Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe cassation appeal was declared extinguished because the appellant failed to request a decision on the proposed settlement within the statutory 40-day period. The court found that this inaction constituted a formal renunciation of the appeal under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure. Consequently, the proceedings were terminated, and the appellant was ordered to pay the opposing party's legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a proposed settlement within forty days constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing party.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILEIl Consigliere Delegato ex art. 380-bis cod. proc. civ. ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 6003/2023 R.G. proposto da: Prisciano Maria, rappresentata e difesa dall'avvocato Marcello Bonotto unitamente all’avvocato Marco Alberto Quiroz Vitale -ricorrente- contro Scavullo Vincenzo, rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Abraham Algeri -controricorrente- nonché contro Bonicelli Luciana -intimato- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n.2686/2022 depositata il 01/08/2022 -Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a Numero registro generale 6003/2023 Numero sezionale 185/2026 Numero di raccolta generale 3680/2026 Data pubblicazione 18/02/2026 dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, a carico della parte ricorrente che ha dato causa al giudizio;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 16/02/2026 Consigliere delegato Linalisa Cavallino Numero registro generale 6003/2023 Numero sezionale 185/2026 Numero di raccolta generale 3680/2026 Data pubblicazione 18/02/2026