Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, O.r.i. Martin Acciaieria, did not respond to the court's proposal for case definition, while the respondent, G.n. Tecnopompe, argued for the dismissal based on this procedural lapse. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed renounced and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a cassation appeal within 40 days results in the appeal being deemed renounced and the case extinguished.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILEIl Consigliere Delegato ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 16269/2024 R.G. proposto da: O.r.i. Martin Acciaieria E Ferriera Di Brescia S.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Fulvio Di Domenico -ricorrente- contro G.n. Tecnopompe Di Naoni Giovanni, rappresentato e difeso dall'avvocato Iaber Padellini -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Brescia n.441/2024 depositata il 29/04/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 16269/2024 Numero sezionale 208/2026 Numero di raccolta generale 4349/2026 Data pubblicazione 26/02/2026 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.400,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 25/02/2026 Mauro Criscuolo Numero registro generale 16269/2024 Numero sezionale 208/2026 Numero di raccolta generale 4349/2026 Data pubblicazione 26/02/2026