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Decreto — n. 3521/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to abandonment after 40 days of silence on the early termination proposal.

Numero d'incarto Decreto — n. 3521/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to respond to the opposing party's early termination proposal within the statutory 40-day period. The appellant argued for the continuation of the proceedings, but the court noted the lack of any request for a decision on the termination proposal. Consequently, the court ruled that the silence constituted a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the judgment without awarding litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis and Art. 391 c.p.c.: If a party remains silent for 40 days after receiving a proposal for early termination of the proceedings, the appeal is deemed renounced and the judgment is extinguished.

Parole chiave

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abandonment of appeal early termination proposal silence as renunciation extinction of judgment cassation procedure ritiro dell'istanza giudiziaria inattività successiva alla sospensione abbandono del procedimento

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
art. 380-bis c.p
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Testo completo

Numero registro generale 25658/2024 Numero sezionale 181/2026 Numero di raccolta generale 3521/2026 Data pubblicazione 17/02/2026 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE CIVILE IL CONSIGLIERE DELEGATO Esaminati gli atti del procedimento iscritto al R.G. n. 25658/2024; vista la sintetica proposta di definizione anticipata del giudizio, formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., come comunicata ai difensori delle parti; rilevato che è trascorso il termine di 40 giorni dalla comunicazione dell’anzidetta proposta, senza che parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, per l’effetto, che il ricorso deve intendersi rinunciato e che deve provvedersi alla dichiarazione di estinzione del giudizio di cassazione; atteso che non deve provvedersi alla condanna alla refusione delle spese di lite a carico della parte che ha dato causa al procedimento, poiché la controparte è rimasta intimata;

P. Q. M. visti gli artt. 380-bis e 391 c.p.c., dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione. Roma, 13 febbraio 2026 Il Consigliere delegato Cesare Trapuzzano F i r m a t o D a : C E S A R E T R A P U Z Z A N O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 3 1 4 f 0 4 0 c 0 2 8 9 3 8 9