Court dismisses jurisdiction objection due to incomplete contestation of forum selection criteria under civil procedure code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the jurisdiction objection raised by the defendant against the Pescara Tribunal's decision. The defendant argued for Rome's jurisdiction based on the company's seat and the place of debt extinction, but failed to fully contest the place of contract conclusion. Consequently, the Court ruled that the incomplete objection failed to challenge the adito forum, thereby validating Pescara's territorial competence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 19, Art. 20 cod. proc. civ.: An exception of incompetence must be raised with respect to all connecting factors; failure to contest the place of contract conclusion renders the objection incomplete and the adito forum competent.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16687/2025 R.G. proposto da: D'ONOFRIOGIUSEPPE, rappresentato e difeso dall'avvocato GIOVANNI ORONZO; -ricorrente – contro PANI E TULIPANI S.R.L.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatae difesa dall'avvocato FRANCESCO CAMELLI , unitamente all’avvocato ROSARIA MARIA RITA ZITO; -resistente - avverso la sentenza del Tribunale di Pescara n. 654/2025 , depositata il 15/06/2025; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/02/2026dal Consigliere CRISTINA AMATO; lettele conclusioni de l Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott.
ALDO CENICCOLA, il quale ha chiesto il rigetto del regolamento di competenza. FATTI DI CAUSA 1. Pani e Tulipani s.r.l.s.proponeva opposizione innanzi al Tribunale di Pescara per ottenere la revoca del D.I. n. 83/24, reso provvisoriamente esecutivo in favore di Giuseppe D’Onofrio per €. 10.136,00, oltre interessi e spese del procedimento monitorio. Il credito era relativo afornitura e istallazione, in un locale commerciale dell’opponente, di “impianto di ricambio aria aspirazione fumi tubature e pannellature”, il tutto come descritto nella fattura n. 62 emessa nell’anno 2023.
I motivi dell’opposizione riguardavano, in via preliminare , l’incompetenza per territorio del giudice adìto nel procedimento monitorio, essendo competente il Tribunale di Roma, sia in quanto sede della societàopponente (art. 19 cod. proc. civ. ) , sia in quanto luogo dello stabilimento della Banca trattaria ove l’obbligazione andava estinta (art. 20 cod. proc. civ.), o comunque luogo di consegna degli assegni ove l’obbligazione doveva considerarsi sorta edessere eseguita (art. 20 cod. proc. civ.); nel merito, sosteneva l’opponente l’inesistenza del credito per intervenuto pagamento delle prestazioni ricevute.
Il Tribunale di Pescara, in accoglimento dell’eccezione di incompetenza, dichiarava territorialmente competente il Tribunale di Roma ove avevasede la società debitrice e, per l’effetto, dichiarava la nullità del decreto ingiuntivo n. 83/24, in quanto emesso da giudice territorialmente incompetente. A sostegno della sua decisione, osservava il Tribunale: -tenuto conto della documentazione prodotta a fondamento della pretesa creditoria, l’intimazione di pagamento era stata azionata in forza di fattura, mentre non risultavaalcun contratto scritto relativo a tale specifica fornitura e messa in opera; -neanche potevano assurgere al rango di prova sul prezzo pattuito i due assegni prodotti dall’opposto, emessi dalla debitrice committente in pagamento del corrispettivo dovuto al creditore, mai messi all’incasso (su richiesta della stessa societàdebitrice, che paventava la mancanza di fondi), poiché il diritto cartolare non porta la certa riferibilità di prezzo della prestazione.
2. Avverso la sentenza Giuseppe D’Onofrio ha proposto regolamento di competenza ex art.42 cod. proc. civ.,affidandolo a due motivi. Ha resistitoPani e Tulipani s.r.l.s. con memoria difensiva ex art. 47 cod. proc. civ. In prossimità dell’adunanza camerale e nei rispettivi termini il Sostituto Procuratore Generale ha depositato memoria con le sue conclusioni e ha depositato memoria illustrativa il ricorrente. All’esito della camera di consiglio del 5-2-2026 la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con il primo motivo si deduce violazione dell’art. 38 cod. proc. civ., in relazione all’art. 20 cod. proc. civ. e all’art. 1182, comma 3, cod. civ.
Sostiene il ricorrente che l’eccezione di incompetenza del Tribunale di Pescara sollevata da Pani e T ulipani s.r.l. s . fosse inammissibile, come non proposta, non avendo la società contestato tutti gli altri fori alternativamente previsti dalla legge, relativamente alle cause aventi a oggetto obbligazioni pecuniarie e, in particolare, il luogo ove è sorta l’obbligazione. 2.Con il secondo motivo si deduce violazione dell’art. 20 cod. proc. civ. e dell’art. 1182 cod. civ., anche in relazione all’art. 642, comma 1, cod. proc. civ. Sostiene il ricorrente che il credito incorporato nei due assegni bancari, mai incassati, era liquido e determinato anche nel suo esatto ammontare: l’importo indicato in fattura quale corrispettivo era, infatti, perfettamente coincidente con quello riportato complessivamente nei due assegni, né era stato contestato da controparte nel quantum,bensì solo nell’an. 3.Il regolamento di competenza deve essere accoltoper le ragioni di seguito esposte, assorbenti rispetto a ogni altra deduzione.
Preliminarmente,si osserva che, tra le questioni di competenza da dedurre con il regolamento di competenza, sono compres e anche quella relative a lle modalità di formulazione dell'eccezione di incompetenza, in quanto la decisione del giudice di merito che abbia statuito solo sulla competenza deve essere impugnata esclusivamente con il regolamento di competenza (Cass. n. 5516 / 2020; Cass. n. 16359/2015; Cass. n. 23289/2011; Cass. n. 22548 / 2007; Cass., SU, n. 22639/2007; Cass., SU, n.21858/ 2007). Quindi, in ordine alle modalità di proposizione dell’eccezione di incompetenza per territorio derogabile,si considera che Pani e T ulipani s.r.l.s aveva l'onere di contestare la sussistenza, in capo al giudice adìto, di tutti i possibilifori concorrenti e di indicare il diverso giudice competente perognuno di essi, dovendo altrimenti ritenersi l'eccezione di incompetenza tamquam non esset, perché incompleta , con il conseguente radicamento della competenza avanti il giudice adito (Cass. n. 21989/2021;
Cass. n. 17374/2020; Cass. n. 17311/2018; Cass. n. 17020/2011). L’incompletezza dell’eccezione è rilevabile d’ufficio anche in sede di regolamento di competenzae anche in tale caso l’eccezione deve ritenersi come non proposta, con radicamento della competenza del giudice adito (Cass. n. 31121/2024; Cass. n. 20597/2018; Cass. n. 26094/2014). Pani e Tulipani s.r.l. s . non ha sollevato l’eccezione in modo completo perché, come rileva il Collegio , nell’atto di citazione in opposizione la società contestava la competenza del Tribunale di Pescara in favore del foro di Roma sulla base della sede della società exart 19 cod. proc. civ., senza però dedurre alcunché sull’in esistenza di una sede secondaria e di rappresentan te autorizzato a stare in giudizioper l’oggetto della domanda nel territorio del giudice adito .
Il che, in sé, comportava l’incompletezza dell’eccezione e il radicamento della competenza del giudice adito ( Cass. n. 31931 / 2025; Cass. n. 31121/2024; Cass. n. 7090/2023; Cass. n. 20387/2019; Cass. n. 20597/2018; Cass. n. 22510/2016; Cass. n. 26094/2014; Cass. n. 5725/2013,tutte con specifico riferimento alla mancata contestazione del criterio di collegamento di cui all’art. 19 co. 1, ultima parte c.p.c.). Inoltre,come evidenziato dal ricorrente, la società c ontestava la competenza del Tribunale di Pescara con riferimento al luogo di adempimento dell’obbligazione pecuniaria, sulla base del fatto che si trattavadi obbligazione portable e si doveva avere riguardo al luogo di stabilimento della banca trattaria, ove l’obbligazione andava estinta, così come anche al luogo di consegna dell’assegno; però, la società non contestava la competenza con riguardo al luogo in cui era sorta l’obbligazioneai sensi dell’art. 20 cod. proc. civ., e cioè con riguardo al luogo di conclusione del contrattoin forza del quale era stata eseguita la prestazione di fornitura e montaggio di cui al credito per il corrispettivo, azionato monitoriamente .
L a contestazione doveva essere eseguita, ai fini della completezza dell’eccezione di prescrizione, anche con riguardo al luogo in cui era sorta l’obbligazione e non poteva ritenersi compresa negli argomenti relativi a l luogo di consegna dell’assegno e alla mancanza di contratto scritto : l’allegazione della consegnadi assegno in pagamento era attinente alla fase esecutiva del rapporto(forum destinatae solutionis) e non comprendeva l’allegazione in ordine al luogo nel quale le parti avevano concluso l’accordo(forum contractus), seppure necessariamente presuppone va che le parti avessero concluso un accordo avente a oggetto la fornitura ; né la circostanza che il contratto non risultasse da atto scritto escludeva che l’eccezione di incompetenza dovesse essere sollevata anche in relazione al foro di conclusione del contratto.
All’incompletezza e, quindi, in ammissibilità dell’eccezione consegue, come già esposto, il radicamento della competenza del giudice adito.
4. Per l’effetto,il ricorso per regolamento di competenza va accolto, e deve essere dichiarata la competenza territoriale del Tribunale di Pescara, al qualela causa èrimessa, anche per la pronuncia sulle spese del presente procedimento. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso per regolamento di competenza , annulla la sentenza impugnata e dichiara la competenza del Tribunale di Pescara, al quale rimette anche lastatuizione sulle spese del presente giudizio; fissa il termine di tre mesi per la riassunzione , decorrente dalla comunicazione di de