Italian Supreme Court dismisses appeal due to missing notification report and excessive delay exceeding sixty days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible because the appellant failed to submit the required notification report for the contested judgment. Although the appellant claimed receipt of the decision, the court noted the absence of this document and a notification delay of over sixty days. The court ruled that this procedural defect violates the mandatory short appeal period, rendering the claim procedurally impossible.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 325 c.p.c.; Art. 369, comma 2, n. 2 c.p.c.: The failure to deposit the notification report within the prescribed term renders the appeal inadmissible when the delay exceeds sixty days from publication.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4140/2024 R.G. proposto da : AGNESE GIOVARUSCIO, GIUSEPPINA GIOVARUSCIO, SANTINO GIOVARUSCIO, FLAVIANA GIOVARUSCIO, rappresentati e difesi dall'avvocato Pietro Franco Grillo unitamente all’avvocato Marco Livi; -ricorrenti- contro MASSIMO MARZIONI, rappresentato e difeso dall'avvocato Eleuterio Zuena unitamente all’avvocato Carlo Marzioni; -controricorrente- nonché contro FABRIZIO RICCI, DOLORES LONDRILLO, CRISTINA GIORGIO, FRANCESCO TROCCHI; -intimati- avverso la sentenza della Corte d' a ppello di Roma n. 6529/2023 , depositata il 12/10/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/02/2026 dal Consigliere Chiara Besso Marcheis. PREMESSO CHE 1. Agnese, Flaviana, Giuseppina e Santino Giovaruscio ricorrono per cassazione avverso la sentenza n. 6529/2023, depositata in data 12 ottobre 2023 dalla Corte d’appello di Roma che ha accolto l’appello di Massimo Marzioni. Resiste con controricorso Massimo Marzioni. Gli intimati Fabrizio Ricci, Cristina Giorgio, Dolores Londrillo e Francesco Trocchi non hanno proposto difese. Il Consigliere delegato dal Presidente della sezione seconda ha ritenuto che il ricorso sia improcedibile e ha formulato proposta di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380-bis, comma 1, c.p.c.
I ricorrenti hanno chiesto, ai sensi del comma 2 dell’art. 380-bisc.p.c., la decisione del ricorso da parte del Collegio. CONSIDERATO CHE 1. La Corte anzitutto rileva l’assenza di incompatibilità del Presidente del collegio consigliere Mocci, che ha formulato la proposta di definizione anticipata. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno infatti precisato che il consigliere delegato che ha formulato la proposta di definizione di cui all’art. 380-bis c.p.c. può fare parte, ed eventualmente essere nominato relatore, del collegio investito della decisione del giudizio, non versando in situazione di incompatibilità agli effetti degli artt. 51 e 52 c.p.c., dato che tale proposta non ha una funzione decisoria e non è suscettibile di assumere valore di pronuncia definitiva; la decisione in camera di consiglio conseguente alla richiesta del ricorrente non si configura d’altro canto quale fase distinta che abbia carattere di autonomia, con contenuti e finalità di riesame e di controllo della proposta stessa (così Cass., sez. un., n. 9611/2024).
2. Preliminare all’esame dei cinque motivi di ricorso è la verifica della procedibilità del medesimo. Nel ricorso i ricorrenti dichiarano che la sentenza impugnata è stata pubblicata il giorno 12 ottobre 2023 ed è stata notificata al loro difensore in data 4 dicembre 2019, data da intendersi quale 4 dicembre 2023, e che il termine per la proposizione dell’impugnazione scadeva il 1° febbraio 2023, da intendersi quale 1° febbraio 2024. Agli atti risulta però unicamente la copia autentica della sentenza, ma non la relazione di notificazione.
Considerato che il ricorso è stato notificato in data 1° febbraio 2024, quando erano ormai decorsi sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza, avvenuta il 12 ottobre 2023, non opera il principio che esenta dalle formalità di deposito della copia della sentenza notificata nel caso di intervallo, tra pubblicazione della sentenza e notifica del ricorso, inferiore al termine c.d. breve (cfr. Cass. n. 11386/2019 e Cass. n. 17066/2013). Secondo la giurisprudenza delle sezioni unite di questa Corte, la dichiarazione dell’avvenuta notificazione della sentenza contenuta nel ricorso per cassazione costituisce infatti l’attestazione di un fatto processuale idoneo a fare decorrere il termine breve di impugnazione ai sensi dell’art. 325 c.p.c. e, in quanto manifestazione dell’autoresponsabilità della parte, la impegna a subire le conseguenze di quanto dichiarato, facendo sorgere in capo ad essa, ai sensi dell’art. 369, comma 2, n. 2 c.p.c., l’onere di depositare nel termine ivi previsto copia della sentenza munita della relazione di notificazione.
La conseguenza è la improcedibilità del ricorso quando - come avvenuto nel caso in esame - la parte ricorrente dichiari di avere ricevuto la notificazione della sentenza impugnata, depositando copia autentica della sentenza priva però della relazione di notificazione e di tale documentazione non abbia effettuato la produzione neppure la parte controricorrente e il tempo decorso tra la pubblicazione della sentenza impugnata e la notificazione del ricorso sia, come nel caso di specie, superiore a sessanta giorni (in tal senso cfr. per tutte Cass., sez. un., n. 21349/2022).
La previsione è d’altro canto funzionale al riscontro da parte della Corte di cassazione - a tutela dell'esigenza pubblicistica (quindi non disponibile dalle parti) del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale -della tempestività dell'esercizio del diritto di impugnazione, il quale, una volta avvenuta la notificazione della sentenza, è esercitabile soltanto con l'osservanza del cosiddetto termine breve. Si tratta di incombente che non viola né il diritto di difesa, né il principio del giusto processo e non è neppure espressione di eccessivo formalismo, in ragione del fatto che si tratta di adempimento tutt’altro che oneroso e complesso, finalizzato a verificare nell’interesse pubblico il passaggio in giudicato della decisione di merito (si veda al riguardo la pronuncia della Corte europea dei diritti dell’uomo 23 maggio 2024, Patricolo e altri c.
Italia, nonché Cass. n. 24724/2024 e Cass. n. 19475/2024). III. Il ricorso va pertanto dichiarato improcedibile. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi dell’art. 380-bis, ultimo comma, c.p.c., avendo il Collegio definito il giudizio in conformità alla proposta, trovano applicazione il terzo e il quarto comma dell’art. 96 c.p.c. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M La Corte dichiara il ricorso improcedibile e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio in favore del controricorrente, che liquida in euro 3.200, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge,nonché al pagamento di euro 3.000 ancora in favore del controricorrente, ai sensi del comma 3 dell’art. 96 c.p.c., e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi del comma 4 dell’art. 96 c.p.c. Sussistono, ex art. 13, comma 1 - quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdel