Cassation court dismisses appeal and orders integration of contradictory proceedings for missing parties.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the interlocutory appeal regarding the admissibility of the civil appeal. The court found that while the original appeal was validly filed, it had not been notified to several parties declared absent in the second instance or parties constituted in appeal who were not listed as appellants. Consequently, the court ordered the integration of contradictory proceedings to notify these specific individuals and entities within sixty days.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.c.; Art. 367 c.p.c.: The admissibility of a cassation appeal requires notification to all relevant parties; failure to notify parties declared absent in the second instance or parties constituted in appeal necessitates the integration of contradictory proceedings before the appeal can be examined on merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.2909/2019 R.G. proposto da : ANTIMI RICCARDO, ANTONIOLI SERENA, ARFELLI VALERIA, BEZZI LORETTA, BOLOGNESI CRISTIANA, BONFATTI MARIA CRISTINA, BURATTI FEDERICA, CALDERONI DANIELE, CASADIO ARIANNA, CASADIO RAUL, CASALINI ANDREA, CERONI GIUSEPPE, CREDI GLORIA, DE PASQUALE DANIELE, DE SANTIS GIUSEPPE, DUCERF ERIC GEORGES, EMILIANI YURA, FABBI FAUSTA MARISA, FERREIRA DA SILVA ANIKO, FUCCI CHRISTIAN, FUSCONI TIZIANA, GALEANDRO GABRIELLA ROSALBA, GNANI GIANLUCA, GOLFIERI FEDERICO, GRAMANTIERI GIANNI, GUERRINI MARCELLO, LAGHI ANGELO, LAMA TIZIANA, LAZZARI ANTONIO, GALLETTA SIMONA, LIUNI MASSIMILIANO, MARRA PIETRO, REDAVID MILENA, MARRAFFA ELISABETTA, MOSCHINI CHRISTIAN, NANNI NICOLA, RANDI ANDREA, RAVAGLIA ANTONELLA, RE CATERINA, RIGHI SERENA, ROMINI MATTEO, ROSSI ROBERTO, SAIANI EMANUELA, SANTI MARIA CRISTINA, INGOLI FEDERICO, SARTORIS GIULIO, SPITALI MARIA RITA, TOMAINI MARCO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA G.
AVEZZANA 6, presso lo studio dell’avvocato ACCIARI MATTEO, rappresentati e difesi dagli avvocati GUARALDI BRUNO e ROMINI GIULIANO; -ricorrenti- contro ITER COOPERATIVA RAVENNATE DI INTERVENTI SUL TERRITORIO IN CONC. PREV., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LIVENZA 3, presso lo studio dell’avvocato LOTTI MASSIMO che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati MONTANARI ANTONELLAe PAVIRANI MAURIZIO; -controricorrente- nonchécontro RANDI ELEONORA, LAVAGNOLI MICHELA, DEL PONTE VIVIANA, NALDI TIZIANO, SANTOIANNI MARTA, FERRARI COSTANTINO, RANDI PAOLO, RANDI PAOLA, BALDUCCI ALESSANDRO, DEL GIUDICE FRANCO ALBERTO, MASSIMI MASSIMO, CEDRONI TIZIANO, BRASCHI CLAUDIO; -intimati- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA n. 2725/2018, pubblicata il 29/10/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’8/10/2025 dal Consigliere CHIARA BESSO MARCHEIS. PREMESSO CHE 1. Il Condominio Teodorico per le parti comuni e i singoli condomini in relazione alle loro proprietà individuali convenivano in giudizio la Iter Cooperativa Ravennate di Interventi sul Territorio, lamentando l’inadempimento della società, in qualità di costruttrice e venditrice, dovuto a gravi difetti delle unità immobiliari vendute, in quanto non eseguite a regola d’arte, nonché al mancato rispetto dei requisiti cogenti in materia di isolamento acustico degli edifici e delle singole unità abitative; lamentavano,inoltre , danno esistenziale da rumore e violazione del diritto alla privacy a causa del difetto di insonorizzazione, in violazione rispetto a quanto era stato stabilito nei contratti conclusi dalla Iter con i condomini; gli attori chiedevano, quindi , al Tribunale di Ravenna di condannare la convenuta a risarcire i danni conseguenti ai vizi denunciati.
Con la sentenza n. 314/2013, il Tribunale di Ravenna accoglieva la domanda risarcitoria proposta in quanto – alla luce delle testimonianze assunte, dei risultati della consulenza tecnica d’ufficio e dei documenti depositati – i difetti lamentati risultavano sussistenti. Il Tribunale condannava, pertanto , la società Iter a pagare al Condominio la somma di euro 107.375 ,00 e ai singoli condomini la complessiva somma di euro 1.270.822,69, attribuendo a ciascuno gli importi indicati nella tabella elaborata dal consulente tecnico d’ufficio; disattendeva, invece, la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale avanzata dai singoli condomini, ritenuta sfornita di prova.
2. Avverso detta sentenza proponeva appello la Iter; il Condominio e alcuni dei condomini proponevano appello incidentale. Con la sentenza n. 2725/2018, la Corte d’appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza di primo grado, condannava i condomini Pietro Marra e Milena Redavid alla rifusione delle spese dell’intero giudizio in favore di Iter, in quanto totalmente soccombenti in relazione alla domanda di accertamento dei difetti del fabbricato “C”, dal Tribunale ritenuto non compreso nell’oggetto della controversia, nonché con riferimento alla domanda di risarcimento del danno esistenziale. Condannava, altresì , i condomini Grassi, Guerra, Zannoni e Zattoni alla rifusione delle spese del giudizio nei confronti di Iter, in quanto proprietari di unità immobiliari ricomprese nel solo fabbricato “C” e, pertanto, da considerarsi parimenti totalmente soccombenti.
3. Avverso la suddetta sentenza d’appello hanno proposto ricorso per cassazione i condomini indicati in epigrafe. Ha resistito con controricorso la Iter Cooperativa Ravennate di Interventi sul Territorio in concordato preventivo. Gli intimati Costantino Ferrari, Paolo Randi, Paola Randi, Eleonora Randi, Michela Lavagnoli, Alessandro Balducci, Franco Alberto Del Giudice, Massimo Massimi, Tiziano Cedroni, Claudio Braschi, Viviana Del Ponte, Tiziano Naldi e Marta Santoianni non hanno svolto difesein sede di legittimità. Memoria è stata depositata sia dai ricorrenti che dalla controricorrente. CONSIDERATO CHE 1. Preliminare all’esame dei cinque motivi di ricorso è il vaglio delle eccezioni sollevate dalla controricorrente.
2. Iter ha, anzitutto , eccepito l’improcedibilità del ricorso a causa della mancanza dell’autenticazione della sottoscrizione, ad opera del difensore, per tramite della firma digitale delle procure speciali notificate a mezzo posta elettronica certificata in allegato al ricorso. 2.1. L’eccezione è infondata. Nel caso in esame le procure dei ricorrenti sono state rilasciate su supporto analogico dalle parti al difensore e l’autografia della sottoscrizione dei ricorrenti è stata certificata dal difensore con firma autografa; le procure sono, poi , state trasformate in copia informatica di documento analogico e la loro conformità all’originale è stata attestata dal difensore nella relata di notifica (cfr. al riguardo Cass. n. 6318/2023, secondo cui in caso di notifica di un atto giudiziario a mezzo posta elettronica certificata, la procura rilasciata su supporto analogico dalla parte al difensore deve essere da questi sottoscritta con firma autografa e, successivamente, trasformata in copia informatica di documento analogico, la cui conformità all'originale deve essere attestata dal difensore nella relata di notificazione).
3. La controricorrente ha ancora eccepito che non risultano allegate al ricorso notificato le procure speciali di Marcello Guerrini e Matteo Romini. Si osserva al riguardo che le due procure risultano allegate al ricorso depositato presso la Corte di cassazione e, come hanno precisato le sezioni unite, “non rileva, ai fini della verifica della sussistenza della procura, la sua mancata riproduzione o segnalazione nella copia notificata, essendo sufficiente, per l'ammissibilità del ricorso per cassazione, la sua presenza nell'originale” (Cass., sez. un., n. 35466/2021).
4. La controricorrente ha, infine , eccepito che il ricorso non risulta notificato ad alcune delle parti dichiarate contumaci nel secondo grado di giudizio con ordinanza del 22 ottobre 2013, ossia a Raffaella Iandolo, Mauro Pongetti, Maria Stella Zannoni, Ilenia Zattoni e Vito Guerra; il ricorso non risulta poi notificato ad alcune delle parti costituite in appello che non figurano tra i ricorrenti per cassazione, ossia il Condominio Teodorico, la società Mac Port, Liviana Maluccelli, Elisa Ossani e Paolo Prati. 4.1. L’eccezione va accolta in quanto Raffaella Iandolo, Mauro Pongetti, Maria Stella Zannoni, Ilenia Zattoni e Vito Guerra sono stati dichiarati contumaci nel giudizio di secondo grado e nei loro confronti non è stato notificato il ricorso.
Il ricorso, inoltre, non risulta notificato al Condominio Teodorico, alla società Mac Port, nonché a Liviana Maluccelli, Elisa Ossani e Paolo Prati. Nei confronti di queste parti va, pertanto , disposta l’integrazione del contraddittorio. La controricorrente ha poi denunciato che il nominativo di Ettore Casadei non è presente nell’epigrafe del ricorso, ma è invece presente in una delle quarantotto procure speciali allegate al ricorso. In realtà, Ettore Casadei non risulta tra i ricorrenti e la sua procura alle liti non è stata allegata al ricorso.
Si rileva, invece, che Cinzia Grassi risulta tra i ricorrenti nell’epigrafe del ricorso, ma non si rinviene la procura da lei conferita al difensore, cosicché non può essere considerata parte del presente giudizio. Si impone, quindi , l’integrazione del contraddittorio nei confronti pure di Ettore Casadei e Cinzia Grassi. P.Q.M La Corte dispone l’integrazione del contraddittorio nei confronti di Iandolo Raffaella, Pongetti Mauro, Zannoni Maria Stella, Zattoni Ilenia, Guerra Vito, Condominio Teodorico, Mac Port s.r.l., Maluccelli Liviana, Ossani Elisa, Prati Paolo, Casadei Ettore e Grassi Cinzia entro il termine di giorni sessanta dalla c