Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, Cesarini Sforza Muzio, had not responded to the court's proposal for judgment, while the respondent, Roma Capitale, argued for the dismissal based on procedural silence. The court ruled that the appeal was deemed withdrawn under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure, resulting in the extinction of the proceedings and an order for the appellant to pay the respondent's legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision within the prescribed period results in the deemed withdrawal of the appeal and the extinction of the cassation proceedings.
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t. 380-bise 391 c.p.c.) IL CONSIGLIERE DELEGATO Visti gli atti del procedimento n. 16635/2025R.G., relativo al ricorso proposto da: CESARINI SFORZA MUZIO, rappresentato e difeso dall'avvocato Simona Di Fonso ricorrente contro ROMA CAPITALE, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Ciavarella controricorrente nonché contro MINISTERO DELL'INTERNO, PREFETTURA DI ROMA-UTG ROMA intimati Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto,che ‒ a norma dell ’ art. 380 - bis , secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersia dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazioneai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle speseprocessuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 268,00 (duecentosessantotto//00)per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. manda alla cancelleria di comunicare il presente decreto alle parti costituite.
Roma, 16.02