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Decreto — n. 4344/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.

Numero d'incarto Decreto — n. 4344/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period following the proposal of judgment definition. The appellant, Elettromeccanica Tironi S.r.l., did not act within the required timeframe, while the respondent, Negri E Associati S.r.l., contended that the silence constituted a waiver of the appeal. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed renounced and ordered the appellant to bear the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on the proposal of judgment definition within 40 days results in the deemed renunciation of the cassation appeal and the extinction of the proceedings.

Parole chiave

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deemed renunciation 40-day period extinction of proceedings proposal of judgment litigation costs motivi di cassazione diritto alla riparazione dell'opera censura dell'apprezzamento delle prove

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
A Socio Unico in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Claudio Schianchi -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna n.2255/2023 depositata il 13/11/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
civ.; Numero registro generale 8187/2024 Numero sezionale 206/2026 Numero di raccolta generale 4344/2026 Data pubblicazione 26/02/2026 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
art. 380-bis c.p
A Socio Unico in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Claudio Schianchi -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna n.2255/2023 depositata il 13/11/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 8187/2024 Numero sezionale 206/2026 Numero di raccolta generale 4344/2026 Data pubblicazione 26/02/2026 Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILEIl Consigliere Delegato ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 8187/2024 R.G. proposto da: Elettromeccanica Tironi S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Mario Gavioli -ricorrente- contro Negri E Associati S.r.l. A Socio Unico in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Claudio Schianchi -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna n.2255/2023 depositata il 13/11/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 8187/2024 Numero sezionale 206/2026 Numero di raccolta generale 4344/2026 Data pubblicazione 26/02/2026 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 25/02/2026 Mauro Criscuolo Numero registro generale 8187/2024 Numero sezionale 206/2026 Numero di raccolta generale 4344/2026 Data pubblicazione 26/02/2026