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Ordinanza — n. 4206/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses client's appeal for free legal aid liquidation, ruling only the lawyer can challenge fee calculations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4206/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the appeal inadmissible because the client, a recipient of free legal aid, lacked standing to challenge the liquidation of the lawyer's fees. The court held that only the defending lawyer possesses the exclusive right to contest the state's payment of professional compensation, as the client has no obligation to pay. Consequently, the lower court's rejection of the client's opposition regarding fee liquidation was legally correct.

Regesto Legislator

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Art. 83 comma 3-bis DPR 115/2002; In matters of state-funded legal aid, only the defending lawyer has the exclusive standing to challenge the liquidation of professional fees, whereas the client may only oppose the rejection or revocation of the aid itself.

Parole chiave

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free legal aid fee liquidation standing to sue state compensation legal representation opposizione opposizione tardiva anticipo delle spese

Disposizioni normative citate

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Art. 83 comma 3-bis DPR 115/2002
Art. 12 preleggi
Art. 14 preleggi
Art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
115/2002 e 12 e 14 preleggi, in relazione all’art. 360, primo comma, n.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez.6 - 2, 23/07/2020, n. 15699
Come da questa Corte più volte ribadito (Cass. Sez.6 - 2, 23/07/2020, n. 15699; Sez.
Sez. 6 -2, 11/09/2018, n. 21997
Cass. n. 10705/2014
Cass. n. 10705/2014; Cass.
Cass. n. 1539/2015
10705/2014; Cass. n. 1539/2015; Cass.
Cass. S.U. n. 26907/2016
1539/2015; Cass. S.U. n. 26907/2016).
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.7250/2024 R.G. proposto da : Agata Soccio, rappresentata e difesa dall'avvocato Alfredo Donatacci -ricorrente- Ministero Della Giustizia, In Persona Del Ministro Pro Tempore in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Avvocatura Generale Dello Stato . -resistente- avverso l’ordinanza del Tribunale di Foggia n. 2019/2023 depositata i l 25/02/2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/02/2026 dal Consigliere Emanuela Musi.

FATTI DI CAUSA Agata Soccio si oppose al decreto di rigetto dell’istanza di liquidazione del gratuito patrocinio e di revoca del beneficio, emesso dal Tribunale di Foggia l’8 marzo 2023, ma lo stesso Tribunale rigettò l’opposizione il 25 febbraio 2024. Il giudice dell’opposizione ritenne tardiva la domanda di liquidazione avanzata successivamente alla adozione del provvedimento che aveva definito il giudizio, in applicazione dell’art. 83, comma 3-bis, del DPR 115/2002 in forza del quale “il decreto di pagamento è emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta”.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione Agata Soccio, articolando un unico motivo. Il Ministero della Giustizia, intimato, si è costituito ai soli fini della eventuale partecipazione all’udienza pubblica e non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. RAGIONI DELLA DECISIONE Con l’unico motivo, la ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 83 comma 3 bis D.P.R. n. 115/2002 e 12 e 14 preleggi, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., avendo il Tribunale rigettato l’istanza perché proposta dopo la conclusione del giudizio.

Il ricorso è inammissibile. Come da questa Corte più volte ribadito (Cass. Sez.6 - 2, 23/07/2020, n. 15699; Sez. 6 -2, 11/09/2018, n. 21997) in materia di patrocinio a carico dello Stato, la legittimazione dell'interessato, ovvero propriamente alla parte che si vuole avvalere del patrocinio a carico dello Stato, o che vi sia stata ammessa ma il cui beneficio sia stato poi revocato, è riconoscibile solo con riferimento all'opposizione avverso il decreto di rigetto dell'istanza di ammissione o di revoca del gratuito patrocinio. Viceversa, sussiste l'esclusiva legittimazione del difensore in proprio per la controversia in tema di liquidazione del compenso a lui spettante (cfr.

Cass. n. 10705/2014; Cass. n. 1539/2015; Cass. S.U. n. 26907/2016). Legittimato a proporre impugnazione contro il provvedimento di rigetto o di accoglimento solo parziale dell'istanza di liquidazione delle spese è, dunque, esclusivamente il difensore, quale unico titolare del diritto al compenso nei confronti dello Stato, e non anche il patrocinato, su cui non grava alcun obbligo in ordine al pagamento del corrispettivo, giacché l'ammissione al gratuito patrocinio, escludendo la configurazione di un incarico professionale tra i due, determina l'insorgenza di un rapporto che si instaura direttamente tra il difensore e lo Stato.

Nel caso di specie, appare evidente come l’ordinanza del Tribunale di Foggia sia stata impugnata dalla Soccio, parte ammessa al gratuito patrocinio, unicamente con riferimento alla omessa liquidazione dei compensi al difensore, dovendone conseguire la declaratoria di inammissibilità del ricorso. P.Q.M La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del