Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe cassation appeal filed by Credeal Spa against a Rome Tribunal judgment was declared extinguished because the 40-day deadline to request a decision had passed without action. The court found that the appellant's silence constituted a formal renunciation of the appeal under the Civil Procedure Code. Consequently, the proceedings were terminated and the appellant was ordered to pay the opposing party's legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: The failure of the appellant to request a decision on the appeal within the statutory period of 40 days constitutes a renunciation, leading to the extinction of the cassation proceedings and the award of costs to the respondent.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILEIl Consigliere Delegato ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 26439/2021 R.G. proposto da: Credeal Spa in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Daniela Gambardella -ricorrente- contro Raniero Trinchieri, rappresentato e difeso da se stesso; -ricorrente incidentale- avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.11918/2021 depositata il 08/07/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 26439/2021 Numero sezionale 154/2026 Numero di raccolta generale 3201/2026 Data pubblicazione 13/02/2026 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 700,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 12/02/2026 Mauro Criscuolo Numero registro generale 26439/2021 Numero sezionale 154/2026 Numero di raccolta generale 3201/2026 Data pubblicazione 13/02/2026