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Decreto — n. 4104/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to 40-day silence; judgment declared extinguished under Art. 380-bis c.p.c.

Numero d'incarto Decreto — n. 4104/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to respond to the court's proposal for judgment within the statutory 40-day period. The material facts show that Giorgio Serafini did not request a decision on the appeal after the proposal was communicated, leading the court to apply Article 380-bis of the Code of Civil Procedure. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the appellant to bear the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: Silence by the appellant within forty days of the proposal for judgment constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the proceedings and the award of costs to the respondent.

Parole chiave

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cassation appeal extinction silence waiver procedure forty day period proposal for judgment litigation costs award spese di esecuzione condono delle spese procedurali fine del processo

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis c.p.c.
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILEIl Consigliere Delegato ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 13379/2024 R.G. proposto da: Giorgio Serafini, rappresentato e difeso dall'avvocato Felice Franchi -ricorrente- contro Petronilla Grandi, rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Cristina Macchioni -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Ancona n.500/2024 depositata il 25/03/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

Numero registro generale 13379/2024 Numero sezionale 205/2026 Numero di raccolta generale 4104/2026 Data pubblicazione 24/02/2026 P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 18/02/2026 Mauro Criscuolo Numero registro generale 13379/2024 Numero sezionale 205/2026 Numero di raccolta generale 4104/2026 Data pubblicazione 24/02/2026