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Ordinanza — n. 3452/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal by finding CPE notification valid via system receipt, overturning lower court's nullity ruling.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3452/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation quashed the Rome Court of Appeal's decision declaring the initial citation null due to alleged illegibility. The appellant argued the document was unreadable, but the court found the certified email system generated a valid delivery receipt confirming receipt. Consequently, the court ruled that the statutory presumption of knowledge renders the notification effective, requiring the appeal to be remanded for a new hearing.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 4, cod. proc. civ.; Art. 354, cod. proc. civ.: The Court of Cassation holds that when a certified email system generates a delivery receipt, a legal presumption of knowledge applies, validating the notification and precluding a finding of nullity based on the recipient's alleged inability to read the content.

Parole chiave

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certified email notification presumption of knowledge nullity of citation CPE delivery receipt remittal to appellate court procedural nullity art. 360 cod. proc. civ. notificazione mediante pubblicazione

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 4, cod. proc. civ.
4 del comma I dell’art. 360 cod.
Art. 354, cod. proc. civ.
4624 del 21/02/2020); - la rimessione al primo Giudice ex art. 354 cod.
Art. 1335, cod. civ.
art. 354 cod. proc. civ
4624 del 21/02/2020); - la rimessione al primo Giudice ex art. 354 cod. proc. civ.
art. 360 cod. proc. civ
3 del comma primo dell’art. 360 cod. proc. civ., con cui il ricorrente ha lamentato la violazione e falsa applicazione degli artt.
articolo 1335 cod. civ

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 3, n. 25819 del 31/10/2017
Cass. Sez. L, n. 21560 del 21/08/2019
Cass. Sez. L, n. 4624 del 21/02/2020
Cass. Sez. 1, n. 91 del 08/01/2007
Cass. Sez. U, n. 2258 del 26/01/2022
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Testo completo

iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 2617- 202 3 proposto da: PARRONI PIERO, quale titolare della impresa omonima, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Marcello Usai dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura allegata al ricorso, con indicazione degli indirizzi pec; -ricorrente - contro EDIL HOUSE 2000 s.r.l. in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore; -intimata - avverso la sentenza n. 7662/2022 della CORTE D'APPELLO di ROMA , pubblicatail 29/11/2022; Ric. 2023 n.2617sez. S2 - ud. 28 - 1 - 20 2 5 - 2 - udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/1/2025dal consigliere PATRIZIA PAPA.

Rilevato che: - con sentenza n. 1333/2021 il Tribunale di Roma, in accoglimento della domanda di Piero Parroni, ha condannato in contumacia la convenuta Edil House 2000 s.r.l.a pagare euro 9.989,00 a titolo di corrispettivo dei lavori appaltatigli; - con sentenza n. 7662/2022 , la Corte d’appello di Roma , in accoglimento dell’appello di Edil House 2000 s.r.l. in liquidazione, ha dichiarato la nullità della sentenza di primo grado per «nullità della citazione»,limitandosi a rilevare che « …per quanto riguarda la notifica dell’atto introduttivo del giudizio la stessa deve essere ritenuta nulla in quanto l’atto di citazione èdel tutto illeggibile (come risulta dall’atto di appello allegato alla pec caricata sul pc»;ha quindi rimesso la causa al primo giudice ex art. 354 cod. proc. civ.; -avverso questa sentenza Piero Parroni ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi;

Edil House 2000 s.r.l.in liquidazione non ha svolto difese. Considerato che: -con il primo motivo di ricorso, articolato in riferimento al n. 4 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., Piero Parroni ha denunciato la nullità della sentenza per error in procedendo, avendo la Corte d’appello ravvisato una nullità della citazione invece insussistente; l’atto di citazione era stato comunque inviato all’indirizzo pec della società in formato «pdf.p7m» come richiesto dalla normativa vigente , come risultante dai file con estensione «.eml» di accettazione e consegna di notificazione dell’atto di citazione, allegati alricorso; - il motivo è fondato; dalla scarna motivazione della Corte d’appello non è dato comprendere quale anomalia sia stata riscontrata Ric. 2023 n.2617sez.

S2 - ud. 28 - 1 - 20 2 5 - 3 - nei file allegati alla notifica della citazione; dai documenti allegati al ricorso, il file della citazione risulta inviatoin formato “pdf.p7m” come richiesto dalla normativa vigente; tale circostanza può riscontrarsi facilmente esaminando il file con estensione “.eml” di accettazione e avvenuta consegna della notificazione dell’atto di citazione, allegati al ricorso; -per principio consolidato, nel momento in cui – come accaduto in questo caso - il sistema genera la ricevuta di accettazione e di consegna del messaggio nella casella del destinatario,si determina una presunzione di conoscenza dell’atto inviato : la posta elettronica certificata è, infatti, il sistema che, per espressa previsione di legge (d.P.R. 11 Febbraio 2005, n.

68) consente di inviare e-mail con valore legale equiparato a quello di una raccomandata con ricevuta di ritorno, presentando rispetto alla posta elettronica ordinaria caratteristiche aggiuntive tali da fornire agli utenti la certezza dell'invio e della consegna (o della mancata consegna) al destinatario; questo sistema garantisce, in caso di contenzioso, l'opponibilità a terzi del messaggio; i gestori certificano quindi con le proprie «ricevute» che il messaggio: a. è stato spedito; b. è stato consegnato; c. non è stato alterato e in ogni avviso inviato dai gestori è apposto anche un riferimento temporale che certifica data ed ora di ognuna delle operazioni descritte;

è inviato anche avviso in caso di errore in una qualsiasi delle fasi del processo (accettazione, invio, consegna) in modo che non possano esserci dubbi sullo stato della spedizione di un messaggio; in conseguenza, secondo la giurisprudenza, la semplice verifica dell'avvenuta accettazione dal sistema e della successiva consegna, ad una determinata data ed ora, del messaggio di posta elettronica certificata contenente l'allegato notificato è sufficiente a far ritenere perfezionata e pienamente valida la notifica secondo una presunzione Ric. 2023 n.2617sez.

S2 - ud. 28 - 1 - 20 2 5 - 4 - di conoscenza della comunicazione da parte del destinatario analoga a quella prevista, in tema di dichiarazioni negoziali, dall'articolo 1335 cod. civ.; spetta quindi al destinatario, in un'ottica collaborativa, rendere edotto il mittente incolpevole delle difficoltà di cognizione del contenuto della comunicazione legate all'utilizzo dello strumento telematico(così Cass. Sez. 3 , n. 25819 del 31/10/201 7; v. Sez. L , n. 21560 del 21/08/2019; Sez. L, n. 4624 del 21/02/2020); - la rimessione al primo Giudice ex art. 354 cod. proc. civ.

è prevista per la nullità della notificazione dell'atto introduttivo, dovendo altrimenti il Giudice d’appello trattare la causa nel merito, salva la rinnovazione degli atti, considerata la mancanza di una garanzia costituzionale del principio del doppio grado di giurisdizione e la necessità di salvaguardare la ragionevole durata del processo (per l’ipotesi di nullità per vizio dell’editio actionis, Cass. Sez. 1, n. 91 del 08/01/2007; per la nullità della vocatio in ius , Cass. Sez. U , n. 2258 del 26/01/2022); - dall’accoglimento del primo motivo deriva l’assorbimento del secondo, articolato in riferimento al n. 3 del comma primo dell’art. 360 cod. proc. civ., con cui il ricorrente ha lamentato la violazione e falsa applicazione degli artt. 12 comma 2 e 19 bis del provvedimento del 16 aprile 2014 del Ministero delle Giustizia (DGSIA), relativo alle specifiche tecniche previste dall'art. 34, c1 del d.m. 21 febbraio 2011 n. 44, recante regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione, nel processo civile e penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione; - la sentenza deve perciò essere cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, per il riesame dell’appello di Edil House 2000 s.r.l.in applicazione dei principi suesposti;

Ric. 2023 n.2617sez. S2 - ud. 28 - 1 - 20 2 5 - 5 - -statuendo in rinvio la Corte d’appello deciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglieil primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione,anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di