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Ordinanza — n. 3841/2026 — snciv Generato dall'IA

Court corrects Cassation order by adding lawyer's expense deduction despite pending revocation appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3841/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation opened an ex officio procedure to correct a material error in a previous order regarding the non-deduction of litigation costs for the opposing counsel. Although the opposing parties had filed a revocation appeal against the original order, the Court determined that the material error and the revocation appeal concerns operate on entirely distinct legal planes. Consequently, the Court ordered the correction to add the specific instruction for deducting the lawyer's expenses, ruling that no further disposition was needed for the current proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.c.; Art. 288 c.p.c.: The Court of Cassation may correct its own material errors ex officio even when a revocation appeal is pending, provided the error and the appeal concern distinct legal issues.

Parole chiave

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material error correction ex officio procedure litigation costs deduction revocation appeal pendency distinct legal planes antistatario lawyer Cassation order amendment correzione di errore materiale

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.c.
Art. 288 c.p.c.
Art. 196 quinquies disp. att. c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. S.U. n. 4353/2023
2.E’acquisito che,in caso di mancanza di pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, la Cassazione può correggere d’ufficio il proprio relativo errore materiale (Cass. S.U. n. 4353/2023).
Cass. S.U. n. 29432/2024
Nulla si deve disporre sulle spesedel presente procedimento, stante la sua natura(Cass. S.U. n. 29432/2024).
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA nel procedimentoiscritto al n. 19176/2025 R.G., promosso d’ u fficio con decreto presidenziale depositato il5/11/2025, avente a oggetto la correzione dell’errore materiale dell’ordinanza n. 21264/2025della Corte di Cassazione, Seconda Sezione Civile, depositata il 25-7-2025, a definizione del procedimento R.G. 14095/2023 tra le parti: PICCIONI BARBARA , COLANGELI ERIKA , SICILIANI ROBERTO , CAVAGNA MASSIMO , GERARDI ALESSANDRO , LORI STEFANO, MAIURI ORLANDO , AMICI VALERIA, rappresentati e difesi dall'avvocato VINCENZO PERTICARO; -ricorrenti nella causa R.G. 14095/2023 – contro SAN PAOLO V AUTO -SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA in persona del legale rappresentante pro tempore, SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA LEGA SAN PAOLO AUTO in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato EMILIO NICOLA RICCI; -controricorrenti nella causa R.G. 14095/2023 - nonché contro ROMA CAPITALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato GIORGIO PASQUALI unitamente all’avvocato UMBERTO GAROFOLI; - controricorrente nella causa R.G. 14095 – udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/02/2026 dal Consigliere Cristina Amato.

RILEVATO CHE: 1.L’avv. Emilio Nicola Ricci, difensore di San Paolo V Auto Societ à Cooperativa Ediliziae di Societ à Cooperativa Edilizia Lega San Paolo Auto - controricorrenti nella causa R.G. 14095/2023 definit a con l’ordinanza della C assazione n. 21264/2025 depositata il 25.07.2025, che ha rigettato il ricorso e condannato i ricorrenti, in solido con Roma Capitale,alla rifusione delle spese del giudizio- ha segnalato errore materiale nell’ordinanza medesima,con riguardo alla mancata distrazionedelle spese di lite in suo favore . 2.Il procedimento è stato aperto d’ufficio e i ricorrenti del giudizio definito con l’ordinanza da correggere hanno prodotto copia del ricorso per revocazione, da loro proposto avverso l’ordinanza medesima.

CONSIDERATO CHE: 1.La proposizione del ricorso per revocazione non osta alla correzione dell’errore materiale presente nell’ordinanza n. 21264/2025, ponendosi l’errore materiale segnalato e le questioni oggetto del ricorso per revocazione su piani del tutto distinti. 2.E’acquisito che,in caso di mancanza di pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, la Cassazione può correggere d’ufficio il proprio relativo errore materiale (Cass. S.U. n. 4353/2023). 3.Nella fattispecie, sussistono i presupposti per procedere alla correzione, in quanto nel controricorso(p. 26), depositato dalle due società nella causa R.G. 14095/2023 era stata espressamente richiesta la distrazione delle spese in favore del procuratore antistatario, avvocato Emilio Nicola Ricci ; l’ordinanz a n. 21264/2025, seppure aveva condannato i ricorrenti e Roma Capitale in solido alla rifusione delle spese del giudizio di legittimitàa favore dei controricorrenti, aveva omesso di disporre la richiesta distrazione delle spese.

Nulla si deve disporre sulle spesedel presente procedimento, stante la sua natura(Cass. S.U. n. 29432/2024). P.Q.M La Corte dispone la correzione dell’errore materiale contenuto nell’ordinanza n. 21264/2025 depositata il 25.07.2025, nel senso che, laddove a pag. 16 nel dispositivo dell’ordinanza si legge (righi 5-6): «…liquidandole in € 7.200,00, di cui € 200 per esborsi, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario come per legge», di seguitosi deve aggiungere e leggere « da distrarsi in favore dell’avvocato Emilio Nicola Ricci dichiaratosi antistatario».

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza ex artt. 288, comma 2, ultimo inciso, cod. proc. civ. e 196 - quinquies , comma 5, disp. att. cod. proc. civ. Così deciso in Roma, nella camera di consigli