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Sentenza — n. 4376/2026 — snciv Generato dall'IA

Sentenza — n. 4376/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 4376/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La s.n.c. Immobrixen di Marco Merlin Co. (già Merlin Domenico di Merlin Marco Co. s.a.s.), Marco, Stefano, Francesca, Pierluigi, Domenico Merlin e Maria Filippi, con atto del 2014, citarono in giudizio Paolo Merlin, perché quest’ultimo fosse condannato ad adempiere gli obblighi assunti con l’accordo di famiglia intervenuto fra le parti il 5/8/2008, siccome successivamente modificato da due transazioni, di cui una giudiziale, nonché a risarcire il danno procurato dall’inadempimento. Il convenuto eccepì che il negozio del 5/8/2008 era nulla per difetto della forma solenne (atto pubblico) prescritta dall’art. 768 ter cod. civ., trattandosi di patto di famiglia. In via riconvenzionale chiese condannarsi gli attori al risarcimento del danno per averlo estromesso senza giusta causa dalla società di famiglia Merlin domenico s.a.s.

Regesto Legislator

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art. 768 ter cod. civ, art. 2909 cod. civ, art. 360 cod. proc. civ, art. 112 cod. proc. civ; Sentenza — n. 4376/2026 — snciv · Corte di Cassazione: Di conseguenza, diversamente da quanto dedotto col motivo, la domanda si appuntava sulla garanzia fideiussoria reciproca. Peraltro, l'erronea interpretazione della domande e delle eccezioni non è censurabile ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., perché non pone in discussione il significato della norma ma la sua concreta applicazione operata dal giudice di merito, il cui apprezzamento, al pari di ogni altro giudizio di fatto, può essere esaminato in sede di legittimità soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione, ovviamente entro i limiti in cui tale sindacato è ancora consentito dal vigente art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. (da ultimo Sez. 5, n. 13439, 20/05/2025 (Rv. 675091 – 01).

Parole chiave

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incasso di contributi alimentari contributi di mantenimento familiare debito sociale rimborso dell'aiuto sociale compensazione nel fallimento imputazione dei pagamenti

Disposizioni normative citate

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art. 768 ter cod. civ
Il convenuto eccepì che il negozio del 5/8/2008 era nulla per difetto della forma solenne (atto pubblico) prescritta dall’art. 768 ter cod. civ., trattandosi di patto di famiglia.
art. 2909 cod. civ
Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ., anche in relazione al n.
art. 360 cod. proc. civ
5 dell’art. 360 cod. proc. civ.
art. 112 cod. proc. civ
Con il quarto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ.
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Testo completo

a pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 27688/2019 R.G. proposto da: MERLIN PAOLO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GHIRZA 13, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIA PITTELLI, rappresentato e difeso dagli avvocati GIOVANNI GOZZI e PAOLO POZZA giusta procura in atti; –ricorrente – Contro IMMOBRIXEN S.N.C. DI MARCO MERLIN C. (già Merlin Domenico K.G. – s.a.s. di Merlin Marco C.), in persona del legale rappresentante pro tempore, MERLIN MARCO, MERLIN STEFANO, MERLIN FRANCESCA, MERLIN PIERLUIGI, FILIPPI MARIA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA MARCELLO PRESTINARI 13, presso lo studio dell’avvocato PAOLA RAMADORI, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato KARL REITERER giusta procura in atti;

–controricorrenti– Nonché MERLIN DOMENICO -intimato- avverso la sentenza n.70/2019 della CORTE D’APPELLO DI TRENTO, SEZIONE DISTACCATA DI BOLZANO, depositata in data 14/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/12/2025 dal Consigliere GIUSEPPE GRASSO; Udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale FULVIO TRONCONE, che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo e l’assorbimento dei restanti. Udito l’avvocato POZZA per il ricorrente e l’avvocato REITERER per i controricorrenti. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ordinanza interlocutoria n. 21796/2024, pubblicata il 2/8/2024, questa Corte ha rimesso alla pubblica udienza la causa.

Per ragioni di doverosa semplificazione, qui di seguito viene riportato il contenuto di essa quanto allo svolgimento del processo.

1. La s.n.c. Immobrixen di Marco Merlin Co. (già Merlin Domenico di Merlin Marco Co. s.a.s.), Marco, Stefano, Francesca, Pierluigi, Domenico Merlin e Maria Filippi, con atto del 2014, citarono in giudizio Paolo Merlin, perché quest’ultimo fosse condannato ad adempiere gli obblighi assunti con l’accordo di famiglia intervenuto fra le parti il 5/8/2008, siccome successivamente modificato da due transazioni, di cui una giudiziale, nonché a risarcire il danno procurato dall’inadempimento. Il convenuto eccepì che il negozio del 5/8/2008 era nulla per difetto della forma solenne (atto pubblico) prescritta dall’art. 768 ter cod. civ., trattandosi di patto di famiglia. In via riconvenzionale chiese condannarsi gli attori al risarcimento del danno per averlo estromesso senza giusta causa dalla società di famiglia Merlin domenico s.a.s.

2. L’adito Tribunale, accolta l’eccezione, dichiarò nulli per vizio di forma l’anzidetto accordo e le successive transazioni, che lo integravano e modificavano. Rigettò, inoltre, la domanda riconvenzionale sul rilievo che l’attore in riconvenzionale aveva prestato acquiescenza alla delibera del 2/11/2013 con la quale era stato estromesso dalla società.

3. La Corte d’appello di Trento, Sezione Distaccata di Bolzano, investita dall’appello principale degli attori e da quello incidentale del convenuto, accolse il primo [motivo] e rigettò il secondo, statuendo che Paolo Merlin era debitore nei confronti della Immobrixen della complessiva somma di € 1.948.220,79 e nei confronti di Domenico Merlin e Maria Filippi della rendita vitalizia mensile di € 500,00, con decorrenza dal mese di febbraio del 2012, oltre accessori; dichiarò inoltre che Paolo Merlin non aveva diritto alla liquidazione della quota di sua pertinenza nella s.a.s. Merlin Domenico.

4. La discrasia d’epilogo giudiziale consiglia di richiamare, sia pure in sintesi, gli argomenti motivazionali salienti della sentenza di secondo grado, per quel che ancora residua d’utile in questa sede. Alla famiglia Merlin facevano capo due società: Fabbrica Alpenmoebel s.r.l., che produceva mobili e Merlin Domenico s.a.s., proprietaria d’immobili e impianti, fra i quali quelli utilizzati in affitto dalla prima società. Dall’accordo dell’agosto del 2008 si poteva apprendere che i genitori Domenico Merlin e Maria Flippi, insieme ai figli Paolo, Marco, Stefano e Francesca, possedevano il 76,50% delle quote di Fabbrica Alpenmoebel e la quota restante del 23,50% era posseduto da Luigino Merlin, fratello di Domenico.

Per quanto riguardava, invece, la Merlin Domenico s.a.s., l’accomandatario e gli accomandanti Paolo e Marco possedevano l’intero patrimonio sociale. Con la richiamata convenzione si stabilì di assegnare a Paolo la Fabbrica Alpenmoebel e ai suoi fratelli la Merlin Domenico s.a.s., con la previsione di conguagli donativi da parte dei genitori, al fine di pareggiare le quote. A quest’ultimi era stato riservato il diritto d’abitazione in un immobile della Merlin Domenico s.a.s. e una rendita vitalizia. Per compensare Paolo dalla dismissione della quota in Merlin Domenico s.a.s. si era previsto il trasferimento di taluni beni (con esclusione degli immobili aziendali) da attuarsi attraverso un’operazione di scissione societaria cd. asimmetrica, di talché, a conclusione dell’operazione, i predetti beni sarebbero confluiti in una terza e nuova società facente capo esclusivamente a Paolo.

I beni di Merlin Domenico s.a.s., che fino a quel momento erano condotti in affitto d’azienda da Fabbrica Alpenmoebel, avrebbero continuato a essere da quest’ultima detenuti in forza di un contratto di locazione. Dopo avere delineato le caratteristiche essenziali del patto di famiglia, la Corte di merito esclude che il superiore accordo possa inscriversi nel perimetro dell’istituto regolato dagli artt. 768 bis e seg. cod. civ., mancando lo scopo del trasferimento societario ai discendenti in via stabile e anticipata, in quanto i figli di Domenico Merlin e Maria Filippi erano già tutti soci di Fabbrica Alpenmoebel s.r.l. e i figli Paolo e Marco lo erano anche di Merlin Domenico s.a.s. Conclude la sentenza, Manca, dunque, la figura del disponente che trasferisce ad uno o ad alcuni tra i discendenti la sua azienda ovvero le sue partecipazioni di controllo nella sua società .

Inoltre, gli assegnatari non si erano obbligati al pagamento di somme compensative delle quote di riserva spettanti agli eredi legittimari e neppure nei confronti della madre, erede necessaria, che era socia di Fabbrica Alpenmoebel s.r.l., chiamata, con il marito ad atti di liberalità al fine di conguaglio. Secondo la Corte di Trento, Sezione di Bolzano, La funzione pratica del negozio era evidentemente rappresentata dalla progettata dismissione gratuita delle partecipazioni societarie da parte dei genitori Merlin Domenico e Filippi Maria in favore dei loro figli, che ad eccezione di Merlin Pierluigi, già facevano parte delle medesime compagini societarie, assicurando loro un trattamento paritario.

Ne deriva che, contrariamente a quanto statuito in primo grado, l’accordo d.d. 5.8.2008, così come le sue successive modificazioni ed integrazioni d.d. 20.7.2010, sono valide e vincolanti per le parti, benché non siano state concluse con atto pubblico La domanda di condanna di Paolo Merlin all’adempimento delle obbligazioni assunte con il negozio dell’agosto del 2008, a parte la sua genericità, risultava priva di rilievo in quanto: il rilascio degli immobili appartenenti a Merlin Domenico s.a.s. era, seppur tardivamente, già avvenuto; Domenico era stato estromesso da Merlin Domenico s.a.s. il 23/11/2013; la scissione societaria asimmetrica non poteva disporsi giudizialmente, non essendo in giudizio la società che avrebbe dovuto essere beneficiaria.

Inoltre, la domanda concernente quest’ultimo adempimento era stata già avanzata in giudizio e disattesa dal Tribunale di Bolzano con sentenza dell’11/2/2013. Quanto alla domanda di risarcimento del danno, risultava decisivo l’accordo transattivo giudiziale del 20/7/2010, con il quale ciascuna delle parti si era resa garante del completo, esatto e tempestivo adempimento. Trattavasi di una “fideiussione indemnitatis”, che, nel caso di prestazione infungibile non eseguita dal debitore principale, trasforma la garanzia fideiussoria in obbligazione pecuniaria.

Quindi, il convenuto appellato era responsabile del ritardato rilascio degli immobili che si erano appartenuti a Merlin Domenico s.a.s., condotti in locazione da Fabbrica Alpenmoebel s.r.l., medio tempore fallita, società di cui egli era socio unico e amministratore. Con la transazione del luglio del 2010 il debito della morosa Fabbrica Alpenmoebel s.r.l. era stato determinato, anche per il futuro, in € 1.500,00 giornaliere. Immobrixen s.n.c. (già Merlin Domenico s.a.s.) era stata ammessa al passivo del fallimento della Alpenmoebel s.r.l. per l’ammontare di € 1.036.901,87, con una riduzione di € 930.000,00.

La circostanza che la decurtazione non fosse stata contestata in sede fallimentare, precisa la decisione, non poteva condurre alla conclusione che la creditrice vi abbia rinunziato e, pertanto, il garante Paolo Merlin era tenuto al pagamento della complessiva somma di € 1.948.220,79. L’appellato si era obbligato a corrispondere il 20% della rendita vitalizia mensile di € 2.500,00 in favore dei genitori e nonostante che quest’ultimi avevano adempiuto gli impegni assunti, trasferendo le proprie partecipazioni ai figli, Paolo era venuto meno al proprio e, quindi, doveva essere condannato a corrispondere la quota sua debenza dal mese di febbraio 2012.

Nessuna delle parti aveva chiesto la risoluzione degli accordi intercorsi, anzi, ognuna aveva instato per la sua esecuzione; neppure Paolo, il quale, pur avendo eccepito la nullità, in via di subordine non aveva chiesto la risoluzione. Di conseguenza, la estromissione di quest’ultimo dalla Merlin Domenico s.a.s. (delibera del 2/11/2013) doveva reputarsi rientrare nel piano esecutivo del programma negoziale e, pertanto, al medesimo non spettava liquidazione di quota alcuna. Inoltre, Paolo Merlin non aveva mai impugnato la delibera di esclusione.

Negata, infine, l’eccepita nullità dell’accordo il rigetto di una tale pretesa e, quindi, l’accoglimento dell’accertamento negativo chiesto dagli appellanti, giustificavano pienamente la non spettanza di liquidazione della quota.

5. Paolo Merlin ricorre sulla base di cinque motivi. Immobrixen s.n.c. di Marco Merlin C. (già Merlin Domenico K.G. s.a.s. di Merlin Marco C.), Marco, Stefano; Francesca, Pierluigi Merlin e Maria Filippi resistono con controricorso La causa, venuta all’adunanza camerale del 19/6/2024, è stata rimessa alla pubblica udienza, all’approssimarsi della quale il P.M., in persona del Sostituto Procuratore generale, Fulvio Troncone, ha fatto pervenire le sue conclusioni scritte. Entrambe le parti hanno depositato memorie. RAGIONI DELLA DECISIONE A questo punto va ripresa l’ordinanza interlocutoria n. 21796/2024 che ha sintetizzato i motivi come di seguito.

7. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1364, 1372, 768 bis, 782, 1351 e 458 cod. civ. Con il motivo si deduce che la Corte d’appello aveva errato a non qualificare la convenzione dell’agosto del 2008 come patto di famiglia, contratto tipico del quale l’accordo aveva tutti gli elementi: parteciparono l’imprenditore (il padre), la moglie di costui, in qualità di legittimaria, e tutti i figli di entrambi; Domenico Merlin trasferì ai propri discendenti tutte le sue partecipazioni nelle società da lui fondate; i figli ricevettero le partecipazioni; alla madre, Maria Flippi, unica legittimaria, al solo ipotizzabile titolo di soddisfazione della quota di riserva, venne riconosciuto il diritto d’abitazione, l’uso d’una autovettura e la rendita vitalizia.

Conferma della conformità al tipo si ricavava dal raggiungimento dello scopo legislativo di evitare la frammentazione societaria alla morte dell’imprenditore, favorendo il passaggio dell’impresa alla successiva generazione. Trattavasi, in definitiva, di un patto di famiglia, la cui esecuzione era affidata a un programma negoziale già previsto, avente natura onerosa (l’assegnazione delle quote risulta compensata dal diritto d’abitazione, d’uso dell’autovettura e dalla rendita vitalizia). Patto di famiglia nullo per mancanza della forma solenne prevista dalla legge.

8. Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ., anche in relazione al n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ. Con sentenza n. 11/2013, passata in giudicato, del Tribunale di Bologna era stata accertata implicitamente, spiega il ricorrente, la nullità del patto di scissione contenuto nella convenzione dell’agosto del 2008 e sue successive modifiche. Ciò, anche a non volere reputare che si fosse in presenza di un patto di famiglia privo di forma “ad substantiam”, non poteva sfuggire alla sanzione della nullità, perché nullo, per sentenza irrevocabile il contemplato accordo di scissione societaria, senza essa le parti non avrebbero concluso il contratto. La Corte d’appello aveva omesso di tener conto del fatto decisivo costituito dal passaggio in giudicato anzidetto, che era rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado.

8. Con il terzo motivo viene denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1364, 1372, 1936, 1937, 1938 cod. civ., nonché “falsa e/o errata interpretazione della clausola 11 del “Verbale stragiudiziale 20.7.2010”. Il ricorrente contesta essersi data vita con il verbale di conciliazione citato a una “fideiussione indemnitatis”, mancando i presupposti di legge e, in particolare l’espressa volontà di garantire un debito altrui, non essendo stato individuato il debitore, nonché l’indicazione dell’importo massimo garantito.

9. Con il quarto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ. Il ricorrente spiega che la Corte d’appello aveva fondato la responsabilità dell’esponente sul presupposto che costui si fosse “reso personalmente garante dell’inadempimento dell’intero programma negoziale regolato con l’accordo d.d. 5.8.2006 e con le due successive transazioni”, nonostante non fosse stato rilevato inadempimento alcuno da parte del medesimo. Tuttavia, le domande degli attori non erano dirette a “ottenere il risarcimento del danno in forza della prestata fideiussione, peraltro invalida, ma in forza ed in conseguenza di un inadempimento proprio di Paolo Merlin”. La Corte d’appello, sbagliando, non aveva sciolto condanna “in conseguenza di un suo [di Paolo Merlin] inadempimento (inesistente) ma in forza dell’obbligo fideiussorio”.

9. Con il quinto motivo il ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 2287, 2289 e 2043 cod. civ., si duole del mancato accoglimento dell’appello incidentale, nonostante il Tribunale avesse affermato che egli, elasso il termine decadenziale, non poteva più dolersi dell’esclusione dalla s.a.s. Merlin Domenico, il che sarebbe stato vero solo ove egli avesse richiesto la reintegrazione, mentre aveva solo domandato di essere risarcito del danno patito Preliminarmente devesi rilevare che la Corte è stata messa in condizione di conoscere gli atti sui quali s’incentrano le contrapposte difese: il contenuto saliente degli accordi intercorsi risulta condiviso da entrambe le parti e soddisfacentemente riportato.

Quindi, il ricorso risulta sufficientemente specifico sotto il profilo dell’autosufficienza. 1Il primo motivo è fondato . Negli anni Novanta del Secolo scorso la Commissione europea prescrisse agli stati membri, attraverso lo strumento della raccomandazione (94/1069/CE), di approntare normativa che consentisse, nei Paesi ove vige il divieto del patto commissorio, di permettere all’imprenditore di far luogo a un ordinato passaggio generazionale dell’impresa medio-piccola, che non fosse minato o reso oltremodo difficoltoso dalla normativa dettata in materia di successione.

Emblematico il primo articolo del testo normativo, che individua gli obiettivi intesi perseguire. “Gli Stati membri sono invitati ad adottare le misure necessarie per facilitare la successione nelle piccole e medie imprese al fine di assicurare la sopravvivenza delle imprese ed il mantenimento dei posti di lavoro. In particolare, essi sono invitati ad adottare le misure più adeguate, a completamento del quadro giuridico, fiscale e amministrativo, al fine di: - sensibilizzare l'imprenditore ai problemi della successione e indurlo a preparare tale operazione finché è ancora in vita: - creare un contesto finanziario favorevole al buon esito della successione: - consentire all'imprenditore di preparare efficacemente la sua successione mettendo a sua disposizione gli strumenti adeguati; - assicurare la continuità delle società di persone e delle imprese individuali in caso di decesso di uno dei soci o dell'imprenditore; - assicurare il buon esito della successione familiare evitando che le imposte sulla successione ereditaria е sulla donazione mettano in pericolo la sopravvivenza dell'impresa; - incoraggiare fiscalmente l'imprenditore a trasferire la sua impresa tramite vendita o cessione ai dipendenti, soprattutto quando non vi sono successori nell'ambito della famiglia”.

Il legislatore italiano, nel 2006, ha inteso dare esecuzione alla raccomandazione, sia pure limitatamente ai profili strettamente civilistici, con l’introduzione nel codice civile del capo V-bis (del patto di famiglia), nel titolo IV (della divisione), del libro II (delle successioni). Con l’art. 768bis, costituente disposizione d’apertura del nuovo capo, il legislatore ha dettato la nozione del nuovo contratto: “È patto di famiglia il contratto con cui, compatibilmente con le disposizioni in materia di impresa familiare e nel rispetto delle differenti tipologie societarie, l’imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l’azienda, e il titolare di partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote, ad uno o più discendenti.” L’istituto costituisce deroga espressa al divieto del patto commissorio (cfr. l’art. 458, siccome novellato contestualmente).

Il perseguimento dello scopo di assicurare vita all’impresa (attraverso, appunto, la cessione aziendale o di quote sociali) oltre la vita dell’imprenditore è reso palese dall’unidirezionalità dell’operazione, a favore di discendenti, quale che ne sia il grado, e non viceversa, né, tantomeno, a favore di collaterali o coniuge. Si è parecchio discusso della natura del negozio; senza che in questa sede occorra dilungarsi oltre, quel che appare evidente è che esso persegue una causa complessa, presentando profili della donazione, della divisione in vista della futura successione e disposizioni a favore del terzo.

Lo scopo dell’istituto, come si è in qualche modo anticipato, è costituito dalla persecuzione della continuità d’impresa, assicurando stabilità all’operazione; il che implica collocarlo nell’ordinamento quale negozio in deroga al divieto del patto commissorio, attraverso il quale il disponente (l’imprenditore) apre, in un certo senso, anticipatamente la successione, sia pure limitatamente alla porzione dei beni costituiti dall’azienda o della quota d’azienda della quale intende disporre. Poiché obiettivo primario è assicurare l’intangibilità del patto, la legge impone la partecipazione al negozio del coniuge e di “tutti coloro che sarebbero legittimari ove in quel momento si aprisse la successione nel patrimonio dell’imprenditore” (art. 768quater, co. 1), con la previsione di compensazioni in denaro o in natura, salvo rinuncia, del valore delle quote previste dagli artt. 536 e segg., con imputazione alla quota di legittima per i partecipanti non assegnatari dell’azienda; l’assetto viene reso stabile dalla prescrizione secondo la quale ricevuto non è soggetto a collazione o a riduzione.

La rilevanza e complessità dell’operazione, la componente di liberalità, soddisfatta mediante donazioni o promesse di donazioni e, in definitiva, lo scopo perseguito di disporre di una rilevante parte del patrimonio dell’imprenditore quanto ancora costui è in vita, ha indotto il legislatore a imporre la forma solenne dell’atto pubblico, a pena di nullità (art. 768ter cod. civ.). Come si è anticipato, la Corte d’appello ha escluso che con gli accordi stipulati si fosse inteso soddisfare lo scopo del trasferimento societario ai discendenti, in via stabile e anticipata, in quanto i figli di Domenico Merlin e Maria Filippi erano già tutti soci di Fabbrica Alpenmoebel s.r.l. e i figli Paolo e Marco lo erano anche di Merlin Domenico s.a.s. e, pertanto, non si rinveniva la figura del disponente che trasferisce ad uno o ad alcuni tra i discendenti la sua azienda ovvero le sue partecipazioni di controllo nella sua società .

Gli assegnatari non si erano, inoltre, obbligati a versamenti compensativi. Lo scopo concreto del negozio aveva, di conseguenza, portata più limitata e, comunque, diversa: dismettere gratuitamente le partecipazioni societarie dei genitori in favore dei figli, che già partecipavano alle anzidette società. Il Collegio non condivide una tale conclusione perché giuridicamente non corretta. I presupposti indispensabili perché si abbia patto di famiglia che la legge, nell’ottica alla quale si è accennato, prevede sono: il trasferimento, anche solo parziale (si badi) dell’azienda e/o delle partecipazioni societarie a uno dei discendenti (quale che sia il grado di parentela: padre-figlio, nonno-nipote, ecc.); la partecipazione al negozio del coniuge e di tutti coloro che sarebbero legittimari ove in quel momento si aprisse la successione nel patrimonio dell’imprenditore ; gli assegnatari debbono liquidare (anche in natura), salvo rinuncia, ai non assegnatari la quota secondo le previsioni di cui all’art. 536 e segg. cod. civ.

La Corte d’appello ha negato potersi riportare gli accordi intervenuti fra le parti al patto di famiglia omettendo, tuttavia, di confrontarsi con la necessaria puntualità con le emergenze di causa. Sarebbe occorso soffermarsi sullo scopo, nel suo complesso, dell’accordo negoziale, che pare diretto ad assicurare la prosecuzione dell’impresa attraverso i figli (Paolo per la Alpenmoebel e gli altri fratelli per la Merlin Domenico s.a.s.). Non modifica l’assetto contrattuale la circostanza che il 23,50% delle quote di Alpenmoebel fosse posseduto dal fratello del padre e quindi zio dei discendenti.

L’imprenditore, invero, non può che disporre solo della sua sola quota. La circostanza che già da prima tutti i figli possedessero quote della Alpenmoebel e che Paolo e Marco fossero già soci (il primo accomandatario e il secondo accomandante, della s.a.s. Merlin Domenico) dovrà essere apprezzata tenendo conto della disposizione, la quale contempla anche la cessione parziale. La sentenza impugnata non contrappone evidenze giuridicamente apprezzabili che contrastino quel che appare essere lo scopo perseguito col contratto: ridisegnare la proprietà societaria, in vista della prosecuzione dell’attività d’impresa in capo ai figli: la s.a.s. Merlin Domenico, appartenente allo stretto nucleo familiare per il 76,50% (padre, madre e tutti i figli), viene assegnata a tutti i figli, con eccezione di Paolo; a quest’ultimo, la s.a.s. Merlin Domenico, il cui patrimonio era posseduto per intero da Paolo e Marco.

Non mostra di cogliere che lo strumento negoziale contempla il conguaglio delle quote, come, se, appunto, al momento della stipulazione si fosse aperta la successione, attraverso donazioni dei genitori, il trasferimento di taluni beni a Paolo, attraverso l’operazione di scissione societaria asimmetrica, costituendo, infine, in favore dei genitori il diritto abitazione d’un immobile della Merlin Domenico s.a.s., oltre a una rendita vitalizia. La circostanza, poi, che i conguagli sarebbero stati operati dai genitori con atti di liberalità, non contrasta con l’inquadramento giuridico sostenuto dalla parte ricorrente, trattandosi di un adempimento per conto d’altri.

Le evidenze richiamate dovranno formare oggetto di specifica e approfondita disamina da parte del Giudice del merito, davanti al quale il processo va rimesso, al fine di verificare se da un tal scrutinio debba trarsi la conseguenza che con il complesso negoziale le parti abbiano inteso dar vita un patto successorio, che avrebbe dovuto essere stipulato, a pena di nullità, nella forma solenne dell’atto pubblico. 2 Il secondo e il terzo motivo restano assorbiti (in senso proprio) dall’accoglimento del primo. 3Il quarto motivo è infondato. La sentenza impugnata, richiamata la domanda avanzata con l’iniziale atto di citazione, spiega essere stata chiesta la condanna dell’odierno ricorrente anche per la garanzia assunta da ciascun contraente con la clausola n. 11 della transazione stragiudiziale d.d. 20.7.2010 , conclude, che sulla scorta dei documenti negoziali, ciascun contraente si è reso personalmente garante dell’adempimento dell’intero programma negoziale regolato con l’accordo d.d. 5.8.2006 e con le due successive transazioni .

Di conseguenza, diversamente da quanto dedotto col motivo, la domanda si appuntava sulla garanzia fideiussoria reciproca. Peraltro, l'erronea interpretazione della domande e delle eccezioni non è censurabile ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., perché non pone in discussione il significato della norma ma la sua concreta applicazione operata dal giudice di merito, il cui apprezzamento, al pari di ogni altro giudizio di fatto, può essere esaminato in sede di legittimità soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione, ovviamente entro i limiti in cui tale sindacato è ancora consentito dal vigente art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. (da ultimo Sez. 5, n. 13439, 20/05/2025 (Rv. 675091 – 01).

Perciò deve escludersi che la sentenza abbia violato il principio della corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato. 4Il quinto motivo è infondato. Al di là di ogni altra possibile considerazione, va osservato che una volta consumatosi il termine perentorio per impugnare la delibera societaria, la legittimità dell’esclusione non è più censurabile e, quindi, il ricorrente non può pretendere di essere risarcito per il danno che assume ingiustamente patito a causa dell’ingiusta esclusione. La sentenza deve essere, pertanto, cassata con rinvio, in relazione al motivo accolto.

Il Giudice del rinvio, che s’individua nella Corte d’appello di Trento, in diversa composizione, statuirà anche sul capo delle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara assorbit