Court dismisses integration of contradiction due to null power of attorney but orders new notification term.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the power of attorney used to integrate the contradiction null because the authentication of the signature was not permitted under the law at the time the case began. Consequently, the notifications sent to the opposing parties were deemed ineffective, though not entirely non-existent. The court therefore ordered a new mandatory term for the parties to effectuate the necessary notifications.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 83 comma 3° c.p.c.; Art. 45 comma 9 lett. a) L. 69/2009; Art. 137 c.p.c.; Art. 291 c.p.c.: A power of attorney lacking the statutory capacity to authenticate signatures is null, rendering subsequent procedural acts by the attorney invalid; however, if the opposing party was personally notified, a new mandatory term must be set for re-notification.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.13566/2019 R.G. proposto da : Arcidiacono Grazia , già rappresentat a e difes a dall'avvocato Antonino Lattuca, -ricorrente- contro Tropea Rosario, Arcidiacono Salvatore, Arcidiacono Elisabetta, -intimati- nonché nei confronti di Arcidiacono Daniela,Arcidiacono Anna, avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catania n. 2229/2018 depositata il 24.10.2018. Udita la relazione svolta dal Consigliere Vincenzo Picaro nella camera di consiglio del 20.1.2026e a seguito della riconvocazione dell’11.2.2026 .
RILEVATO CHE: -è ritualmente avvenuta , a Grazia Arcidiacono personalmente in data 14.1.2025, la comunicazione del decesso del suo unico legale costituito, avvocato Antonino Lattuca, e della fissazione dell'adunanza camerale del 12.3.2025 (sulla necessità di tale comunicazione in caso di morte dell'unico difensore della parte nel giudizio di legittimità, cfr. Cass. sez. un. 13.1.2006 n. 477, per tutte), -dopo tale comunicazione la ricorrente ha inteso costituirsi con l'avvocato Gaetano Maria Amoruso, depositando il 3.3.2025 l'atto di costituzione di nuovo procuratore del 26.2.2025, con allegata la procura rilasciata il 17.9.2022 al suddetto legale, autenticata in calce dallo stesso avvocato Gaetano Maria Amoruso, -con ordinanza interlocutoria n. 8332/2025 è stata disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti di Daniela Arcidiacono e Anna Arcidiacono e ha provveduto alla relativa attività,nel termine fissato , il difensore della ricorrente nominato con le modalità sopraesposte, -Daniela e Anna Arcidiacono, benché le notifiche nei loro confronti siano state eseguite con consegna degli atti, nonhanno svolto difese ;
CONSIDERATO CHE: -la procura rilasciata da Grazia Arcidiacono a ll'avvocato Gaetano Maria Amoruso è nulla, in quanto la facoltà dell'avvocato nominato in sostituzione, o in aggiunta al difensore originariamente designato, di autenticare personalmente la firma per procura del cliente in calce, o a margine della memoria di costituzione di nuovo difensore, è stata introdotta nell'art. 83 comma 3° c.p.c. per la prima volta dall'art. 45 comma 9 lettera a) della L. 18.6.2009 n. 69, a decorrere dal 4.7.2009; ai sensi dell'art. 58 comma 1 di tale legge, la disposizione si applica solo ai giudizi instaurati dopo la data dell'entrata in vigore di quella legge (Cass.13-5-2025 n. 12833, Cass. 19 - 4 - 2022 n. 12434, Cass. 9 - 8 - 2018 n. 20692, Cass. 30-6-2015 n. 13329), mentre nel caso di specie il giudizio è stato iniziato davanti al Tribunale di Catania da Grazia Arcidiacono e Maria Tropea con atto di citazione notificato il 19.12.2007, -pertanto, l ’ attività d'integrazione del contraddittorio posta in essere dall'avvocato Gaetano Maria Amoruso in forza di procura nulla non è validamente riferibile alla ricorrente (sulla nullità della notifica richiesta da procuratore non abilitato perché esercente extra districtum, o perché non iscritto nell'albo speciale dei patrocinanti in cassazione,Cass. 21.4.2017 n. 10102), -comunque, in base all'art. 137 c.p.c. legittimata a chiedere le notifiche degli atti giudiziali è anche la parte personalmente ( Cass. 4 - 2 - 2020 n. 2415, Cass. 8-3-2016 n. 4520) e non vi sono dubbi sul fatto che le notifiche effettuate a Daniela e Anna Arcidiacono per l’integrazione del contraddittorio rispettivamente il 4.6.2025 e il 10.6.2025, ricevute dalle destinatarie, pur eseguite su richiesta dell'avvocato senza una valida procura, sono comunque state effettuate a favore della ricorrente, per cui non possono ritenersi inesistenti, ma sono nulle, -infatti, la sentenza delle S ezioni U nite n.14916 del 20.7.2016 ha evidenziato che l'inesistenza dellanotificazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile comenotificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria dellanullità, -di conseguenza, la precedente l'ordinanz a che aveva ordinato l'integrazione del contraddittorio ex art. 331 co.1 c.p.c., non è rimasta totalmente ineseguita nel termine perentorioe perciò , a fronte della nullità delle notifiche eseguite, deve essere fissato un nuovo termine perentorio per la rinnovazione delle notifiche (sull'utilizzabilità dell'ordine di rinnovazione ex art. 291 c.p.c. in caso di nullità delle notifiche eseguite per integrazione del contraddittorio,Cass. 23 - 12 - 2011 n.13920 , Cass. 23 - 7-2004 n. 13920, per tutte); il termine perentorio ora fissato , in quanto tale, non potrà essere nuovamente concesso;
P.Q.M La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendo la rinnovazione ex art.291 c.p.c. della notifica a integrazione del contraddittorio, a cura della ricorrente, a Daniela Arcidiacono e Anna Arcidiacono , entro il termine perentorio di novanta giorni decorrente dal ricevimento del la comunicazione della presente ordinanza. Si comunichi. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della seconda sezione della Cassa