Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings by default.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the proposal of judgment definition. Antonio Actis, represented by two lawyers, did not act to preserve the appeal against Immobiliare Galvani Spa's lower court judgment. Consequently, the court applied Article 380-bis and 391 of the Civil Procedure Code to dismiss the case and order cost compensation between the parties.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on the proposal of judgment definition within forty days results in the deemed renunciation of the appeal and the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILEIl Consigliere Delegato ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 16103/2024 R.G. proposto da: Antonio Actis, rappresentato e difeso dall'avvocato Marta Lettieri unitamente all’avvocato Francesco Vitobello -ricorrente- contro Immobiliare Galvani Spa in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Donatella Cerè unitamente all’avvocato Immacolata Troianiello -ricorrente incidentale- avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n.4815/2024 depositata il 08/05/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che le parti ricorrenti abbiano chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 16103/2024 Numero sezionale 197/2026 Numero di raccolta generale 3763/2026 Data pubblicazione 19/02/2026 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno compensate, attesa la proposta riferita ad entrambi i ricorsi;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento; Così deciso in Roma, il 17/02/2026 Mauro Criscuolo Numero registro generale 16103/2024 Numero sezionale 197/2026 Numero di raccolta generale 3763/2026 Data pubblicazione 19/02/2026