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Ordinanza — n. 3699/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal on car contract breach, upholding lower court's denial of double deposit return.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3699/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Antonio Costanzo's appeal against the Bari Court of Appeal's decision denying his claim for double deposit return. Costanzo argued the lower court failed to fully explain its reasoning regarding the incompatibility between contract withdrawal and deposit forfeiture. The court held that the appellate judgment was legally sound and did not suffer from the specific motivational anomalies required for cassation review.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.c.; The appeal against a judgment is admissible only if it demonstrates a specific motivational anomaly, such as a contradiction between statements or a complete lack of reasons, rather than mere insufficiency of explanation.

Parole chiave

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contractual breach double deposit return contractual withdrawal motivational anomaly cassation appeal civil procedure contractual resolution lettera di vettura

Disposizioni normative citate

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Art. 360 c.p.c.
5 dell’art. 360 c.p.c. è limitato all’omesso esame di fatti storici decisivi, mentre il vizio di carenza della motivazione non è più oggi denunciabile di fronte a questa Corte: in conformità all'esegesi svolta dalle sezioni unite di questa Corte con le decisioni n.
Art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R.
artt. 116 c.p
b) il secondo violazione e falsa applicazione degli artt. 116 c.p.c., 2700 e 2702 c.c.
art. 112 c.p
art. 360 c.p

Giurisprudenza citata

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n. 8053 del 2014
è limitato all’omesso esame di fatti storici decisivi, mentre il vizio di carenza della motivazione non è più oggi denunciabile di fronte a questa Corte: in conformità all'esegesi svolta dalle sezioni unite di questa Corte con le decisioni n. 8053 del 2014 e n.
n. 8038 del 2018
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.12926/2019 R.G. proposto da : COSTANZO ANTONIO, rappresentato e difeso dall'avvocato MARIA ROSARIA MANSELLI, unitamente all’avvocatoFRANCESCO BELLINI presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma, Via Tre Orologi 14/A; -ricorrente- contro BALDASSARE MOTORS SRL, rappresentatae difesa da gli avvocati ANGELO STELLA e FILIPPO PANIZZOLO , elettivamente domiciliata in Roma, Via Emilia 86/90 presso lo studio dell’avvocato Giuseppe Spezziale; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di BARI n. 1748/2018 , pubblicata il 16/10/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’8/10/2025 dal Consigliere CHIARA BESSO MARCHEIS. PREMESSO CHE 1. Antonio Costanzo citò in giudizioavanti al Tribunale di Bari Baldassarre Motors s.r.l. al fine di ottenere la declaratoria della risoluzione per inadempimento del contratto di acquisto di una autovettura e la condanna alla restituzione del doppio della caparra, oltre alla rifusione delle spese di lite. L’attore dedusse di avere stipulato un contratto di vendita con la convenuta per l’acquisto di un’autovettura per euro 61.000 e di avere contemporaneamente incaricato la medesima di vendere la propria autovettura, stimata dalla stessa in euro 19.000; che le parti avevano concordato di considerare quale caparra per l’acquisto della nuova autovettura la differenza tra il valore della precedente autovettura, pari ad euro 19.000, e la somma versata per il suo riscatto, pari ad euro 12.626,40; che la nuova autovettura doveva essere consegnata entro il termine essenziale pattuito tra le parti, ma che tale termine non era stato rispettato per cause non imputabili all’attore.

La convenuta si costituì in giudizio e dedusse che la mancata consegna dell’autovettura era stata dovuta al fatto che Costanzo, più volte sollecitato verbalmente, non aveva mai indicato il colore scelto dell’auto; con domanda riconvenzionale la convenuta chiese di “accertare il grave inadempimento” di Costanzo e di “dichiarare il diritto della Baldassarre Motors a ritenere la caparra versata dall’istante”. Con sentenza n. 2631/2012, il Tribunale di Bari accoglieva la domanda attorea: dichiarava così risolto il contratto di vendita e condannava Baldassarre Motors a corrispondere a Costanzo la somma di euro 12.506, a titolo di doppio della caparra.

2. La sentenza veniva impugnata dalla Baldassarre Motors s.r.l., che chiedeva - in riforma della medesima - che fosse rigettata la domanda di Costanzo e che, accertato il grave inadempimento di quest’ultimo, fosse dichiarato il proprio diritto di ritenere la caparra. La Corte d’appello di Bari, con la sentenza n. 1748/2018, accoglieva l’appello, ritenendo che la mancata consegna dell’autovettura fosse dovuta al fatto che Costanzo, più volte sollecitato, non aveva mai indicato il colore scelto dell’auto, che si era riservato di indicare al momento della sottoscrizione del contratto.

Rilevava la Corte d’appello che il contratto non menzionava alla voce “colore” alcuna indicazione e, anche in ragione dell’elevato valore dell’acquisto, era significativo di una probabile attesa della scelta da parte del cliente; riteneva dunque, sulla base delle prove documentali e testimoniali, incolpevole l’inadempimento della Baldassarre Motors. In particolare, dalle dichiarazioni testimoniali di Manfredi e Baldassarre era emerso che nel contratto era stata volutamente lasciata libera la casella della voce “colore” perché Costanzo si era riservato di indicarlo, previa consultazione con la coniuge, e che successivamente era stato sollecitato più volte a sciogliere la riserva ed effettuare la scelta.

Escluso l’inadempimento della società Baldassarre, la Corte d’appello stabiliva che “non deve in ogni caso essere restituito il doppio della caparra”; quanto alla domanda riconvenzionale della concessionaria riteneva non provata la compiuta effettuazione della prestazione. Ritenuto indubbio che le parti avessero entrambe voluto risolvere il contratto, la Corte d’appello dichiarava il medesimo risolto per mutuo dissenso e condannava la concessionaria a restituire la caparra versata dal Costanzo nella misura di euro 6.373,60.

3. Avverso la suddetta sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione Antonio Costanzo, affidandolo a quattro motivi. Ha resistito con controricorso l’intimata Baldassarre Motors s.r.l. CONSIDERATO CHE I. Il ricorso è articolato in quattro motivi.

1) Il primo e il secondo motivo sono tra loro strettamente collegati e denunciano:

a) il primo violazione e falsa applicazione degli artt. 2721, 2722 c.c. e 116 c.p.c., per avere la Corte d’appello di Bari ritenuto utilizzabili le testimonianze di Manfredi e Baldassarre, nonostante la contestazione sollevata da esso ricorrente in merito alla loro ammissibilità , sostenendo che la prova per testimoni non può, invero, ammessa se ha per oggetto patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento, per i quali si alleghi che la stipulazione è stata anteriore o contemporanea;

b) il secondo violazione e falsa applicazione degli artt. 116 c.p.c., 2700 e 2702 c.c. per avere la Corte d’appello di Bari privilegiato la rilevanza probatoria delle dichiarazioni rese dai testimoni Manfredi e Baldassarre rispetto alla prova legale rappresentata dal contratto sottoscritto dalla parte, ove non si rinvenivail colore dell’autovettura. I motivi sono infondati. La Corte d’appello non ha affatto ammesso la prova testimoniale in relazione a patti aggiunti o contrari rispetto al contenuto di un documento. La prova ammessa dal giudice di merito, infatti, ha avuto ad oggetto una circostanza rispetto alla quale nulla era stato indicato nel documento, in quanto la voce “colore” dell’autovettura non era stata compilata (si vedano al riguardo Cass. n. 1742/2022 e Cass. n. 14024/2005, le quali hanno puntualizzato che se il documento non contiene dichiarazioni è esclusa la stessa possibilità di un contrasto tra quanto pattuito e quanto risulta dal documento).

Per la stessa ragione non sussiste la violazione denunciata con il secondo motivo: la Corte d’appello non ha privilegiato la rilevanza probatoria delle testimonianze rispetto alla prova legale rappresentata dal contratto sottoscritto dalle parti, ma ha invece ammesso le prove testimoniali in relazione alla integrazione di quanto previsto dal documento.

2) Il terzo e il quarto motivo sono tra loro strettamente collegati e deducono:

a) il terzo nullità della sentenza o del procedimento e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c.; si sostiene che la Corte d’appello avrebbe dichiarato risolto il contratto per mutuo dissenso nonostante parte appellante non ne avesse mai fatto richiesta, né tantomeno avesse appellato la sentenza di primo grado nella parte in cui avevaaccolto la domanda relativa all ’esercizio del recesso da parte del Costanzo, condannando alla restituzione del doppio della caparra la controparte;

b) il quarto “violazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione, carenza della motivazione ed error in procedendo ”, per avere escluso con motivazione apparente l’inadempimento da parte della Baldassarre Motors. Anche questi motivi sono infondati. La Corte d’appello ha riformato la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato la risoluzione del contratto, condannando la convenuta al pagamento della somma di euro 12.506, pari al doppio della caparra. La convenuta in appello ha censurato la pronuncia di primo grado, chiedendone la riforma con rigetto delle domande proposte in primo grado da Costanzo.

Il giudice d’appello ha poi in motivazione, con considerazioni ad abundantiam, osservato che l’attore non aveva fatto valere il proprio recesso stragiudiziale dal contratto, ma si era limitato a parlare di declaratoria di risoluzione e che comunque, a fronte della mancata prova dell’inadempimento della concessionaria, il doppio della caparra non andava restituito. Il giudice d’appello ha comunque rilevato come entrambe le parti non fossero più interessate alla esecuzione del contratto, rilievo che prescinde dalla qualificazione della domanda proposta dall’attore quale richiesta di accertamento del recesso ovvero di pronuncia della risoluzione, cosicché pronunciando la risoluzione del contratto per mutuo dissenso non è incorsa nella violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato.

Neppure è ravvisabile il vizio motivazionale denunciato con il quarto motivo. Ad avviso del ricorrente la Corte d’appello non avrebbe “compiutamente e intelligibilmente” spiegato il proprio iter argomentativo, essendosi limitata ad affermare l’incompatibilità tra recesso e caparra da un lato e risoluzione dall’altro lato. Anzitutto, il vizio di cui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c. è limitato all’omesso esame di fatti storici decisivi, mentre il vizio di carenza della motivazione non è più oggi denunciabile di fronte a questa Corte: in conformità all'esegesi svolta dalle sezioni unite di questa Corte con le decisioni n. 8053 del 2014 e n. 8038 del 2018, il sindacato di legittimità sulla motivazione è ridotto al "minimo costituzionale", con la conseguenza che risulta denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; tale anomalia, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione, si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile".

Nel caso in esame tale anomalia non è sicuramente ravvisabile e si tratta comunque, come si è detto, di affermazioni rese dal giudice d’appello a sostegno della propria decisione che non incidono sulla medesima. II. Il ricorso va,pertanto, rigettato. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore della controricorrente, che liquida in euro 2.700,00, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge. Sussistono, ex art. 13, comma 1 - quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a q