Italian Supreme Court dismisses appeal due to appellant's formal withdrawal of the cassation request.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal extinct following the appellant's formal withdrawal of the request. The procedural outcome was a decree of extinction without any substantive review of the merits. The court ruled that since the appellant voluntarily abandoned the litigation, no further judicial intervention was necessary under the Civil Procedure Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, 391 c.p.c.; The withdrawal of a cassation appeal by the appellant results in the immediate extinction of the proceedings without the need for further judicial action.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
PDFBox: CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILER.G. n. 10913/2024 DECRETO sul ricorso proposto da: DI DONNA MARIA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI GRACCHI 209, presso lo studio dell’avvocato STEFANO DE LUCA MUSELLA, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro DI DONNA GERARDO, PARI PAOLA, DI DONNA PIETRO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GIOVANNI PIERLUIGI DA PALESTRINA 19, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO MAIO che li rappresenta e difende; - controricorrenti – per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Roma n.2091/2024 pubblicata in data 22 marzo 2024;
Il Presidente titolare letta la rinuncia al ricorso proposto da DI DONNA MARIA, accettata dai controricorrenti; rilevato che del deposito dell’atto di rinuncia è stata data comunicazione alle parti costituite a cura della cancelleria ai sensi dell’art.390 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022; rilevato che la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l’art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006; ritenuto che non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, ai sensi dell’art. 391, quarto comma, cod. proc. civ;
Numero registro generale 10913/2024 Numero sezionale 157/2026 Numero di raccolta generale 3223/2026 Data pubblicazione 13/02/2026 P.Q.M dichiara estinto il giudizio. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 12/02/2026 Il Presidente titolare Lorenzo Orilia Numero registro generale 10913/2024 Numero sezionale 157/2026 Numero di raccolta generale 3223/2026 Data pubblicazione 13/02/2026