nella attitudine dell’opera contestata a «impedire/limitare in concreto il comodo uso della medesima parte comune da parte degli altri condomini»; in primo grado, invece, gli attori si erano soltanto lamentati della mancanza di una previa delibera di autorizzazione opponibile; in conseguenza, risulterebbe violato il principio di «corrispondenza tra chiesto e pronunciato» ex art. 112 cod. proc. civ. per essere stato utilizzato un fatto mai accertato, neppure per «non contestazione».

2. Con il secondo motivo, i ricorrenti hanno, quindi, denunciato la violazione e falsa applicazione dell’art. 1102 cod. civ.e dell'art. 1120 cod. civ. perché , esclusa l’allegazione della idoneità dell’opera a limitare o impedire il pari uso dell’area comune da parte degli altri condomini, la Corte d’appello avrebbe dovuto applicare alla fattispecie l’art. 1102 cod. civ. e riconoscere il diritto a mantenere l’opera in Ric. 2019 n. 21917 sez. S2 -ad. 12-2-2025 - 5 - esercizio del diritto al più intenso uso della cosa comune, non ricorrendo una fattispecie sussumibile nell’art. 1120 cod. civ.

I due motivi, che possono essere trattati congiuntamente per la stretta connessione, sono in parte inammissibili e in parte infondati. Come risulta dallo stesso ricorso, gli attori Adriano Rafaeli e Mariella Buccella, premesso che i convenuti Giacomo Leandri ed Elvira Peron, senza autorizzazione del C ondominio, avevano sopraelevato di circa 17 cm la porzione di area comune di accesso al loro garage e realizzato una rampa di raccordo con la loro abitazione , avevano chiesto la riduzione in pristino mediante «rimozione della sopraelevatura e della rampa di raccordo» perché effettuate sull’area comune destinata alla manovra degli automezzi.

I coniugi Leandri e Peron avevano anche rappresentato, in comparsa conclusione, che la sopraelevazione e la creazione della rampa non impediva il pari uso dell’area comune da parte degli altri condomini. La Corte d’appello –così come, prima ancora il Tribunale - preso atto che l’opera, al contrario, pregiudicavail pari uso dell’area che era destinata alla manovra degli automezzi ma risulta va così ingombra in parte, ha accolto la domanda. Occorre allora considerare che la domanda azionata da un condomino in base al disposto dell'art. 1102 cod. civ,avente quale fine il ripristino dello status quo antedi una cosa comune illegittimamente alterata da altro condomino, ha natura reale, in quanto si fonda sull'accertamento dei limiti del diritto di comproprietà su un bene; pertanto, questa domanda rientra nel novero delle azioni relative ai diritti autodeterminati, individuati sulla base del bene che ne forma l'oggetto, nel senso che la relativa causa petendi s'identifica con l o stesso diritto di comproprietà sul bene comune.

Ric. 2019 n. 21917 sez. S2 -ad. 12-2-2025 - 6 - In conseguenza, non vi è diversità di domande, agli effetti degli artt. 183 e 345 cod. proc. civ., ove a fondamento della domanda di rimozione delle opere si ponga dapprima il difetto della preventiva autorizzazione dell'assemblea condominiale e poi si deducano i generali criteri di cui all'art. 1102 cod. civ. (Sez. 2, n. 2002 del 29/01/2020). E’ poidel tutto inconferente la censura di violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. perché i l vizio di violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato riguarda soltanto l'ambito oggettivo della pronuncia e non anche le ragioni di diritto e di fatto assunte a sostegno della decisione; il vizio di ultrapetizione o extrapetizione ricorreinfatti quando il giudice del merito, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri gli elementi obiettivi dell'azione (petitume causa petendi) e, sostituendo i fatti costitutivi della pretesa, emetta un provvedimento diverso da quello richiesto ( petitum immediato), ovvero attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso (petitum mediato) ( cfr. tra le varie, Cass.

Sez. 2 , n. 1616 del 26/01/2021). In tal senso, è insussistente anche la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. come prospettata, che ricorre quando il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli(Sez. U, n. 20867 del 30/09/2020): nella specie, invece, il Tribunale prima e la Corte d’appello poi si sono limitati a valutare lo stato dei luoghi, come risultante dall’indagine peritale e dal materiale fotografico acquisito, nel corretto esercizio del potere ex art. 116 cod. proc. civ.

Ricostruita la modifica dello stato dei luoghi e riscontrato in fatto, in corrispondenza con le allegazioni degli attori in citazione, che Ric. 2019 n. 21917 sez. S2 -ad. 12-2-2025 - 7 - «l’innalzamento di 17 cm ha interessato una vasta parte dell’area destinata alla manovra degli automezzi……suscettibile in concreto di limitare il comodo uso della medesima parte comune da parte degli altri condomini» (v. pag. 5 della sentenza), la Corte d’appello ha correttamenteapplicato l’art. 1102 cod. civ. e ordinato la riduzione in pristino.Trattasi, insomma, di un accertamento in fatto, spettante al giudice di merito sulla avvenuta limitazione del pari uso, che non integra la dedotta violazione di legge.

Il ricorso è perciò respinto , con conseguente condanna dei ricorrenti Giacomo Leandri e Elvira Peron al rimborso delle spese processuali in favoredi Adriano Raffaele e Mariella Buccella , liquidate in dispositivo in relazione al valore. Non vi è statuizione di spese per Vincenza Salvino, Maria Rosa Bugno, Amerigo Ziliotto, Antonella Serapini che non hanno svolto difese. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte deiricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M La Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti in solido al pagamento, in favore di Adriano Raffaele e Mariella Buccella , delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in €. 3.500 ,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in €.200,00 e agli accessori di legge. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti , di un ulteriore importo a titolo di Ric. 2019 n. 21917 sez. S2 -ad. 12-2-2025 - 8 - contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma