Cassation court dismisses appeal on lawyer fees but remands case for new service of process due to death of sole defender.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court dismissed the appellant's claim for full lawyer fees, upholding the lower court's award of 50% based on joint representation. However, the case was remanded to a new procedural stage because the sole defender for the respondent had died, and service of process could not be completed at the deceased's residence. The court ordered a new role assignment to ensure the respondent could appoint a new lawyer and continue the proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 86 c.p.c.; Art. 380 bis.1 c.p.c.; When the sole defender of a party dies, the case must be remanded to a new role to allow for the appointment of a new defender and proper service of process.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
CONTRATTO D'OPERA C.C.05/02/2026 ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.13201/2020 R.G. proposto da : DATOLA avv. DIANA, in proprio ex art. 86 c.p.c. -ricorrente- contro CONSORZIO UNITARIO TORRINO MEZZOCAMMINO, già rappresentato e difeso dall'avvocato Renato Tobia, ora deceduto, -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 7488/2019 depositata il 28/11/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/02/2026 dal Consigliere Arturo Pizzella. RILEVATO CHE: -1.con atto di citazione notificato in data 15.7.2013 l’avvocato Diana Datola conveniva avanti il Tribunale di Roma il Consorzio Unitario T orrino Mezzocammino, chiedendo il pagamento di compensi professionali per attività svolte in tre procedimenti civili, in virtù di mandato conferito congiuntamente anche all’avv.
Lucio Molinaro, -costituitosi in giudizio, il Consorzio eccepiva di aver avuto rapporti professionali solo con l’Avv. Molinaro, con il quale l ’avvocato Datola all’epoca collaborava e divideva lo studio, -il Tribunale di Roma con sentenza n. 2377/2018 pubblicata il 2 febbraio 2018 determinava in euro 12.154,47 il compenso spettante ai difensori per i predetti giudizi e liquidava in favore dell’avv. Datola la metà dell’importo, pari a euro 6.077,23, “in ragione del mandato congiunto” e considerando che “tutti gli atti esaminati recano la sottoscrizione congiunta dei due difensori”; -con atto di citazione notificato il 16 febbraio 2018 l’avv.
Datola proponeva appello avverso il capo di sentenza che aveva disposto la decurtazione del 50% degli onorari, sostenendo che , nei casi di conferimento congiunto della difesa a più avvocati, ciascuno dei codifensori abbia diritto all’intero onorario per tutte le attività effettivamente svolte, -il Consorzio chiedeva il rigetto dell’appello e la Corte d’Appello di Roma , con sentenza n. 7488/2019 pubblicata il 28.11.2019,rigettava l’appello e condannava l’appellante al pagamento delle spese di lite; -2.avverso la predetta sentenza l’avv.
Datola ha propo sto ricorso per cassazione sulla base ditre motivi; -ha resistitocon controricorso il Consorzio difeso d a ll’ a vv. Renato Tobia; CONSIDERATO CHE: -1.acquisitala notizia del decesso dell’a vv. Renato Tobia, unico difensore del Consorzio Unitario Torrino Mezzocamminoin fase di comunicazione ex art. 380 bis.1 c.p.c. della data dell’adunanza camerale, la Cancelleria ha ritualmente tentato di eseguire la comunicazione alla parte personalmente, -specificamente, la comunicazione è stata tentata a Nicastro Maurizio, «nella sua qualità di presidente p.t. del consiglio di Amministrazione del “CONSORZIO UNITARIO TORRINO MEZZOCAMINO”», nella sua residenza, ma non ha avuto esito , in quanto si legge ne lla relata redatta il 23.10.2025 dal Funzionario UNEP “anzi non potuto notificare perché il nominativo non figura sui citofoni né sulle cassette postali ed è sconosciuto ai condomini interpellati”, -ritenuta perciò la necessità di disporre nuova comunicazione, in ossequio ai principi enunciati da Cass.
S.U. 477/2006, dovendo la parte , nel caso di morte dell’unico difensore, essere posta in condizione di provvedere alla nomina di nuovo difensore, per garantire il diritto di difesa e l’integrità del contraddittorio, -deve dunque disporsi il rinvio a nuovo ruolo, per la comunicazione al Consorzio Unitario Torrino Mezzocammino, che potrà essere eseguita ancheall’indirizzo estratto dal portale INI PEC: consorziounitariotorrinomezzocammino@pec.it, P.Q.M La Corte dispone il rinvio della causa a nuovo ruolo per consentire al Consorziocontroricorrente di munirsi di nuovo difensore; manda alla Cancelleria per la comunicazione alConsorzio Unitario Torrino Mezzocammino, come sopra indicat a , entro sessanta giorni dal deposito della presente ordinanza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civ