Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, leading to case extinction and costs award.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the court's proposal. The appellant, Michele Nocerino, did not act within this timeframe, while the respondent, Rosario d'Orazio, argued for the dismissal based on this procedural lapse. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the appellant to pay the respondent's legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a cassation appeal within 40 days of the proposal constitutes a waiver, resulting in the extinction of the proceedings and an award of costs to the respondent.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILEIl Consigliere Delegato ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 13601/2024 R.G. proposto da: Michele Nocerino, rappresentato e difeso dall'avvocato Mauro Danielli -ricorrente- contro Rosario d'Orazio, rappresentato e difeso dall'avvocato Rosario d'Orazio -controricorrente- avverso l’ordinanza del Tribunale di Cassino n.1397/2021 depositata il 27/11/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Numero registro generale 13601/2024 Numero sezionale 207/2026 Numero di raccolta generale 4345/2026 Data pubblicazione 26/02/2026 Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.700,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 25/02/2026 Mauro Criscuolo Numero registro generale 13601/2024 Numero sezionale 207/2026 Numero di raccolta generale 4345/2026 Data pubblicazione 26/02/2026