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Ordinanza — n. 3214/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to client's formal withdrawal, which the opposing party accepted, extinguishing the case without cost allocation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3214/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal extinguished following the client's formal withdrawal, which the opposing party accepted. The lower court had previously rejected the appeal against a judgment ordering payment of €24,000 for intellectual services. Since the withdrawal was compliant with procedural requirements and met with the counterparty's acceptance, the court ruled that no further proceedings or cost allocation were necessary.

Regesto Legislator

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Art. 390 co. 2 cod. proc. civ.; Art. 391 cod. proc. civ.: A formal withdrawal by the appellant, accepted by the respondent, extinguishes the cassation proceedings without the need to rule on litigation costs.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings acceptance of withdrawal litigation costs cassation procedure rinuncia a pretese di salario ripetibili dell'avvocato conseguenze del ritiro

Disposizioni normative citate

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Art. 390 co. 2 cod. proc. civ.
Art. 391 cod. proc. civ.
l’estinzione del giudizio di cassazione, con ordinanza ex art. 391 co.1cod.
Art. 391 co. 1 cod. proc. civ.
l’estinzione del giudizio di cassazione, con ordinanza ex art. 391 co.1cod.
Art. 13 co. 1-quater d.P.R. 30-5-2002 n. 115
2.La rinuncia non comporta l’obbligo ex art. 13 co.1-quater d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 6-11-12-2015 n. 23175
Cass. Sez. 3-5-12-2023 n. 34025
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Testo completo

sul ricorso n.28960/2020 R.G. proposto da: CHOULIKHINA MAIA VLADIMIROVNA, RUGGERI DANIELE, RUGGERI ALESSANDRO, rappresentatie difesi dall’avv. Sergio Onesti ricorrenti contro LOPEZ BERNARDO SALVATORE, rappresentato e difes o dall’avv. Vincenzo D’Isidoro controricorrente avverso la sentenza n. 384/2020 della Corte d’appello di Milano depositata il 6-2-2020, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5-2- 2026dalla presidente Linalisa Cavallino RILEVATO CHE: 1.La sentenza n. 384/2020 pubblicata il 6 - 2 - 2020 della Corte d’appello di Milanoha rigettato l’appello proposto da Maia Vladimirovna Chulikhina, Daniele e Alessandro Ruggeri avverso l a sentenza n. 9613/2018 del Tribunale di Milano, che li aveva condannati a pagare Euro 24.000,00 oltre accessori a favore dell’avvocato Bernardo OGGETTO: contratto d’opera intellettuale R.G.28960/2020 C.C. 5-2-2026 Salvatore Lopez, a titolo di compenso per l’attività professionale svolta a loro favore. 2.Avverso la sentenza Maia Vladimirovna Choulikhina, Daniele e Alessandro Ruggerihanno proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi Bernardo Salvatore Lopezha resistito con controricorso.

In data 29-10-2025il difensore de i ricorrent i ha depositato atto di rinuncia al ricorso ritualmente notificata al controricorrente e il difensore del controricorrente nella stessa data ha depositato dichiarazione di accettazionealla rinuncia al ricorso. All’esito della camera di consiglio del 5 - 2 - 202 6 la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza. CONSIDERATO CHE: 1.L’atto di rinuncia è rispettoso dei requisiti di forma di cui all’art.390 co.2 cod. proc. civ. e di conseguenza deve essere dichiarata ai sensi degli artt. 390 e 391 cod. proc. civ. l’estinzione del giudizio di cassazione, con ordinanza ex art. 391 co.1cod. proc. civ.

Poiché il controricorrente ha ritualmente aderito alla rinuncia, ai sensi dell’art. 391 ult. co. cod. proc. civ. non si deve provvedere sulle spese del giudizio di legittimità. 2.La rinuncia non comporta l’obbligo ex art. 13 co.1-quater d.P.R. 30-5-2002 n. 115 di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato (Cass. Sez. 6-1 12-11-2015 n. 23175, Cass. Sez. 3 5-12-2023 n. 34025). P.Q.M La Corte dichiara l’estinzione del giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile dell