Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 3057/2026 — snciv Generato dall'IA

Court allows lawyer's appeal against court costs, ruling absence of opposing party does not justify cost sharing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3057/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation allowed the lawyer's appeal against a lower court order to share litigation costs. The lower court had awarded the lawyer higher fees but ordered him to share costs because the Ministry of Justice appeared as an absent party. The Court ruled that absence is neutral and does not justify cost sharing when one party is fully constituted and lost the case.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 91, comma 1 c.p.c.; Art. 92, comma 2 c.p.c.: The absence of a party does not exempt the opposing constituted party from bearing litigation costs if the absent party is ultimately found to be the losing side.

Parole chiave

Generato dall'IA
litigation costs contumacy cost sharing absent party civil procedure indennità di patrocinio spese di gratuito patrocinio spese di difesa

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 91, comma 1 c.p.c.
Art. 92, comma 2 c.p.c.
c.p.c., per avere il Tribunale adito disposto la compensazione delle spese di giudizio, malgrado l’integrale accoglimento delle ragioni dell’opponente e l’irrilevanza, ai fini dell’applicazione della disciplina di cui all’art. 92 c.p.c., come integrato dalla sentenza n.
Art. 24 Cost.
91 e 92 c.p.c., nonché dell’art. 24 Cost., in relazione all’art.
Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
24 Cost., in relazione all’art. 360, comma 1°, n.
D.P.R. n. 115/2002
art. 24 Cost
91 e 92 c.p.c., nonché dell’art. 24 Cost., in relazione all’art.
art. 92 c.p
c.p.c., per avere il Tribunale adito disposto la compensazione delle spese di giudizio, malgrado l’integrale accoglimento delle ragioni dell’opponente e l’irrilevanza, ai fini dell’applicazione della disciplina di cui all’art. 92 c.p.c., come integrato dalla sentenza n.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. ord. 22.10.2025 n. 28076
La contumacia é un comportamento neutro, che non esonera la controparte dall'onere probatorio, né può essere intesa come adesione alle richieste dalla stessa avanzate idonea ad escludere la soccombenza (vedi Cass. ord. 22.10.2025 n. 28076;
Cass. ord. 27.3.2024 n. 8273
Cass. ord. 27.3.2024 n. 8273; Cass.
Cass. ord. 16.10.2023 n. 28700
Cass. 7.1.2022 n. 284
Cass. 21.2.2023 n. 5320
Cass. 12.5.2011 n. 10445
Cass. 12.5.2011 n. 10445).
Corte Costituzionale n. 77/2018
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.21833/2024 R.G. proposto da : Gianluca Vichi, rappresentato e difeso dasé medesimo, -ricorrente- contro Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, -resistente- avverso la sentenza del Tribunale di Ravenna n. 721/2024 depositata l’11.7.2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10.2.2026 dal Consigliere Vincenzo Picaro. FATTI DI CAUSA L’avvocato Gianluca Vichi proponeva opposizione ex articoli 82, 84 e 170 del D.P.R. n. 115/2002 avverso il decreto di liquidazione degli onorari professionali emesso dal Giudice di Pace di Ravenna, in relazione all’attività difensiva da lui svolta innanzi al predetto giudice nel procedimento penale n. 57/2022 R.G.N.R.

Mod. 21 bis UAS della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ravenna, n. 713/2022 R.G. G.d.P., in favore dell’assistito Mohamed Karroumi, ammesso al patrocinio a spese dello Stato, lamentando il mancato riconoscimento dei compensi afferenti all’attività istruttoria e/o dibattimentale ivi espletata. Il Tribunale di Ravenna, con la sentenza n. 721/2024 dell'11.7.2024, liquidava il maggiore importo richiesto dal ricorrente e disponeva la compensazione delle spese di lite, ritenendo che la contumacia del Ministero della Giustizia avesse reso più celere la definizione del giudizio.

Avverso tale sentenza l’avvocato Gianluca Vichi ha proposto ricorso a questa Corte, sulla scorta di un’unica doglianza. Il Ministero della Giustizia si é limitato a depositare un atto di costituzione per poter partecipare alla discussione in caso di fissazione di udienza pubblica, ma la causa é stata decisa nell'adunanza camerale del 10.2.2026.. RAGIONI DELLA DECISIONE 1) Attraverso un’unica censura, il ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., nonché dell’art. 24 Cost., in relazione all’art. 360, comma 1°, n.

3) c.p.c., per avere il Tribunale adito disposto la compensazione delle spese di giudizio, malgrado l’integrale accoglimento delle ragioni dell’opponente e l’irrilevanza, ai fini dell’applicazione della disciplina di cui all’art. 92 c.p.c., come integrato dalla sentenza n. 77/2018 della Corte Costituzionale, della contumacia della parte opposta. Si assume che in questo modo sarebbe stato sostanzialmente vanificato il diritto di difesa del ricorrente circa la tutela dei propri diritti, dato che le spese del giudizio di opposizione erano addirittura superiori all'importo che con l'opposizione si intendeva fondatamente recuperare, e posto che l'apprezzamento dell'opportunità economica dell'azione giudiziale competeva esclusivamente al titolare dei diritti da tutelare.

Il motivo é fondato. La sentenza impugnata ha accolto pienamente nel merito l'opposizione dell'avvocato Gianluca Vichi, aumentando (ad € 655,50 per compensi oltre accessori), come richiesto, il compenso che gli era stato liquidato (€330,00 oltre accessori) dal Giudice di Pace di Ravenna il 29.2.2024 quale difensore di fiducia di Mohamed Karroumi, ammesso al patrocinio a spese dello Stato nel procedimento penale n. 57/2022 RGNR Mod. 21 bis UAS della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ravenna, n.713/2022 Reg. G.D.P., per la mancata considerazione nella pregressa liquidazione dei compensi della fase istruttoria/dibattimentale, che pure era stata svolta, come documentato, ma ha poi disposto la compensazione delle spese processuali del giudizio di opposizione perché la contumacia in esso del Ministero della Giustizia ne avrebbe accelerata la definizione.

In realtà, essendo risultato totalmente soccombente il Ministero della Giustizia nel giudizio di opposizione, ancorché contumace, il giudice dell'opposizione avrebbe dovuto fare applicazione del principio della soccombenza stabilito dall'art. 91 comma primo c.p.c., dal momento che la condanna alle spese non ha natura sanzionatoria ed é causalmente connessa all'esito della lite. La contumacia é un comportamento neutro, che non esonera la controparte dall'onere probatorio, né può essere intesa come adesione alle richieste dalla stessa avanzate idonea ad escludere la soccombenza (vedi Cass. ord. 22.10.2025 n. 28076;

Cass. ord. 27.3.2024 n. 8273; Cass. ord.16.10.2023 n.28700), per cui non costituisce neppure grave ed eccezionale ragione idonea a legittimare la compensazione delle spese processuali (vedi Cass. 7.1.2022 n.284). La sentenza impugnata, peraltro, non poteva applicare la compensazione delle spese processuali, che comportando che entrambe le parti costituite sostengano in tutto o in parte in via definitiva le spese processuali già anticipate senza poterle ripetere nei confronti della controparte, non é invocabile quando solo una parte processuale, come nella specie, sia costituita; in tale ultima ipotesi in alternativa alla condanna del contumace soccombente, può solo essere prevista l'irripetibilità delle spese processuali della sola parte costituita verso il contumace ma quando la prima sia risultata soccombente (vedi in tal senso Cass. 21.2.2023 n.5320;

Cass. 12.5.2011 n. 10445). Dovendosi peraltro applicare l'art. 92 comma 2° c.p.c. nel testo introdotto dall'art. 13 comma 1 del D.L. 12.9.2014 n. 132 convertito con modificazioni nella L.10.11.2014 n. 162, la compensazione, se entrambe le parti fossero state costituite, si sarebbe potuta disporre solo per soccombenza reciproca, per assoluta novità della questione trattata, o per mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, o per altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni in base alla sentenza additiva della Corte Costituzionale del 19.4.2018 n. 77, ma la contumacia del Ministero della Giustizia non rientrava in alcuna di tali ipotesi.

Il giudice di rinvio, che si individua nel Tribunale civile di Ravenna in persona di diverso magistrato, provvederà anche per le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie l'unico motivo di ricorso, cassa l'impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia al Tribunale civile di Ravenna in persona di diverso magistrato, ch