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Ordinanza — n. 3844/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court corrects a prior order's material errors regarding defendant name and attorney fee attribution.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3844/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation, acting on its own initiative, corrected material errors in a previous order issued on October 16, 2025. The original document incorrectly listed the defendant as 'Tetra 2000' instead of 'Treta 2000 SRL' and omitted a specific ruling on the costs awarded to the state-appointed lawyer. The court applied established precedent allowing the correction of such clerical mistakes to ensure the legal record accurately reflects the parties involved and the specific allocation of judicial expenses.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis.1 c.p.c.; Art. 91 c.p.c.: The Supreme Court may, on its own initiative, correct material errors in its own orders, including the misidentification of parties or the omission of rulings on costs for state-appointed counsel, provided no substantive dispute exists.

Parole chiave

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material error correction Cassation procedure state appointed lawyer judicial costs attribution clerical mistake remedy party misidentification office action correzione di errore materiale

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis.1 c.p.c.
Art. 91 c.p.c.
7.7.2010 n.16037); deve provvedersi sulle spese del presente procedimento, avendo lo stesso natura sostanzialmente amministrativa e non essendovi configurabile una situazione di soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. (Cass.
Art. 288 c.p.c.
Art. 196-quinquies disp. att. c.p.c.
Art. 13 comma 1 bis D.P.R. n. 115 del 2002
art. 91 c.p
7.7.2010 n.16037); deve provvedersi sulle spese del presente procedimento, avendo lo stesso natura sostanzialmente amministrativa e non essendovi configurabile una situazione di soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. 15.1.2026 n. 835
Cass. sez. un. 13.2.2023 n. 4353
Cass. sez. un. 13.2.2023 n. 4353; Cass.
Cass. sez. un. 7.7.2010 n. 16037
Cass. sez. un. n. 29432/2024
sez. un. n. 29432/2024
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Testo completo

ORDINANZA nel procedimento iscritto al n. 21425/2025 R.G. , promosso d’Ufficio con decreto presidenziale del 28.10.2025, per la correzione di errore materiale dell’ordinanza n. 27708/2025 della Corte di Cassazione Seconda Sezione Civile depositata il 16.10.2025 nel procedimento R.G. 10133/2019 tra le parti Tuccillo Antonio , rappresentato e difeso dall'avvocato Enrico Soprano , -ricorrente in R.G. 10133/2019 - contro Treta 2000 SRL, già Treta 2000 SAS di Sessa Luisa C., rappresentata e difesadall'avvocato Gaetano Bruno, -controricorrentein R.G. 10133/2019- Udita la relazione del Consigliere Vincenzo Picaro nella camera di consiglio del 5-2-2026.

RILEVATO CHE: Con ordinanza n. 27708/2025, pubblicata in data 16.10.2025, la Cassazione, a definizione del ricorso iscritto al n.10133/2019 R.G., ha rigettato il ricorso proposto da Antonio Tuccillo, ha condannato parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente e ha dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art. 13 comma 1 bis del D.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto; a seguito di istanza presentata il 5.11.2025 dal difensore costituito della controricorrente Treta 2000 SRL, già Treta 2000 SAS di Sessa Luisa C., avvocato Gaetano Bruno, è stata disposta d'ufficio l'apertura del presente procedimento per lacorrezione di errore materiale ed è stata fissata, ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c., l'adunanza camerale del 5.2.2026;

CONSIDERATO CHE: Dall'esame del controricorso del procedimento n. 10133/2019 RG risulta che a resistere al ricorso di Antonio Tuccillo è stata Treta 2000 SRL, già Treta 2000 SAS di Sessa Luisa C., e non Tetra 2000 SAS di Sessa Luisa C., come riportato nell'intestazione dell'ordinanza, o Tetra 2000 SAS, come riportato nella prima riga di pagina 2 della stessa, sempre per mera svista; inoltre,nelle conclusioni del controricorso suddetto, Treta 2000 SRL aveva chiesto la condanna di Antonio Tuccillo al pagamento delle spese e competenze di giudizio con attribuzione al difensore antistatario, avvocato Gaetano Bruno, mentre nell'ordinanza, nel dispositivo, è stata omessa la relativa pronuncia; per giurisprudenza consolidata della Suprema Corte il rimedio utilizzabile per ovviare alla mancata distrazione delle spese processuali in favore del difensore antistatario della parte vittoriosa, tempestivamente richiesta, è quello della correzione degli errori materiali, da eseguire anche d’ufficio da parte della Cassazione(Cass. 15.1.2026 n. 835;

Cass. sez. un. 13.2.2023 n. 4353; Cass. sez. un. 7.7.2010 n.16037); deve provvedersi sulle spese del presente procedimento, avendo lo stesso natura sostanzialmente amministrativa e non essendovi configurabile una situazione di soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. (Cass. sez. un. n. 29432/2024); P.Q.M La Corte dispone lacorrezione degli errori materiali dell'ordinanza n.27708/2025 della Corte di Cassazione Seconda Sezione Civile , depositata in data 16.10.2025, nel senso che: - nell'intestazione, a pagina 1, dove è scritto “Tetra 2000 SAS di Sessa Luisa C.”, e nella prima riga di pagina 2, dove è scritto “Tetra 2000 SAS”, debba leggersi e intendersi “Treta 2000 SRL, già Treta 2000 SAS di Sessa Luisa C.”; -nel dispositivo, alle pagine 5 - 6, dopo le parole “ condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in € 2.400,00 compensi ed € 200,00 per esborsi, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%”, debba aggiungersi e leggersi“con attribuzione al procuratore antistatario avv.

Gaetano Bruno”. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza ex articoli 288, secondo comma, ultimo inciso, c.p.c. e 196-quinquies, quinto comma, disp. att. c.p.c. Così deciso in Roma ne