Cassation appeal dismissed due to formal withdrawal of the lawsuit by the appellants.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinguished following a formal withdrawal by the appellants, Heritier Paolo and Scattolini Elisa. The controricorrents accepted this withdrawal, and the court confirmed its validity under the Civil Procedure Code. Consequently, the proceedings were terminated without any substantive review of the underlying condominium dispute.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, Art. 391 c.p.c.; A cassation appeal is extinguished by the parties' formal withdrawal, which must comply with statutory requirements and be communicated to the opposing side.
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PDFBox: CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILER.G. n. 5933/2021 DECRETO sul ricorso proposto da: HERITIER PAOLO, SCATTOLINI ELISA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE PARIOLI 180, presso lo studio dell’avvocato MARIO SANINO, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati ALESSANDRO SCIOLLA, SERGIO VIALE; - ricorrenti - contro LUPO PAOLA, FERRERI FRANCESCA, SARTORIS ANNALISA, DE SERO EDOARDO, rappresentati e difesi dall’avvocato MARCO ZIDARICH; - controricorrenti – nonché contro CONDOMINIO VIA BORELLI 1 TORINO; - intimato – per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Torino n.1075/2020 pubblicata in data 3 novembre 2020;
Il Presidente titolare letta la rinuncia al ricorso proposto da HERITIER PAOLO, SCATTOLINI ELISA, accettata dai controricorrenti; rilevato che del deposito dell’atto di rinuncia è stata data comunicazione alle parti costituite a cura della cancelleria ai sensi dell’art.390 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022; rilevato che la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l’art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006;
Numero registro generale 5933/2021 Numero sezionale 155/2026 Numero di raccolta generale 3205/2026 Data pubblicazione 13/02/2026 ritenuto che non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, ai sensi dell’art. 391, quarto comma, cod. proc. civ; P.Q.M dichiara estinto il giudizio. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 12/02/2026 Il Presidente titolare Lorenzo Orilia Numero registro generale 5933/2021 Numero sezionale 155/2026 Numero di raccolta generale 3205/2026 Data pubblicazione 13/02/2026