Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to cite specific violated laws and omission of decisive fact examination.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the cassation appeal filed by Alessio Rocchetta against the Court of Appeal's judgment regarding a €1,200 debt dispute. The appellant argued that the lower court improperly relied on witness testimony while ignoring his formal interrogation statements and misvalued the invoice. The court rejected the appeal as inadmissible because the appellant failed to specify the exact legal provisions violated and because the lower court's evaluation of the evidence met constitutional minimums.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 3 e 5 c.p.c.; Art. 380-bis c.p.c.: A cassation appeal is inadmissible if the appellant fails to indicate the specific legal provisions allegedly violated or if the appeal concerns facts that were not omitted but rather evaluated within the bounds of the lower court's discretionary power.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.6388/2024 R.G. proposto da : ROCCHETTA ALESSIO , rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Basso; -ricorrente- contro SPINA FIORAVANTE, quale titolare della dittaJOLLY METAL, rappresentato e difeso dall'avvocato Ivon Posteraro; -controricorrente- avverso la sentenza del Tribunale di Paola n. 905/2023 , depositata i l 30/11/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/12/2025 dal Consigliere Chiara Besso Marcheis. FATTI DI CAUSA 1.Alessio Rocchetta ha proposto ricor so per cassazione avverso la sentenza n. 905/2023 del Tribunale di Paola.
Il Tribunale aveva rigettato l’appello proposto dal ricorrente contro la sentenza del giudice di pace di Paola, il qualeaveva respinto l’opposizione dallo stesso ricorrente proposta avverso il decreto ingiuntivo reso in favore di Fioravante Spina, titolare dell’impresa individuale Jolly Metal di Spina Fioravante, per l’importo di Euro 1.200,00 relativo al corrispettivo per la compravendita di una finestra. L’appellante aveva contestato l’illegittima assunzione di prove testimoniali, nonché la loro errata valutazione e la mancata considerazione del proprio interrogatorio formale.
Ha resistitocon controricorso Fioravante Spina, quale titolare dell’impresa individuale Jolly Metal di Spina Fioravante.
2. Il Consigliere delegato ha formulato proposta di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380-bis, comma 1, c.p.c. nel senso della sua inammissibilità. Il ricorrente ha chiesto, ai sensi del comma 2 dell’art. 380-bis c.p.c., la decisione del ricorso. Memoria è stata depositata da entrambe le parti e, all’esito della camera di consiglio del 10-12-2025, la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. La Corte preliminarmente rileva l’assenza di incompatibilità del presidente del collegio, che ha formulato la proposta di definizione anticipata, per le ragioni esposte dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 9611/2024, alla quale è sufficiente in questa sede rinviare.
2. Il ricorso è basato su un unico motivo che denunciaviolazione o falsa applicazione di norme di diritto e omesso esame circa un fatto decisivo, in relazione ai nn. 3 e 5 dell’art. 360, c.p.c.: il giudice d’appello ha considerato le dichiarazioni di due testimoni dipendenti della ditta Jolly Metal e non ha invece considerato le contrastanti dichiarazioni rese da un altro testimone e dal ricorrente in sede di interrogatorio formale, che non sono neppure menzionate nella sentenza impugnata; non si condivide poi il risalto che nella sentenza impugnata viene dato alla fattura emessa dalla Jolly Metal. 2.1.Il motivo è inammissibile.
Quanto al viziodedotto ex art. 360, comma 1 n. 3, c.p.c. non sono state neppure indicate nel ricorso le disposizioni asseritamente violate o falsamente applicate e tale indicazione non è ricavabile dal complesso delle argomentazioni svolte. Non deve neppure essere esaminato quanto sul punto dedottodal ricorrente in memoria, in quanto i vizi del ricorso per cassazione non possono essere sanati da integrazioni, aggiunte o chiarimenti successivi (Cass. n. 30760/2018, per tutte). Non è pertinente il richiamo al vizio ex art. 360, comma 1 n. 5, c.p.c. perché ai sensi dell’art. 360 comma 4 c.p.c., nella formulazione attuale che si applica alla fattispecie, non è proponibile il ricorso per cassazione per tale motivo quando la sentenza impugnata abbia confermato la decisione di primo grado per le stesse ragioni, inerenti ai medesimi fatti, poste a base della sentenza di primo grado.
Non è nemmeno in qualche modo utile al ricorrente il richiamo all’affermazione contenuta n ella sentenza impugnata , secondo la quale il Tribunaleavrebbe attribuito valore probatorio in sé alla fattura : il Tribunale ha ricavato dalle dichiarazioni dei testimoni la prova della conclusione del contratto e la sua esecuzione, cosicché il contenuto della fattura ha solo costituito un elemento che ha confermato le dichiarazioni testimoniali. Con le sue deduzioni il ricorrente sollecita una diversa valutazione delle risultanze istruttorie in quanto, in sostanza,lamenta che siano state poste a fondamento della decisione le dichiarazioni dei testimoni Costea e Naccarato e, immotivatamente, non siano state considerate quelle rese dalla testimone Marino.
Però, la motivazione della sentenza impugnata sicuramente soddisfa il minimo costituzionaleentro il quale è circoscritto il sindacato di legittimità (Cass., sez. un., n. 8053/2014), in quanto ricostruisce il quadro probatorio in termini concreti e coerenti(da pag. 5 in fondo); per il resto, in via assorbente rispetto a ogni ulteriore considerazione, si impone il rilievo in ordine all’inammissibilità del motivo proposto ex art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c., che preclude qualsiasi disamina sull’esistenza di fatti decisivi dei quali sia stato omesso l’esame.
Inoltre, quanto alla mancata valutazione delle dichiarazioni rese dal ricorrente nell’interrogatorio formale e in particolare alla negazione di avere “intrattenuto mai alcun rapporto commerciale con la Jolly Metal”, va ricordato che le risposte a sé favorevoli dell’interrogato sono soggette al libero apprezzamento del giudice e non hanno certo efficacia probatoria vincolante (Cass. n. 24799/2024); infatti, la funzione del l’interrogatorio formaleè quella di provocare la confessione, ossia la dichiarazione di fatti sfavorevoli al dichiarante e favorevoli alla contropartee non anche quella di addurre elementi favorevoli all’interpellato.
3. Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi dell’art. 380-bis, ultimo comma, c.p.c., avendo il Collegio definito il giudizio in conformità alla proposta, trovano applicazione il terzo e il quarto comma dell’art. 96 c.p.c. (al riguardo, si rinviaalla pronuncia delle sezioni unite n. 28540/2023). Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso anorma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento a favore del controricorrente delle spese del giudizio, che liquida in euro 1.400,00 di cui euro 200 ,00 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge, da distrarsi in favore dell’avvocato Ivon Posteraro, che si è dichiarato antistatario; condanna altresì il ricorrenteal pagamento di euro 1.200,00 in favore del controricorrente, ai sensi dell’art. 96 terzo comma c.p.c. e al pagamento di euro 600,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell’art. 96 quarto comma c.p.c.
Sussistono, ex art. 13, comma 1 - quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. Cos