Cassation court dismisses appeal claiming nullity for lack of reasoning regarding tort liability in construction contract dispute.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the appellant's claim that the lower court's decision was null due to a lack of reasoning regarding tort liability. The appellant argued the appellate court failed to address specific facts about the defective cooling system, while the respondent maintained the dispute was strictly contractual. The court ruled that the appellant's arguments merely requested a factual re-evaluation of the defective performance, which is reserved for the trial judge and not the court of cassation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2043 c.c.; Art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c.: The court of cassation cannot re-evaluate facts or substitute its own assessment of liability for the court of appeal, limiting its review to legal errors and procedural vices.
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ato la seguente ORDINANZA sulricorso R.G. n. 5811 /20 2 1 , propost o da: MICHELOTTO S.A.S.di Michelotto Cristiano C., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentat a e difes a dagli Avv.ti Giuseppe Trabucchi e Andrea Manzi -ricorrente - contro MITSUBISHI ELECTRIC HYDRONICS IT COOLING SYSTEMS S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesadagli Avv.ti Lauretta Ghisolfi e Mario Ferri -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d’Appello di Venezia n. 1860 /202 0 , depositatail 21 luglio 2020 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4 febbraio 2026 dal consigliere Francesco Cortesi.
FATTI DI CAUSA 1. LaCorte d’appello di Venezia, con la sentenza sopra indicata, ha respinto l’appello incidentale proposto da Michelotto G. e C. s.n.c. contro la sentenza resa del Tribunale di Padova all’esito di articolato contenzioso,concernente un appalto per la realizzazione degli impianti di due sale per la prova di motori. Per quanto di rilievo nella presente sede, la società Michelotto, committente, aveva chiesto, fra l’altro, la condanna di RC Group s.p.a. (in seguito incorporata in Mitsubishi Electric Hydronics It Cooling Systemss.p.a.), fornitrice del gruppo frigorifero destinato all’impianto , a risarcirle i danni conseguenti all’errata fornitura , ritenendola responsabileai sensi dell’art. 2043 c.c. Su tale specifico profilo della controversia, la Corte d’appello ha affermato che la società Michelotto non ave va titolo per ottenere la condanna della societàMitsubishi, non sussistendo i presupposti per invocarne la responsabilità aquiliana.
Il rapporto fra le parti doveva essere ricondotto al contratto di appalto in essere tra la società Michelotto quale committente e la società Terme Idraulica quale appaltatrice, alla luce del quale andava scrutinata anche la possibilità, per la committente, di agire direttamente verso il soggetto al quale l’appaltatrice si era rivolta per la fornitura di beni necessari alla realizzazione dell’opera. A carico di Mitsubishi, infatti, non sussistevano profili di condotta colposa diversi dal comportamento qualificabile come cattivo adempimento al contratto di fornitura.
2. La sentenza è stata impugnata da Michelottos.a.s. di Michelotto Cristiano C. con ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, illustrati da successiva memoria. Mitsubishi Electric Hydronics It Cooling System s.p.a.ha resistito con controricorso. All’esito della camera di consiglio del 4-2-2026 la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Il primo motivo denunzia nullità della sentenza per mancanza di motivazione. La ricorrente evidenzia che i giudici d’appello hanno respinto il suo gravame incidentale sul fondamentale argomento in base al quale esso era «sostanzialmente del medesimo tenore» dell’appello principale proposto dal direttore dei lavori Antonio Serasin, risultato soccombente in primo grado.
L’appello di quest’ultimo era stato disatteso perché invocava una responsabilità di Mitsubishi «secondo il combinato disposto di cui agli artt. 2043 e 2055 c.c., mai dedotto prima» e, in ogni caso, non indicava le specifiche ragioni in base alle qualila società doveva ritenersi obbligata al risarcimento del danno da fatto illecito.Tali argomenti, osserva la ricorrente, non erano tuttavia sovrapponibili alla sua domanda, poiché essa aveva sempre dedotto la sola responsabilità ex art. 2043 c.c. di Mitsubishi; la Corte d’appello, pertanto, aveva operato «un’incomprensibile assimilazione» fra le due fattispecie, ciò che ridondava in vizio insanabile della motivazione, inidonea a raggiungere la soglia del “minimo costituzionale” di cui all’art. 111 Cost. 2.Con il quinto motivo, a sua volta,è dedotta nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione.
Secondo la ricorrente, nel ritenere che non sarebbero ravvisabili a carico di Mitsubishi profili colposi diversi dall’inadempimento al contratto di fornitura, i giudici d’appello avrebbero reso una decisione apodittica, priva di motivazione anche sotto il profilo puramente grafico. 3.Entrambi i motivi sono infondati. Con riguardo alla prima censura, si osserva come, nel respingere l’appellodell’odierna ricorrente, la sentenza impugnata ha, in sostanza ma non solo, fatto ricorso a una motivazione per relationem , richiamando gli argomenti che già aveva svolto per il rigetto del gravameprincipale.
Questascelta soddisfa il precetto di cui all’art. 132, num. 4), c.p.c.; il provvedimento, infatti, contiene un espresso riferimento alle considerazioni,lineari e inequivoche, eseguit e con riguardo all’appell o principale; è così integrato il requisito indicato al riguardo dalla costante giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale la motivazione per relationem deve consentire di comprendere la fattispecie concreta, l’autonomia del processo deliberativo compiuto e la riconducibilità dei fatti esaminati al principio di diritto richiamato (per tutte,Cass. 3/7/2018, n. 17403) .
L’argomento della ricorrente – secondo cui la posizione dell’appellante direttore dei lavori non sarebbe stata sovrapponibile alla propria – no n rileva . Seppure fin da l primo grado la società Michelotto avesse dedotto la responsabilità ex art. 2043 c.c., diversamente dal direttore dei lavori, risultava perfettamente valevole anche nei confronti della società, il rilievo svolto in relazione alla posizione del direttore dei lavori, in ordine al fatto che non risultava «dedotto sotto quale profilo l’attività delle appellate potrebbe qualificarsi quale fatto illecito, con ciò potendo configurare l’illecito aquiliano, né è a ciò sufficiente il richiamo al combinato disposto degli artt. 2043 e 2055 c.c…fattispecie che presuppone pur sempre l’accertamento di un fatto illecito…» (pag. 27 in alto della sentenza impugnata).
Si tratta, evidentemente, di un rilievo che concerne la condotta illecita , vale a dire il fatto materiale idoneo a generare una responsabilità aquiliana,del quale la Corte d’appello ha evidenziatoun radicale difetto di allegazione; tale difetto non è superato dall’argomento in base al quale, nella sua domanda, la ricorrente aveva comunque invocato gli artt. 1669 e 2043 c.c. , in quanto invocazione in sé insufficiente a individuare una condotta illecita e le relative conseguenze. Inoltre, la motivazione non è stata neppure svolt a soltanto per relationem, perché la sentenza impugnata (pag. 27 in basso) ha espressamente dichiarato che non era «dato ravvisare, nell’attività svolta da RC Group [ora Mits ubishi ] alcun profilo colposo diverso dall’inesatto adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti di Terme Idraulica»; in questo modo, la Corte d’appello ha fatto specifico e diretto riferimentoalla posizione dell’odierna controricorrente.
Né è fondato il quinto motivo di ricorso, perché sul punto la motivazione è esistente e idonea a soddisfare il minimo costituzionale (Cass., Sez. Un., 7-4-2014 n.8053): la Corte ha esplicitato il concetto -concreto, logico e pienamente comprensibile- secondo il quale le uniche condotte accertate di Mitsubishi si ponevano nell’ambito dell’inadempimento del contratto che aveva concluso con Terme Idraulica. La ricorrente si lamenta della pronuncia, ma non riesce a farne emergere l’erroneità in termini ammissib ili nel giudizio di legittimità, anche per le ragioni di seguito esposte.
4. Il secondo motivo denunzia violazione dell’art. 2043 c.c. La sentenza impugnata è censurata nella parte in cui ha ritenuto che la ricorrente avrebbe dovuto invocare la responsabilità dell’appaltatrice, tenuta a sopportare le conseguenze dell’operato di quanti hanno collaborato all’esecuzione della sua prestazione , compreso il fornitore dei beni necessari alla realizzazione dell’opera. Secondo la ricorrente, la Corte d’appello avrebbe trascurato di considerare l’insegnamento giurisprudenziale che estende la nozione di danno ingiusto alla lesione del credito da parte di terzi estranei al rapporto contrattuale. 4.1.
Il motivo è infondato. La sentenza impugnata si è conformata all’insegnamento della Suprema Corte secondo il quale quando , come nella specie, il danno lamentato dal committente consiste nel cattivo adempimento del contratto d’appalto, la responsabilità dei subappaltatori o fornitori resta confinata nell’ambito contrattuale con l’appaltatore, salvo il caso –che qui, come si è detto, non si è affatto verificato – che sia allegato un fatto illecito ex art. 2043 c.c. e il danno conseguitone , in termini distintida quelli che si pong ono sul piano dell’ inadempimento (così, fra le altre, Cass. 17/12/2024, n. 32935;
Cass. 27/8/2019, n. 21719; Cass. 2/8/2011, n. 16917). I precedenti giurisprudenziali evocati dalla ricorrente , che concernono la possibile responsabilità aquiliana del terzo per violazione del diritto di credito di una parte, non hanno alcuna pertinenza con la presente vicenda.Qui si discute, infatti, della pretesa avanzata dal committente in relazione a l suo diritt o nascente dal contratto d’appalto, che esprime il suo interesse positivo al corretto adempimento dell’obbligazione assunta dalla controparte , senza individuare il fatto colposo ex art. 2043 c.c. che si inserisca in tale ambito.
Del tutto diversi sono i casi nei quali taluno agisca verso un terzo per salvaguardare laconservazione del proprio patrimonio dalla condotta dannosa di questo, come accaduto nel noto esempio citato dalla ricorrente, in cui una società invocò la responsabilità aquiliana dell’automobilista che aveva provocato lesioni mortali a un suo dipendente. In questi ultimi casi, infatti, viene in gioco un interesse negativo al verificarsi delle conseguenze dannose di tali condotte, idoneo a generare la pretesa alla loro riparazione, in quanto l’atto illecito del terzo ha determinato l’assoluta impossibilità della prestazione dovuta dal debitore; si tratta, com’è evidente, di fattispecie null’affatto sovrapponibile al tema del presente giudizio.
5. Il terzo motivo denunzia violazione dell’art. 2043 c.c. in relazione «all’omessa pronuncia, intesa come rigetto implicito, sulla sussistenza in concreto dei fatti costitutivi della domanda risarcitoria». La ricorrente, dopo aver ripercorso i fatti contestati alla fornitrice, assume che il giudice di primo grado aveva riconosciuto la colpa di quest’ultima;la Corte d’appello, pertanto, avrebbe errato nel ritenere che non fosse dato ravvisare alcun profilo colposo diverso dall’inesatto adempimento delle obbligazioni che la stessa aveva assunto nei confronti dell’impresa appaltatrice. 5.1.
Il motivoè inammissibile per come formulato. La censura, infatti, lungi dall’intercettare nella sentenza una omessa pronuncia, in quanto la sentenza ha rigettato la domanda proposta ex art. 2043 c.c., si traduce in un’ esposizione di tutte le circostanze emerse nei giudizi di merito con riguardo alle caratteristiche del gruppo frigo fornito da Mitsubishi e all’inidoneità di tale macchinario ad assolvere alla funzione prevista. A tanto la ricorrente provvede nell’ottica di dimostrare che sarebbero emersi, in fatto, gli elementi per affermare la responsabilità extracontrattuale della fornitrice; ma una tale richiesta si concreta nel sollecitare a lla Corte un accertamento di circostanze di fatto in termini non eseguiti dalla sentenza impugnata,in primo luogo con riguardo al fatto che la funzione alla quale doveva essere adibito l’impianto fosse nota al fornitore Mitsubishi e questi non l’avessecolposamente considerata.
Si tratta evidentemente di accertamento in fatto non consentito nel giudizio di legittimità, nel quale avrebbe potuto soltanto essere proposto, nel ricorrere dei relativi presupposti, il motivo ex art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c.
6. Il quarto motivodenunzia nullità della sentenza impugnata per omessa pronunzia. La ricorrente assume che i giudici d’appello avrebbero «di fatto omesso di pronunziarsi sulla fondatezza in concreto della domanda risarcitoria»; e in tal senso richiama tutte le circostanze già descritte nel motivo precedente. 6.1. La censura è inammissibileper le ragioni poc’anzi esposte. Anche in questo caso, infatti, dietro l’apparente denunzia di un vizio di nullità della sentenza, il motivo invoca una rivalutazione dei fatti di causa già apprezzati dalla Corte d’appello,al fine di affermare, in modo difforme da quest’ultima, che gli addebiti rivolti alla fornitrice concernevano un quid novi rispetto all’oggetto dell’appalto. Si tratta nuovamente , quindi, della richiesta di un sindacato riservato al giudice del merito.
7. In conclusione il ricorso è infondato e va respinto. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti processuali per la condanna al versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art.
13. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento a favore della controricorrente delle spese del giudizio, che liquida in €8.000,00 per compensi , oltre € 200,00 per esborsi, 15% rimborso forfetario e oneri accessori. Ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in