Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 3246/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on inheritance claim based on simulated property transfer and usucapion defense.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3246/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected the appeal filed by Artioli against a lower court ruling that dismissed their claim to inherit a property. The plaintiffs argued the 1969 purchase was a simulation intended to bypass inheritance rules, while the defendants claimed usucapion and the validity of a 2006 donation. The court held that the plaintiffs' request to restore the property to the estate was not a claim based on the simulated contract's invalidity, but rather an attempt to preserve the original contract's effects, which was therefore subject to prescription and ultimately inadmissible.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 2923 c.c.; Art. 1456 c.c.: When a party seeks to preserve the effects of a contract rather than invoke its nullity due to simulation, the action is subject to prescription and cannot be sustained as a claim based on the dissimulated agreement.

Parole chiave

Generato dall'IA
simulated contract inheritance claim usucapion defense prescription period dissimulated agreement property restitution Cassazione appeal domicilio fittizio

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 2923 c.c.
Art. 1456 c.c.
Art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002
Stante il tenore della pronuncia, vadato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.
art. 1414 c.c
RAGIONI DELLA DECISIONE Dei quattro motivi in cui è articolato il ricorso va esaminato innanzitutto, per motivi di ordine logico, il secondo, con il quale i ricorrenti denunziano la violazione o falsa applicazione dell’art. 1414 c.c., in relazione all’art.
art. 1422 c.c
Con il quarto ed ultimo motivo, invece, i ricorrenti contestano la violazione o falsa applicazione dell’art. 1422 c.c., in relazione all’art.
artt. 99 c.p
Resta da esaminare il terzo motivo del ricorso, con il quale i ricorrenti si dolgono della violazione o falsa applicazione degli artt. 99 c.p.c., 1362 e 1367 c.c., in relazione all’art.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 125 del 07/01/2019
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 23710-2021proposto da: ARTIOLI SERENELLA, DE FEO DIONIGI e DE FEO GREGORIO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA SAN NICOLA DA TOLENTINO n. 50, nello studio dell’avv. ROBERTO DE TILLA, che li rappresenta e difende unitamente all’avv. ANDREA PALLAVER e all’avv. SERENA MATTEI -ricorrenti - contro RODRIGUEZ MARTINEZ MARIA DEL PILAR, ARTIOLI SAN EMETRIO MARIA, ARTIOLI MARINA e ARTIOLI DIEGO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA TACITO n. 10, nello studio dell’avv. ENRICA DUMONTEL, che li rappresenta e difende unitamente all’avv.

GIORGIO NEGRI -controricorrenti - avverso la sentenza n. 86 /202 1 della CORTE DI APPELLO di TRENTO, SEZIONE DISTACCATA di BOLZANO, depositata il 04/06/2021; udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal Consigliere Oliva FATTI DI CAUSA Con atto di citazione notificato il 24.9.2017 Artioli Serenella evocava in giudizio Rodriguez Martinez Maria Del Pilar, Artioli San Emetrio Maria, Artioli Marina e Artioli Diego innanzi il Tribunale di Bolzano, chiedendo che l’immobile sito il Bolzano, via Pacher n. 17, identificato come p.ed. 664 e p.f. 7/7 in P.T. 946/II C.C. Gries era stato intavolato simulatamente alla Rodriguez Martinez dal defunto genitore dell’attrice, Artioli Giancarlo, che ne era il reale proprietario ed invocando di conseguenza la ricomprensione del detto cespite nell’asse ereditario del defunto, nonché la nullità dell’atto di divisione del compendio ereditario e dell’atto di donazione del 19.5.2006, con il quale la Rodriguez Martinez aveva donato il bene di cui anzidetto al figlio Artioli Diego.

L’attrice esponeva che l’appartamento oggetto di causa era stato acquistato dalla Rodriguez Martinez il 4.12.1969 ma che il padre, con scritto autografo del 1973, aveva dichiarato che l’intestazione del cespite alla moglie era stata eseguita a meri fini fiscali, e che la sua reale intenzione era che esso pervenisse al figlio Diego. Riteneva imprescrittibile l’azione di simulazione, in presenza di una interposizione fittizia di persona, e comunque sospeso il termine prescrizionale in presenza di dolo della Rodriguez Martinez, la quale aveva occultato agli altri coeredi l’esistenza della controdichiarazione del de cuiused aveva poi donato il bene, in realtà appartenuto al marito e quindi caduto in successione, al figlio Diego con l’atto nullo del 19.5.2006.

Nel giudizio, al quale veniva attribuito il numero R.G. 5038/2017, si costituivano i convenuti, eccependo la nullità della citazione, la prescrizione dell’azione di simulazione e comunque l’infondatezza della domanda. La convenuta Rodriguez Martinez spiegava inoltre, in subordine, domanda riconvenzionale di accertamento dell’intervenuta usucapione del bene a suo favore. Con successivo atto di citazione notificato il 12.12.2017 Rodriguez Martinez Maria del Pilar evocava a sua volta in giudizio Artioli Serenella, De Feo Dionigi e De Feo Gregorio, questi ultimi rispettivamente marito e figlio della prima, innanzi il medesimo Tribunale, chiedendo la loro condanna al rilascio dell’immobile di via Pacher n. 17, che abitavano senza averne titolo.

Nel giudizio, al quale veniva attribuito il numero R.G. 2575/2017, si costituivano i convenuti, eccependo il loro diritto di abitare nell’immobile di cui anzidetto, essendone la Artioli comproprietaria, iure successionis, per i medesimi fatti e titoli dedotti nella prima causa, dalla stessa intrapresa precedentemente. In questo secondo giudizio intervenivano, con intervento adesivo volontario dell’11.4.2018, Artioli Diego, Artioli Marina e Artioli San Emetrio Maria, aderendo alle domande svolte dall’attrice Rodriguez Martinez. Il Tribunale, dopo aver disposto la riunione dei due giudizi, li decideva con sentenza n. 172/2020, con la quale rigettava la domanda di Artioli Serenella e ordinava a quest’ultima, al marito ed al figlio di rilasciare l’alloggio occupato.

Il Tribunale riteneva prescritta la domanda di simulazione relativa proposta dalla Artioli, nella qualità di erede di Artioli Giancarlo, in quanto relativa ad un atto del 1969 ed escludeva la sospensione del termine di prescrizione, per dolo della Rodriguez Martinez, in quanto il defunto era a conoscenza dell’interposizione fittizia denunciata dalla Artioli. Riteneva invece fondata la domanda di restituzione del cespite controverso, spiegata dalla madre Rodriguez Martinez, che ne era usufruttuaria avendone donato al figlio Diego lasola nuda proprietà nel 2006, configurando la posizione della Artioli Serenella, di suo marito e del figlio come di mero comodato precario, in assenza della prova di un rapporto locativo stipulato tra le parti.

Escludeva, infine, il danno da occupazione allegato dalla Rodriguez Martinez, la quale non aveva dimostrato l’intenzione concreta di mettere a frutto il bene controverso. Avverso detta decisione interponevano appello Artioli Serenella, De Feo Dionigi e De Feo Gregorio. Si costituivano, per resistere all’impugnazione, Rodriguez Martinez Maria del Pilar, Artioli Diego, Artioli Marina e Artioli San Emetrio Maria. Con la sentenza impugnata, n. 86/2021, la Corte di Appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, rigettava il gravame. La Corte distrettuale riteneva, in particolare, che nel caso di specie Artioli Serenella non avesse fatto valere la simulazione assoluta del contratto di acquisto del 1969, ma soltanto la sua simulazione relativa, limitatamente cioè all’intestazione del bene a nome di Rodriguez Martinez Maria del Pilar, e non invece a nome di Artioli Giancarlo.

Trattandosi di domanda di simulazione relativa, essa non poteva essere ritenuta imprescrittibile, come sostenuto dalla parte appellante. La Corte di Appello aggiungeva che nella fattispecie non si configurava alcuna interposizione fittizia di persona, avendo il defunto conseguito, con l’intestazione dell’immobile alla moglie, esattamente il risultato negoziale che egli si prefiggeva, al quale poi era stata data concreta esecuzione, dopo la sua morte, con la donazione della nuda proprietà del bene in favore del figlio Diego, avvenuta nel 2006.

Al massimo, poteva essere configurata una interposizione reale di persona, ma la relativa domanda, non proposta in prime cure, ma soltanto in appello, doveva esser dichiarata inammissibile. Del pari inammissibile veniva dichiarata la deduzione dell’inadempimento, da parte della Rodriguez Martinez, di un negozio fiduciario intercorso tra la stessa ed il defunto, poiché anche questo argomento non era stato tempestivamente dedotto nel primo grado del giudizio di merito. Quanto invece alla domanda di rilascio, accolta dal Tribunale, la Corte di Appello rigettava l’eccezione di improcedibilità della stessa, per omesso svolgimento del tentativo obbligatorio di mediazione, non essendo stata sollevata dalla parte appellante, né rilevata dal giudice, entro la prima udienza del giudizio di prime cure.

Rigettava del pari l’eccezione concernente la violazione del rito speciale previsto per le locazioni, non avendo la parte appellante allegato alcun danno processuale subito per effetto della denunziata violazione. Riteneva comunque non configurabile un rapporto di locazione, a fronte della deduzione, contenuta nell’atto di citazione proposto in prime cure dalla Rodriguez Martinez, di aver offerto ad Artioli Serenella, in alternativa al rilascio dell’immobile oggetto di causa, di sottoscrivere regolare contratto di locazione per un canone di € 2.500 mensili, senza però ottenere risposta.

Riteneva, infine, corretta la qualificazione, operata dal Tribunale, del rapporto esistente tra le parti in termini di comodato precario. Propongono ricorso per la cassazione della predetta decisione Artioli Serenella, De Feo Dionigi e De Feo Gregorio, affidandosi a quattro motivi. Resistono con controricorso Rodriguez Martinez Maria del Pilar, Artioli Diego, Artioli Marina e Artioli San Emetrio Maria. In prossimità dell’adunanza camerale, ambo le parti ha nno depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE Dei quattro motivi in cui è articolato il ricorso va esaminato innanzitutto, per motivi di ordine logico, il secondo, con il quale i ricorrenti denunziano la violazione o falsa applicazione dell’art. 1414 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente affermato che la volontà del defunto fosse che la proprietà del cespite oggetto di causa fosse acquistata dalla Rodriguez Martinez.

Secondo i ricorrenti, l’affermazione (contenuta nella scrittura del1973 a firma di Artioli Giancarlo) secondo cui “la casa è fiscalmente intestata a Pili” varrebbe come riconoscimento della volontà del disponente di conservare la proprietà dell’immobile, che sarebbe stato intestato alla moglie solo a fini fiscali. La doglianza è infondata. La Corte di Appello ha correttamente evidenziato che proprio la dichiarata finalità “fiscale” dell’intestazione del bene alla Rodriguez Martinez evidenzia che la volontà del defunto eraproprio che il cespite appartenesse alla consorte, onde conseguire i connessi benefici o risparmi fiscali.

Non si tratta, dunque, di una dichiarazione che evidenzia la volontà del disponente di realizzare una simulazione assoluta del contratto, perché gli effetti di questo sono voluti dalle parti dell’accordo simulatorio. Né si configura una interposizione fittizia di persona, perché l’intestazione del cespite alla moglie non rappresenta un effetto non voluto dal defunto, ma (al contrario) corrisponde pienamente alla volontà di costui. Inoltre, la Corte di Appello ha evidenziato che per allegare l’esistenza di un accordo finalizzato alla simulata intestazione del cespite oggetto di causa alla madre, la Artioli avrebbe dovuto dedurre e dimostrare la partecipazione all’accordo simulatorio, non soltanto della madre (beneficiaria della simulata intestazione del bene) e del padre (disponente la simulazione e dissimulato acquirente), ma anche del terzo venditore, essendo necessaria la prova del consenso di quest’ultimo, da fornire mediante controdichiarazione in forma scritta (cfr.

Cass. Sez.2, Sentenza n. 6451 del 18/05/2000, Rv. 536633; conf. Cass. Sez.2, Sentenza n. 22024 del 19/10/2007, Rv. 600064; Cass. Sez.2, Sentenza n. 4738 del 10/03/2015, Rv. 634675; Cass. Sez. 2, Ordinanzan. 27189 del 21/10/2024, Rv. 672817). Tale specifica ratio della decisione non è attinta dalla doglianza in esame, la quale dunque non si confronta in modo completo con la complessiva articolata motivazione resa dalla Corte distrettuale a sostegno del rigetto della domanda di simulazione del contratto del 1969 proposta dall’odierna parte ricorrente.

Vanno poi esaminati, congiuntamente, il primo ed il quarto motivo del ricorso, con i quali i ricorrenti attingono il punto della decisione di seconde cure che ha ritenuto prescritta la domanda di simulazione del contratto di acquisto del 1969, oggetto di causa. In particolare, con il primo motivo i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione degli artt. 2935, 2938, 2941 e 2967 c.c., nonché l’omesso esame di un punto decisivo, in relazione all’art. 360, primo comma nn. 3 e 5, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe inquadrato la fattispecie come interposizione reale di persone, ritenendo la domanda prescritta facendo decorrere il relativo termine dal compimento dell’atto che si assume simulato, perché l’erede subentra nella medesima posizione che sarebbe spettata al de cuius.

Ad avviso dei ricorrenti, l’eccezione di prescrizione, in quanto eccezione in senso stretto, non può essere rilevata dal giudice ma dev’essere sollevata dalla parte che vi ha interesse, la quale, nel caso di specie, avrebbe soltanto genericamente allegato la prescrizione di “qualsivoglia azione”, senza affermare specificamente la prescrizione della domanda di simulazione relativa della compravendita del 4.12.1969. Inoltre, il giudice di merito avrebbe errato nel non configurare la sospensione del termine di prescrizione per effetto dell’occultamento della controdichiarazione operata dalla Rodriguez Martinez, la quale non avrebbe dimostrato, al riguardo, che quel documento era conosciuto dagli odierni ricorrenti.

Con il quarto ed ultimo motivo, invece, i ricorrenti contestano la violazione o falsa applicazione dell’art. 1422 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe dovuto ritenere nullo il contratto simulato, mediante il quale il cespite era stato intestato alla Rodriguez Martinez, e dunque considerare imprescrittibile l’azione, sia che si trattasse di domanda di simulazione relativa, che di simulazione assoluta. Le due censure sono inammissibili. La Corte di Appello ha ritenuto che la domanda della Artioli non fosse di simulazione assoluta del negozio del 4.12.1969, ma soltanto di simulazione relativa, in quanto la predetta non intendeva, con la sua azione, impedire che si producessero gli effetti tipici di quel contratto (rappresentati dal trasferimento della proprietà dell’appartamento oggetto di causa) bensì affermare che detti effetti si erano verificati a favore del padre, dissimulato acquirente del cespite.

Trattandosi di domanda di simulazione relativa, in quanto incidente soltanto su uno degli elementi del negozio e non diretta ad ottenerne la totale invalidità, la Corte distrettuale ha ritenuto che essa fosse soggetta al termine generale di prescrizione decennale, decorrente dal momento in cui l’atto asseritamente simulato era stato posto in essere.La Artioli, infatti,non voleva conseguire la declaratoria della nullità del negozio, tanto simulato che dissimulato, ma (al contrario) voleva conservare gli effetti acquisitivi della compravendita del 1969, ottenendo tuttavia una sentenza che li dirigesse non in favore della Rodriguez Martinez, intestataria formale del cespite, bensì in favore del defunto marito di costei, e per esso di tutti i suoi eredi.

La statuizione della Corte distrettuale non è coerente con l’insegnamento di questa Corte, poiché l’azione di simulazione, tanto assoluta che relativa, è sempre imprescrittibile, ferma restando la possibilità che si prescrivano, invece, le domande logicamente conseguenti ad essa, aventi ad oggetto la realtà negoziale dissimulata, con conseguente difetto di interesse della parte all’accertamento di una simulazione dei cui effetti non potrebbe giovarsi.Sotto questo profilo, va data continuità al principio secondo cui “ In tema di prescrizione, mentre non assume rilievo la natura –assoluta o relativa– dell'azione di simulazione, che, essendo comunque diretta ad accertare la nullità del negozio apparente, è', ai sensi dell'art. 1422 c.c. imprescrittibile, il decorso del tempo può eventualmente colpire i diritti che presuppongono l'esistenza del negozio dissimulato, facendo così venire meno l'interesse all'accertamento della simulazione del negozio apparente” (Cass.

Sez. 2, Sentenza n. 18025 del 26/11/2003 , Rv. 568477; conf. Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 19678 del 27/08/2013 , Rv. 627567 ; nonché Cass. Sez. 6 - 2, Sentenza n. 9401 del 10/05/2016, Rv.639923). Non assume, dunque, alcun rilievo il fatto che l’eccezione di prescrizione fosse stata formulata, o meno, dalla Rodriguez Martinez , la quale –peraltro– aveva effettivamente invocato la prescrizione di “qualsivoglia azione”, con ciò evidentemente intendendo alludere ad ogni possibile iniziativa giudiziaria della Artioli in relazione al contratto di cui sopra, e dunque operando in coerenza con l’insegnamento di questa Corte, secondo cui per sollevare l’eccezione di prescrizione non occorre far ricorso ad alcuna formula precisa, essendo sufficiente una “manifestazione non equivoca della volontà di contrastare una deduzione di controparte” (cfr.

Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 13606 del 19/05/2021, Rv.661439; conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11412 del 12/11/1998, Rv. 520639; nonché Cass.Sez. L, Ordinanza n. 23352 del 16/08/2025, Rv.676141, secondo la quale “ … una volta sollevata la questione dell'estinzione del diritto per il protrarsi dell'inattività del suo titolare, l'intera fattispecie resta devoluta al giudice, il quale ha il potere di valutare d'ufficio, in base agli elementi ritualmente acquisiti, la corretta individuazione del termine iniziale della prescrizione, mentre la determinazione della relativa durata si configura come quaestio iuris connessa all'identificazione di questo e del regime prescrizionale delineato dalla legge”).

Tuttavia, la correzione della motivazione della decisione impugnata non conduce all’accoglimento delle censure in esame, poichéla stabilità della statuizione di rigetto della domanda di accertamento della natura simulata del negozio del 1969 è assicurata dall’esistenza della autonoma ratiodecidendi rappresentata dalla mancata dimostrazione, da parte dell’originaria parte attriceArtioli, dell’esistenza di un accordo trilaterale tra la madre (beneficiaria della simulata intestazione del bene immobile ) , i l padre (disponente la simulazione e dissimulato acquirente)ed il terzo venditore.

Poiché detta autonoma ratioresiste, essendo stato rigettato il terzo motivo del ricorsocon il quale essa è stata attinta, le doglianze ora in esame, concernenti l’erronea configurazione, da parte della Corte di Appello, della prescrivibilità della domanda di accertamento della simulazione relativa del negozio, divengono inammissibili per difetto di interesse. Si deve infatti assicurare continuità, sul punto, al principio secondo cui “Qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle rationes decidendi rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l'intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa” (Cass.

Sez. 3 , Sentenza n. 2108 del 14/02/2012, Rv. 621882; Cass. Sez. U , Sentenza n. 7931del 29/03/2013, Rv. 625631; Cass. Sez. L, Sentenza n. 4293 del 04/03/2016, Rv. 639158). Resta da esaminare il terzo motivo del ricorso, con il quale i ricorrenti si dolgono della violazione o falsa applicazione degli artt. 99 c.p.c., 1362 e 1367 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte del gravame avrebbe erroneamente ritenuto che, con i motivi di appello, l’odierna parte ricorrente avesse voluto proporre una domanda di accertamento dell’interposizione reale di persona, realizzata con il contratto del 1969 oggetto della domanda della Artioli.

Quest’ultima, infatti, nell’argomentare in seconde cure in relazione all’interposizione reale di persona aveva inteso non già proporre una domanda nuova, ma semplicemente avvalorare l’ipotesi di una simulazione dell’intestazione del cespite oggetto di causa alla Rodriguez Martinez. La doglianza è inammissibile. La domanda originariamente proposta dalla Artioli, invero, mirava ad ottenere l’effetto di ricomprendere il cespite oggetto del contratto del 1969 nell’asse ereditario del suo defunto genitore, marito della Rodriguez Martinez.

Detto effetto non avrebbe potuto essere conseguito mediante la proposizione di una domanda di accertamento dell’interposizione reale di persona: l’effetto dell’accoglimento di tale domanda, infatti, avrebbe potuto semmai assicurare al l’erede dell’interponente un diritto di credito, ma giammai il recupero del cespite all’asse ereditario del defunto. Di conseguenza, anche a voler ammettere che le deduzioni proposte dalla Artioli in seconde cure non integrassero domanda nuova, come ritenuto dalla Corte distrettuale, esse non avrebbero mai potuto assicurare alla odierna parte ricorrente il risultato pratico al quale essa mirava.

D’altro canto, non giova ai fini dell’accoglimento della censura in esame neppure l’argomento ulteriore proposto dalla parte ricorrente, secondo cui quest’ultima avrebbe inteso non già proporre una domanda nuova, ma soltanto argomentare in relazione alla configurazione di una simulazione dell’intestazione del cespite oggetto di causa alla Rodriguez Martinez. Ciò, infatti, riconduce la questione della prospettazione parzialmente diversa offerta dalla Artioli in appello al tema della simulazione, o dell’interposizione fittizia di persona; fattispecie, queste, in relazione alle quali si rinvia a quanto esposto in relazione ai motivi di ricorso in precedenza scrutinati.

Neppure appare decisivo il richiamo, operato dalla parte ricorrente, al principio affermato da questa Corte, secondo cui “Allorquando… pur prospettandosi l'esistenza di un negozio dissimulato sotto quello apparente, si sostenga che esso, per una qualsiasi ragione, è privo di ogni effetto giuridico, l'azione non è tesa a far valere una simulazione relativa, poiché nessuna pretesa viene accampata sulla base del negozio dissimulato del quale, anzi, si invoca la nullità, e non è soggetta, perciò, a prescrizione” (cfr. Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 125 del07/01/2019, non massimata, pag. 6).

Nel caso di specie, infatti, la Artioli non mirava affatto a far valere, mediante la simulazione, l’esistenza di una realtà negoziale dissimulatanulla, invocando quindi, in sostanza, l’accertamento dell’invalidità dell’intera operazione negoziale, articolata in contratto simulato ed accordo dissimulato; piuttosto, la domanda originaria dell’odierna ricorrente era tesa a conservare glieffetti del contratto del 1969, con il quale fu acquistato l’immobile oggetto di causa, facendo in modo che l’acquisto della proprietà del cespite si producesse infavore degli eredi del defunto, e non invece della formale intestataria del bene.La stessagiurisprudenza richiamata dagli odierni ricorrenti, dunque, finisce per dimostra re l’infondatezza della loro prospettazione difensiva.

In definitiva, il ricorso va rigettato. Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Stante il tenore della pronuncia, vadato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. P.Q.M la Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio, che liquida in € 6.200, di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge.

Ai sensi dell’art. 13,comma 1 - quater , del D .P.R. n. 115 del 2002,