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Ordinanza Interlocutoria — n. 3707/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court orders renewal of service to Rosa Occhicone's heirs due to missing receipt notice.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 3707/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court dismissed the appeal against the lower court's declaration of partial nullity in a condominium ownership dispute. While the substantive issues regarding usucapion and static consolidation were addressed by the appellate court, the cassation proceeding was halted procedurally. The court found that service of the appeal to the heirs of Rosa Occhicone was incomplete because the required receipt notice was never deposited, violating strict notification rules.

Regesto Legislator

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Art. 140 c.p.c.; Art. 161 c.p.c.: In the absence of a receipt notice for service on heirs, the appeal is deemed not properly served, necessitating a renewal of notification and remittal to a new session.

Parole chiave

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condominium ownership usucapion ordinary service of process receipt notice requirement partial nullity of deed diritto esclusivo nella comproprietà locazione, vendita, cessione legge sugli alloggi

Disposizioni normative citate

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Art. 140 c.p.c.
Art. 161 c.p.c.
art. 140 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 36900/2022
in tal senso, tra le varie,Cass. n. 36900/2022).
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.9268/2023 R.G. proposto da : Cusanelli Adele, rappresentata e difesa dall'avvocato Luigi Marino unitamente agli avvocati Nicola Marino, Filomena Marino -ricorrente- contro Di Dio Mario, Di Dio Adele, rappresentati e difesi dall'avvocato Maria Cristina Callisto -controricorrenti- Occhicone Giuseppe, rappresentato e difeso dall'avvocato Clementina Ambrosino; -controricorrente- Occhicone Antonietta , Occhicone Daniela, Occhicone Giuseppe, Viola Antonietta, Occhicone Maurizio, Occhicone Rosa, Cusanelli Maria Carolina, Ciullo Filomena, Cavuoto Adele, Cusanelli Anna Maria; -intimati- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n.534/2023 depositata il 9/02/2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/10/2025 dal Consigliere Chiara Besso Marcheis. PREMESSO CHE 1. Mario Di Dio, premesso di aver acquistato la proprietà di metà di due appartamenti in un fabbricato condominiale e di essere quindi divenuto comproprietario delle zone comuni, ha chiesto al Tribunale di Benevento di accertare che il vano esistente al piano terra, dove sono collocati i contatori Enel, è di proprietà condominiale. Si è costituita in giudizio Adele Cusanelli che ha eccepito di essere proprietaria dell’appartamento sovrastante il vano che è sempre stato di sua esclusiva proprietà, avendolo acquistato dalla madre con atto pubblico di donazione del 12/11/1998, che il vano era destinato a ospitare un ascensore ad uso esclusivo della sua abitazione, che essendo trascorsi oltre dieci anni il locale è di sua proprietà anche a seguito dell’usucapione.

La convenuta ha quindi chiesto al Tribunale di accertare che è proprietaria a titolo originario del vano per averne avuto il possesso interrotto per oltre dieci anni dall’atto pubblico di donazione, avendo così usucapito il bene. Si è costituito Giuseppe Occhicone, fu Davide, deducendo di essere il proprietario esclusivo del muro nel quale è stato ricavato lo stanzino ed eccependo la nullità dell’atto pubblico di donazione nella parte in cui trasferisce la proprietà del vano, che non apparteneva alla donante Pasqualina Mascia. Il convenuto ha quindi chiesto di rigettare la domanda principale di Di Dio e la domanda riconvenzionale di Cusanelli, chiedendo al Tribunale di accertare in via riconvenzionale la nullità dell’atto di donazione.

Il Tribunale di Benevento ha rigettato la domanda di Mario e Adele Di Dio (quest’ultima si è costituita nel corso del giudizio di primo grado come successore a titolo particolare), ha rigettato la domanda di Adele Cusanelli e ha, in accoglimento della domanda di Giuseppe Occhicone, dichiarato la nullità parziale dell’atto di donazione nella parte in cui attribuiva ad Adele Cusanelli il locale al piano terra.

2. La sentenza è stata impugnata in via principale da Adele e Mario Di Dio e in via incidentale da Adele Cusanelli. La Corte d’appello ha esaminato per primo l’appello incidentale e ha osservato che la domanda subordinata di Cusanelli di acquisto per usucapione ordinaria ventennale è infondata, non essendo trascorsi venti anni; quanto all’usucapione decennale, la Corte d’appello ha ritenuto assorbente il rilievo per cui Cusanelli erroneamente fa decorrere il decennio dall’atto di donazione, laddove l’usucapione matura dalla data di trascrizione dell’atto e Cusanelli nemmeno allega né tantomeno documenta che l’atto sia stato trascritto, per cui la domanda è infondata.

La Corte d’appello ha poi accolto l’appello principale: in assenza di prova che il vano sia di proprietà esclusiva di alcuno dei condomini, è decisiva la circostanza che esso ha svolto da tempo immemorabile a fino al suo svuotamento la funzione di consolidamento statico della struttura edilizia, funzione tipicamente comune che lo colloca tra le porzioni del fabbricato di proprietà condominiale. In accoglimento dell’appello principale la Corte d’appello ha quindi dichiarato la proprietà condominiale del vano.

3. Avverso la sentenza ricorre per cassazione Adele Cusanelli. Resistono con separati atti di controricorso da un lato Occhicone Giuseppe, fu Davide, e dall’altro lato Adele e Mario Di Dio. Gli intimati indicati in epigrafe non hanno proposto difese. Memoria è stata depositata da Occhicone Giuseppe e dalla ricorrente. CONSIDERATO CHE I. Preliminare all’esame del ricorso è la verifica della regolare instaurazione del contraddittorio. Il contraddittorio risulta regolarmente instaurato nei confronti di tutte le parti rimaste intimate, con l’eccezione di Rosa Occhicone, nei cui confronti la notificazione non si è perfezionata perché il procuratore presso il quale era domiciliata ha dichiarato l’avvenuto decesso della parte .

La ricorrente ha allora notificato il ricorso agli eredi impersonalmente e collettivamente presso l’ultimo domicilio della defunta e, non essendo stato possibile eseguire la consegna dell’atto, si è provveduto ai sensi dell’art. 140 c.p.c., ma non risulta depositato l’avviso di ricevimento, avviso indispensabile ai fini della dimostrazione dell’avvenuta notificazione (cfr. in tal senso, tra le varie,Cass. n. 36900/2022). È pertanto necessario rinnovare la notificazione del ricorso agli eredi di Rosa Occhiconee rinviare la causa a nuovo ruolo.

P.Q.M La Corte dispone la rinnovazione della notificazione del ricorso agli eredi di Rosa Occhicone, da effettuarsi nel termine di novanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanzae rinvia la causa a nuovo ruolo.