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Decreto — n. 4351/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to abandonment after 40 days; judgment declared extinguished and costs awarded to respondent.

Numero d'incarto Decreto — n. 4351/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within 40 days of the respondent's early termination proposal. The respondent argued for immediate closure under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure, while the appellant remained silent on the procedural deadline. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed abandoned and ordered the appellant to pay the respondent's litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, 391 c.p.c.: If no request for a decision is made within 40 days of an early termination proposal, the appeal is deemed abandoned and the proceedings are extinguished, with costs awarded to the respondent.

Parole chiave

Generato dall'IA
abandonment of appeal early termination proposal 40-day deadline extinguishment of proceedings litigation costs allocation sospensione della riscossione fiscale assistenza amministrativa fiscale contenzioso tributario

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-bis c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
art. 380-bis c.p
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Testo completo

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE CIVILE IL CONSIGLIERE DELEGATO Esaminatigli atti del procedimento iscritto al R.G. n. 24550/2024; vista la sintetica proposta di definizione anticipata del giudizio, formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., come comunicata ai difensori delle parti; rilevato che è trascorso il termine di 40 giorni dalla comunicazione dell’anzidetta proposta, senza che parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, per l’effetto, che il ricorso deve intendersi rinunciato e che deve provvedersi alla dichiarazione di estinzione del giudizio di cassazione; attesoche deve provvedersi alla condanna alla refusione delle spese di lite a carico della parte che ha dato causa al procedimento, che si liquidano come in dispositivo;

P.Q.M visti gli artt. 380-bise 391 c.p.c., dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione e condanna il ricorrente alla refusione, in favore del controricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 1.800,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge. Roma, 23 febbraio 2026 Il Consi