Cassation appeal dismissed for lack of appeal agreement; summary procedure order only allows appeal, not cassation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the lawyer's appeal inadmissible, ruling that the summary procedure order was appealable but not subject to direct cassation. The lower court had partially awarded fees to the lawyer against two companies, but the lawyer attempted to bypass the appeal stage. The court found no evidence of a personal agreement to omit the appeal, which is a strict requirement for direct cassation of such orders.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, comma 2° c.p.c.; Art. 702 quater c.p.c.: Direct cassation against a summary procedure order is permitted only if the parties have agreed to omit the appeal; absent such agreement, the appeal must be lodged.
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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.7398/2020 R.G. proposto da : MUROLO LANDI OSCAR, titolare dell’associazione professionale “Studio Legale Associato degli avvocati Murolo –Landi e Verde”, in proprio ex art.86 c.p.c. e rappresentato e difesodall'avvocato Maria Laura Sodano, -ricorrente- contro KUADRA S . R . L . i n l iquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difes a dall'avvocato Alfredo Maria Serra , -controricorrente- nonché contro ESPERIA S . P . A . , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatae difesa dall'avvocato Giulio Zinna -controricorrente- avverso l’ordinanza del Tribunale di Roma R.G. 64847/2018 depositata i l 10.7.2019rep. 14654/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5.2.2026 dal Consigliere Vincenzo Picaro. FATTI DI CAUSA 1.Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. de positato in data 11.10. 2018 l’avvocato Oscar Murolo Landi domandava al Tribunale di Roma la liquidazione dei compensi professionali maturati per l’attività difensiva svolta dinanzi al Tribunale delle Imprese di Roma (proc. n. 46731/2016 RG) in favore di Kuadra S . P . A . (poi Kuadra S . R . L . ) e dell’affittuaria di azienda Esperia S.P.A. fino alla rinuncia al mandato del 20.2.2018, motivata dal mancato pagamento della prima parcella inviata.
Il Tribunale di Roma, trattata la causa con il rito sommario ordinario monocratico, ha depositat o il 10.7.2019 ordinanza, con la quale ha dichiarato il difetto di legitimatio ad causam d i Esperia S . P . A ., sulla scorta dell’orientamento secondo il quale, nella disciplina dell’affitto di azienda, la regola generale per cui l’affittuario non risponde dei debiti sorti nella precedente gestione è derogata soltanto per le obbligazioni ne i confronti dei lavoratori dipendenti ; ha acco lto parzialmente la domanda nei confronti di Kuadra S .
R . L . , nelle more sottoposta a liquidazione , e per l’effetto l’ha condanna ta al pagamento, in favore del professionista, dell’importo di Euro 5.602,00 oltre accessori, limitatamente alle attività di studio e di introduzione della causa patrocinata dal ricorrente. 2.Avverso l’ordinanza l’avvocato Oscar Murolo Landi, titolare dell’associazione professionale “Studio Legale Associato degli avv. Murolo- Landi e Verde”, ha proposto ricorso per cassazione, affidandosi a cinque censure. Hanno resistito con distinti controricorsi Kuadra S.R.L. in liquidazione, il cui difensore ha comunicato il sopravvenuto fallimento in data 3.11.2020, edEsperia S. P .
A. All’esito della camera di consiglio del 5.2.2026 la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con il primo motivo, il ricorrente denunzia la nullità dell’ordinanza impugnata in relazione all’art. 360, comma 1°, n.
4) c.p.c. per violazione dell’art. 132, comma 2°, n.4) c.p.c., per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia e decisione di questione di diritto in modo difforme dall’art. 5, comma 5°, D.M. n. 55/2014. Il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che il ricorrente si fosse limitato alla mera redazione di una comparsa di costituzione e risposta in favore di Kuadra S . R . L . , senza svolgere alcuna attività istruttoria o di trattazione; avrebbe altresì erroneamente ritenuto che il maggiore importo richiesto dal legale non dovesse essere riconosciuto stante l’intervenuta rinuncia al mandato conferitogli dalla cliente. 2.Con il secondo motivo è censurata l’omessa, insufficiente, inesistente motivazione su un punto decisivo della controversia, laddove il Tribunale di Roma avrebbe erroneamente quantificato il valore del giudizio patrocinato dal ricorrente; omettendo di considerare che la comparsa di costituzione con domanda riconvenzionale e contestuale chiamata di terzo, nonché la memoria integrativa depositata in seguito, avevano elevato significativamente il valore della domanda. 3.Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli articoli 116, 360, comma 1°, nn.
3) e 5), 10 e 702-bis c.p.c., nonché degli articoli 4, comma 1°, 5, commi 1° e 2°, e 6 D.M. n. 55/2014 e la tabella 2 di tale D.M., per avere il Tribunale erroneamente individuato lo scaglione di riferimento cui parametrare l’ammontare degli onorari e avere omesso di applicare detto scaglione a tutte le fasi del giudizio patrocinato dal professionista. 4.Con il quarto motivo, in relazione all’art. 360, comma 1°, n.
3) c.p.c., il ricorrente si duole dell’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su altro punto decisivo della controversia e della violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1 e 2, comma 4°, D.M. n. 55/2014 ; per avere il Tribunale erroneamente ritenuto discrezionale la valutazione circa il richiesto aumento percentuale del compenso, atteso che tale discrezionalità non sussiste nel rapporto tra l’avvocato eil suo assistito. 5.Con il quinto motivo, il ricorrente lamenta la nullità della sentenza in relazione all’art. 360, comma 1°, n.
4) c.p.c., per violazione dell’art. 132, comma 2°, n.4) c.p.c., nonché per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia; denunzia altresì la decisione di una questione di diritto in violazione d e gli articoli 116 e 360, comma 1°, nn.
3) e 5) c.p.c. in relazione agli articoli 2250, comma 4° e 2470, comma 4° c.c. Il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che Esperia S.P.A. avesse legalmente comunicato di essere socia unica d i Kuadra S.R.L. in liquidazione ; circostanza , in verità , mai dedotta dall’affittuaria e priva di qualsivoglia riscontro obiettivo, anzi smentita dalle visure camerali depositate; il Tribunale, pertanto, avrebbe erroneamente escluso la responsabilità solidale di Esperia S . P . A . con la sua controllata. 6.Premesso che il sopravvenuto fallimento della controricorrente Kuadra S.R.L. non produce effetti nel giudizio di legittimità (Cass. 13.3.2024 n. 6642, per tutte), il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile.
Occorre prendere le mosse dal principio dell'apparenza e dell'affidamento delle parti sulla forma in concreto adottata, previa qualificazione giuridica, o comunque seguita, dal procedimento e dal provvedimento conclusivo dello stesso, ai fini dell'individuazione del rimedio impugnatorio adottabile, a prescindere dall'individuazione sul piano normativo della disciplina esattamente applicabile; secondo l’indirizzo consolidato della Suprema Corte, che trova fondamento nella sentenzadelle Sezioni Unite n. 390 del 10.1.2011,al fine di individuare il regime impugnatorio del provvedimento che abbia deciso sulle spettanze dovute dal cliente al suo difensore per prestazioni giudiziali civili, assume rilevanza la forma adottata dal giudice, ove la stessa sia frutto di una consapevole scelta, che può essere anche implicita e desumibile dalle modalità con le quali si è svolto il relativo procedimento ( per tutte:
Cass. 6.12.2024 n. 31431; Cass. 4.9.2024 n. 23740; Cass. 17.10.2019 n.26347; Cass. 1-3-2018 n. 4904, in fattispecie identica a quella in decisione, nella quale il Tribunale aveva consapevolmente pronunciato ordinanza monocratica; Cass. 6.2.2018 n. 2811, non massimata, pag.4). A fronte del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 11.10.2018 dall'avvocato Oscar Murolo Landi al fine di ottenere la condanna delle società attuali controricorrenti, sue clienti, al pagamento del compenso a lui spettante per l'attività giudiziale civile svolta, il giudice monocraticodel Tribunale di Roma, designato per la trattazione del procedimento, come emerge dagli atti processuali, ha seguito per tutto l'iter procedimentale deformalizzato e fino al provvedimento conclusivo -senza mai menziona re l'art. 14 D.
Lgs. n. 150/2011- il rito sommario ordinario dell'art. 702 bis c.p.c., conclusosi con l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. Il Tribunale monocratico non ha mai disposto il mutamento di rito ; né è mai stato costituito un collegio per istruire e giudicare la causa, come sarebbe avvenuto se si fosse correttamente applicato il rito sommario speciale dell'art. 14 D. Lgs. n.150/2011, vigente ratione temporis, relativo ai giudizi promossi dagli avvocati nei confronti dei loro clienti per il pagamento dei compensi spettanti per l'attività giudiziale civile, o stragiudiziale strumentale svolta.
I l rito sommario speciale suddetto, infatti, all'epoca dell'introduzione del procedimento (11.10.2018), anteriore all'entrata in vigore del D. Lgs. 10.10.2022 n.149, era un procedimento sommario interamente collegiale ( Cass. 12.11.2025 n. 29896;Cass. 18.9.2019 n. 23259). Quindi, non essendovi dubbiosulla circostanza che l'ordinanza impugnata, per consapevole scelta del giudicante,fosse stata pronunciata ex art. 702 ter c.p.c. e non ex art. 14 D.Lgs. 150/2011 , non era applicabile la disposizione dell'ultimo comma di quest'ultimo articolo, relativa all'inappellabilità delle ordinanze conclusive di un procedimento sommario collegiale che si fosse svolto in quella forma.
L'ordinanza era esclusivamente suscettibile di appello ex art. 702 quater c.p.c., dovendosi anche escludere l’ammissibilità di ricorso in cassazione per saltum. Infatti, in primo luogo, l'art. 360 comma 2° c.p.c. prevede la ricorribilità per saltum in cassazione delle sentenze appellabili del Tribunale purché vi sia un accordo personale tra le parti avente a oggetto l'omissione dell'appello (Cass. sez. un. n.16993/1976); il principio vale anche per le ordinanze conclusive del procedimento sommario ordinario, che sono potenzialmente idonee a determinare, come le sentenze appellabili, la formazione del giudicato.Nella specie è di tutta evidenza che non c' è stato alcun accordo circa l'omissione del giudizio di appello:l'inammissibilità del ricorso è stata sostenuta dalle controricorrenti, anche se per diverso profilo, e lo svolgimento del processo descritto da tutte le parti, direttamente verificato dalla Corte in ragione del carattere processuale della questione, mai fa riferimentoa un accordo per omettere il giudizio di appello.
Ne deriva che al rilievo officioso della questione non si ricollegano neppure sopravvenute esigenze probatorie e che, trattandosi di questione di rito, non si pone neppure questione di preventiva sottoposizione al contraddittorio delle parti ex art. 101 comma 2° c.p.c. (in tal senso,per le questioni di rito, per tutte, Cass. 31.10.2025 n. 28863; Cass. 21.7.20 1 6 n. 15019; Cass. 29.9.2015 n.19372). Inoltre, neppure può ritenersi ammissibile il ricorso attraverso la qualificazione come ricorso straordinario per violazione di legge ex art. 111 della Costituzione, in quanto tale mezzo è previsto come strumento di tutela del diritto di difesa contro quei provvedimenti giudiziali per i quali non sia previsto dalla normativa vigente in via ordinaria un ulteriore grado di giudizio.
Tale non può considerarsi l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., per la quale l'art. 702 quater c.p.c. prevede lo strumento d'impugnazione dell'appello (nel senso che contro una sentenza di primo grado e in assenza di accordo delle parti per omettere l’appello non sia ipotizzabile il rimedio del ricorso straordinario per cassazione, Cass. 15-9-2020 n. 19162, per tutte). 7.All'inammissibilità del ricorso consegue, in applicazione del principio della soccombenza, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a favore delle controricorrenti, liquidate in dispositivo con la distrazione richiesta.
In considerazione dell’esito del giudizio, sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13,comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali delle controricorrenti, liquidatea favore di ciascuna in € 200,00 per spese ed € 2.000,00 per compensi, oltre IVA, CA e rimborso forfettario delle spese del 15%, da distrarre rispettivamente all'avvocato Alfredo Maria Serra per Kuadra S.R.L. in liquidazione e all'avvocato Giulio Zinna per Esperia S.P.A., dichiaratisi antistatari.
Dà atto che sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n.115/2002 per imporre al ricorrente un ulterioreimporto, a titolo di con