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Ordinanza — n. 3703/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court revokes inheritance partition due to excessive compensation amounts violating in-kind division principles.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3703/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court dismissed the appeal against a lower court's inheritance partition judgment, ruling it legally flawed. The lower court ordered co-heirs to pay disproportionate compensation sums to two siblings for specific properties, which the Supreme Court found violated the principle of in-kind division under Article 720 of the Civil Code. Consequently, the decision was overturned and the case remanded to the Court of Appeal for a new trial with corrected allocation.

Regesto Legislator

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Art. 720 c.c.; When an estate consists of multiple properties, in-kind division requires the total mass to be divisible without excessive compensation; if compensation is disproportionately high relative to the heirs' shares, the division is invalid and must be re-evaluated to ensure proportionality.

Parole chiave

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inheritance partition in-kind division compensation adjustment co-heirs rights Civil Code Art 720 property allocation succession law controversie patrimoniali

Disposizioni normative citate

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Art. 720 c.c.
7961/2003; Cass.12965/2019) e deve trovare applicazione l’art. 720 c.c..
art. 345 c.p
Con il primo motivo si denuncia la violazione dell’art. 345 c.p.c.
art. 112 c.p
art. 720 c.c
7961/2003; Cass.12965/2019) e deve trovare applicazione l’art. 720 c.c..

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 21612/2021
Cass. n. 3139/2023
21612/2021; Cass. n. 3139/2023).
Cass. n. 7961/2003
Cass. n. 12965/2019
Cass. n. 726/2018
Cass. n. 19104/2019
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26657/2020 R.G. proposto da: DI LIBERTO FABIO, DI LIBERTO RICCARDO, DI LIBERTO DIONISIO, DI LIBERTO DARIO, domiciliati in Palermo, Piazza Sellerio n. 34, presso lo studio degli avvocati PATANELLA SILVANA, PATANELLA VITOche li rappresentano e difendono. -RICORRENTI- contro DI LIBERTO DOMENICO, elettivamente domiciliato in ROMA, V ia Villa Grazioli n. 29, presso lo studio dell’avvocato ZACCHEO MASSIMO, rappresentato e difeso dall'avvocato BAVETTA CARLO. -CONTRORICORRENTE- nonché RISCOSSIONE SICILIA SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GP DA PALESTRINA 19, presso lo studio dell’avvocato GALLO ACCURSIO (GLLCRS60M06G273B) che lo rappresenta e difende -CONTRORICORRENTE- DI LIBERTO GIUSEPPA, domiciliata in Palermo, Piazza Sturzo n. 40presso lo studio dell’avv.

RIZZO GIOVANNI, che la rappresenta e difende. -CONTRORICORRENTE- nonché contro CREDITO FONDIARIO C.C.R.V.E. PROVINCE SICILIANE E RISCOSSIONE SICILIA S.P.A.- AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DIPALERMO. -INTIMATI- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di PALERMO n. 2431/2019,depositata il 12/12/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/10/2025 dal Consigliere GIUSEPPE FORTUNATO. FATTI DI CAUSA 1. Con sentenza n. 724/2014 il Tribunale di Palermo, pronunciando sulla domande di Domenico Di Liberto nei confronti delle sorelle Gaetana e Giuseppa ede i nipoti Dario, Riccardo, Fabio e Dionisio Di Liberto, figli del fratello premorto Gaetano, ha dichiarato aperta la successione del padre Antonino Di Liberto, ha ridotto le disposizioni testamentarie in favore della figlia Giuseppa Di Liberto , reintegrando la quota di legittima di competenza dell’attore e di Gaetana Di Liberto; con sentenza definitiva n. 6789/2015 , ha disposto lo scioglimento della comunione ereditaria sugli immobili attribuiti a Domenico, Gaetano e Gaetana, provvedendo alle relative assegnazioni e ai relativi conguagli.

La sentenza, appellata da Gaetana Di Liberto, è stata parzialmente riformata dalla Corte distrettuale di Palermo, che ha disposto le seguenti assegnazioni: a ) in favo r e di Domenico Di Liberto l'intera proprietà dell'immobile sito in Palermo, Corso Camillo Finocchiaro Aprile n. 63, piano primo;

b) in favore di Giuseppa Di Liberto la quota pari a un terzo dell'immobile sito in Palermo, Corso Camillo Finocchiaro Aprile n. 75 angolo viaPolara, nn. 1- 3 piano terra ;

c) in favore di Dario, Riccardo, Fabio e Dionisio Di Liberto, in quote uguali fra loro, l'intera proprietà dell'immobile sito in Palermo, Corso Camillo F inocchiaro Aprile n. 63, piano terra e piano scantinato, con obbligo di conguaglio di € 237.950,00 in favore di Di Liberto Domenico e di € 432.950,00 in favore di Di Liberto Giuseppa. La cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Palermo è chiesta da Fabio Di Liberto, Riccardo Di Liberto, Dionisio Di Liberto e Dario Di Liberto con ricorso in tre motivi, cui hanno resistito con distinti controricorsi Giuseppa Di Liberto, nella qualità di erede testamentaria della defunta Gaetana Di Liberto, Domenico Di Liberto e la Riscossione Sicilia Spa.

Il Credito fondiario C.C.R.V.E. per le P rovince S iciliane e la Riscossione Sicilia s.p.a. non hanno proposto difese . I ricorrenti e Domenico Di Liberto hanno depositato memorie illustrative. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo si denuncia la violazione dell’art. 345 c.p.c. , sostenendo che Gaetana Di Liberto , deceduta in corso di causa, aveva inizialmente chiesto che , previo sciog l imento della comunione ereditaria , le fosse assegnato l’ immobile di C orso Finocchiaro Aprile n. 63, piano terra e scantinato , e che la Corte d’appello abbia modificato l’assegnazione richiesta tardivamente in appello, attribuendole un terzo indiviso di un piccolo locale ubicato in Corso Finocchiaro aprile n. 75, angolo via Polara, in proprietà per due terzi della Di Liberto s.r.l..

Con il secondo motivo si denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c., lamentando che la Corte di merito avrebbe dovuto dichiar a re inammissibile la nuova richiesta di assegnazione proposta in appello e confermare l’assegnazione secondo le preferenze iniziali espresse da Gaetana Di Liberto, attribuendo le il bene sito in C orso Finocchiaro Aprile n. 63, in luogo del civico 75. Con il terzo motivo si denuncia la nullità della sentenza per vizio di motivazione, sostenendo che la Corte di merito non abbia tenuto conto d e ll’assetto c omplessivo della successione e, in particolare, che la sorella Gaetana aveva ricevuto anche la dispo nibile e aveva ottenuto l’assegnazione dell’immobile di maggior pregio (la villa in località Mondello di Palermo), divenendo l’unica dei condividenti a poter sostenere il gravoso conguaglio posto a carico dei ricorrenti in un importo pari al valore delle porzioni, per giunta disponendo l’assegnazione dello scantinato che comunicava con un immobile della società, estranea alla successione.

2. Va esaminato con priorità il terzo motivo che è fondato ; le restanti censure sono assorbite. Le censura merita accoglimento nella parte in cui contesta l’assegnazione delle porzioni sotto il profilo della eccessiva gravosità del conguaglio, ponendo il quesito di puro diritto circa la funzione e i limiti quantitativi del conguaglio nell’ambito della divisionegiudiziale. 2.1 La successione era regolata dal secondo t e stamento del 2.10.1998 con cui il de cuius aveva devoluto il proprio patrimonio ai figli, lasciando l’intera disponibile alla figlia Giuseppa.

Quest’ultima aveva ricevuto solo beni in propri e tà esclus i va, mentre Gaetana aveva ricevuto sia la propri e tà esclusiva di due cespiti, sia quotedegli immobili di Corso Finocchiaro Aprile n. 63 e Domenico e Gaetano avevano invece ricevuto talune quote degli immobili in Via Polara 5 e di quelli ubicati in Corso Finocchiaro Aprile 63 e 65. Quindi, i beni siti in via Polara 5 eranoin comunione ereditaria tra i fratelli Domenico e Gaetano; gli imm o bili ubicati in via Finocchiaro Aprile nn. 63 e 75 erano in comunione tra tutti i coeredi , ad eccezione di Giuseppa Di Liberto.

Il tribunale, con sentenza n. 724/2014, aveva reintegrato per equivalente Domenico e Gaetana nella quota di legittima ed aveva condannato la sorella Giuseppa al pagamento rispettivamente di €. 116.659,53ed €. 24.384,27 a titolo di conguaglio ; aveva – inoltre - dichiarato inammissibile l’azione di riduzione proposta da Gaetano Di Liberto, rimasto titolare delle sole quote ricevute per testamento. Con la successiva sentenza n. 6789/2015 il giudice di primo grado aveva sciolto la comunione sui beni ricevuti dai fratelli Gaetano (e per quest’ultimo, dai suoi eredi, odierni ricorrenti) , Gaetana e Domenico, aveva determinato il val ore delle singole quote sui beni in comunione in €. 492.250,00 ed aveva attribuito le porzioni , sul presuppostodella divisibilità dell’asse :

a) a Di Liberto Domenico l'intera proprietà dell'immobile sito in Palermo, Corso Camillo Finocchiaro Aprile n. 63, piano primo, con conguaglio a ricevere da Di Liberto Dario, Di Liberto Riccardo, Di Liberto Fabio e Di Liberto Dionisio, insolido, di € 237.950,00;

b) a Di Liberto Giuseppa la quota pari a un terzo dell'immobile sito in Palermo, Corso Camillo Finocchiaro Aprile n. 75 angolo via Polara, nn. 1-3 piano terra, con conguaglio a ricevere da Di Liberto Dario,Di Liberto Riccardo, Di Liberto Fabio e Di Liberto Dionisio, in solido,di € 432.950,00;

c) agli eredi di Gaetano Di Liberto, in quote uguali fra loro, l'intera proprietà dell'immobile sito in Palermo, Corso Camillo F inocchiaro Aprile n. 63, piano terra e piano scantinato, con obbligo di versamento di € 237.950,00 in favore di Liberto Domenico, e di € 432.950,00 in favore di Liberto Giuseppaa titolo di conguaglio. La Corte distrettuale ha ritenuto che tale soluzione fosse da preferire anche perché il conguaglio che i ricorrenti avrebbero dovuto corrispondere, e che la stessa Corte ha ritenuto gravoso , sarebbe stato ripartito tra tutti i successori di Gaetano di Liberto, divenendo sostenibile, avendo essi ricevuto l’immobile di maggior pregio. 2.2.

Occorre anzitutto considerare c h e nel caso in cui l’asse da dividere sia composto da più immobili, il requisito della comoda divisibilità affinché s i proceda alla ripart i zione in natura tra i coeredi, deve essere valutata con riferimento non ai singoli cespiti, ma alla massa nel suo complesso poiché , in tal caso, il s ing o lo condividente ha –di norma - diritto ad una po r zione in natura dei diversi beni (mobili o immobili) in modo da riflettere la composizione qualitativa del patrimonio da dividere (Cass. n. 21612/2021; Cass. n. 3139/2023).

Ove la divisione possa essere attuata solo con il pagamento di rilevanti conguagli, come nel caso concreto, deve essere esclusa la stessa comoda divisibilità dell’asse (Cass. 7961/2003; Cass.12965/2019) e deve trovare applicazione l’art. 720 c.c.. Può procedersi alla divisione in natura nella misura in cui il singolo condividente riceva una porzione di beni proporzionata al valore della quota, in modo che il conguaglio abbia la sola funzione di perequare le contenute differenze di valore tra le quote stesse, venendo altrimenti negato il conseguimento dell'obiettivo della divisione in natura (Cass. n. 726/2018;

Cass. 19104/2019). Se allora la successione comprende un numero di immobili non uguale a quello dei condividenti o non suscettibili di attribuzione in modo frazionato ai singoli in ragione delle diversità qualitative , delle eventuali differenze di valoredi ciascun bene o per l’entità dei conguagli, ai sensi dell’art. 720 c.c. detti cespiti devono preferibilmente essere compresi per intero, con addebito dell'eccedenza, nella porzione di uno dei coeredi aventi diritto alla quota maggiore, o anche nelle porzioni di più coeredi, se questi ne richiedono congiuntamente l'attribuzione; se nessuno dei coeredi è a ciò disposto, si fa luogo allavendita all'incanto (Cass. n. 3139/2023).

Nel caso in esame, la sentenza ha invece previsto che i ricorrenti versassero € 237.950,00 a Di Liberto Domenico ed € 432.950,00 a Giuseppe Diliberto, ossia un importo sproporzionato rispetto al valore della quot a ad essi spettant e , pari ad € 492.250,00 (cfr. sentenza di primo grado n. 6789/2015) ed è perciò incorsa nella violazione denunciata. In conclusione, è accolto il terzo motivo di ricorso, con assorbimento delle restanti censure. La sentenza è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa alla Corte d’appello di Palermo, in diversa composizione, anche per la regolazion e delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M accoglie il terzo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’appello di Palermo, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della