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Ordinanza — n. 3024/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court annuls second instance judgment for contradictory reasoning regarding water plant separation facts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3024/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the Second Instance judgment for failing to resolve a logical contradiction regarding the existence of separate water plants. The appellant argued that the lower court confused the main water supply line with individual branch meters, creating an irreconcilable conflict between the expert report and the court's findings. The court held that the lower court's reasoning was partial and illogical, necessitating a new trial to clarify the factual matrix.

Regesto Legislator

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Art. 132 n. 4 c.p.c.; Art. 118 disp. att. c.p.c.; Art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.: A judgment is annulled if the reasoning contains a manifest and irreducible contradiction that prevents the identification of the logical path followed by the court.

Parole chiave

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contradictory reasoning water plant separation expert report conflict logical path identification annulment of judgment civil procedure law factual matrix clarification responsabilità per danni da acqua

Disposizioni normative citate

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Art. 132 n. 4 c.p.c.
Art. 118 disp. att. c.p.c.
Art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.
c.p.c., ai sensi dell’art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c. La Corte d’appello avrebbe utilizzato argomentazioni apodittiche ed illogiche, connotate da manifesta ed irriducibile contraddittorietà tale da non consentire l’individuazione del percorso logico-argomentativo seguito.
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Testo completo

iato la seguente ORDINANZA sul ricorsoiscritto al n. 6760 / 202 5 R.G. proposto da : ATC SERVICE S.R.L., in persona del rappresentante legale p ro tempore,elettivamente domiciliat a in NAPOLI , VIA DUOMO 36 , con gli avvocati MARIAROSA ANNUNZIATELLA E PASQUALE CACCAVALE, che larappresentano e difend ono congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in atti; –ricorrente – Contro AIR SERVICEs.a.s. di Baia Silvio e c. , elettivamente domiciliata in NAPOLI, VIA S. PETRONIO VECCHIO N.3 , presso lo studio degli avvocati GIOVANNI GUIDO E PASQUALE SPINA , che l a rappresentanoe difendono, giusta procura in atti;

–controricorrente– avverso la sentenza n.131/2025 del la CORTE APPELLO NAPOLI , depositata in data12/01/2025; udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio del 10/02/2026dal Presidente dr. MAURO MOCCI ; FATTI DI CAUSA L’AIR Service s.a.s. evocò la ATC Service avanti il Tribunale di Napoli Nord, chiedendo il distacco della convenuta dall’impianto idrico comune. In esito all’istruttoria, il giudice adito accolse la domanda. La soccombente impugnò innanzi alla Corte d’appello di Napoli la sentenza del Tribunale, a cui resistette controparte.

Il giudice di secondo grado, fatta svolgere una C.T.U., respinse il gravame, rilevando – per quel che ancora interessa – come i due immobili, rispettivamente appartenenti alle società in causa, sarebbero stati dotati di differenti impianti idrici, sicché non sarebbe stato applicabile l’art.1171 c.c. Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Napoli ricorre ATC Service s.r.l.sulla scorta di un unico motiv o . Air Service s.a.s.resiste con controricorso. In prossimità dell’udienza camerale, entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 380 bisc.p.c.

RAGIONI DELLA DECISIONE Con l’unicacensura la ricorrente deduce la v iolazione degli artt. 132 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., ai sensi dell’art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c. La Corte d’appello avrebbe utilizzato argomentazioni apodittiche ed illogiche, connotate da manifesta ed irriducibile contraddittorietà tale da non consentire l’individuazione del percorso logico-argomentativo seguito. In particolare, la sentenza impugnata avrebbe operato una palese confusione tra “impianto di adduzione idrica” e “diramazione con contatori di ripartizione, per la lettura dei consumi delle due società”, ponendo a fondamento della propria decisione presupposti contrastanti con le risultanze della CTU richiamata.

In altri termini, si riferirebbe al contatore di ripartizione per la lettura dei consumi e all’impianto idrico come entità separate, suscettive di autonoma esistenza funzionale, senza considerare che l’impianto idrico è composto necessariamente da un unico tubo, che si diparte dal contatore posto all’ingresso del complesso condominiale e giunge sino ai due capannoni, dove sono presenti due diramazioni munite di contatori di ripartizione. In altro punto della motivazione, la stessa Corte t erritoriale, smentendo il proprio assunto, riconoscerebbe che il distacco dal contatore dell’Air Service sas avrebbe richiesto la realizzazione necessaria di un nuovo impianto, che comportavaun intervento nelle aree di proprietà condominiali, ammettendo implicitamente che l’impianto idrico di cui è causa eraunico.

Il motivo è fondato. I giudici di secondo grado hanno affermato: “Il ctu ha accertato lo stato dei luoghi appurando che vi è un contatore all’ingresso del complesso condominiale relativo al contratto di fornitura idrica intestato alla Air Service sas, una condotta idrica di adduzione sino ai due capannoni frazionati e due diramazioni, munite di contatori di ripartizione, per la lettura dei consumi delle due società. Dunque, come accennato, gli impianti cheservono gli immobili sono tra loro separati non venendo in rilievo l’art. 1171 cc, che può, al più applicarsi, tra i proprietari, con riguardo alla condotta idrica che va dal contatore alla diramazione Ritiene questa Corte che la ricostruzione come operata dalla sentenza impugnata sia parziale e soprattutto illogica, alla luce delle norme di comune esperienza che prevedono normalmente un unico impianto, idoneo a servire le singole utenze mediante semplici diramazioni.

Non è allora chiaro se la Corte distrettuale, nel rimeditare le conclusioni del C.T.U. si sia riferita ad un duplice impianti idrico (costituito dall’unico tubo di adduzione) o alla duplice diramazione. Tale contraddittorietà emerge evidente laddove, per un verso si afferma “i due immobili sono dotati, a differenza di quanto dedotto dall’appellante, di autonomi impianti idrici” e per altro verso si assume “L’ausiliario ha anche chiarito che eventuali opere per dotare l’immobile in uso alla ATC Service srl di autonomo contatore non comporterebbe variazioni alla rete idrica del condominio all’interno del quale insiste l’utenza da servire poiché si tratterrebbe di una tubazione autonoma”.

In definitiva, nel caso di specie appare realizzato un contrasto insanabile tra le argomentazioni addotte nella sentenza impugnata che non consentela identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione e che determina la necessità di una nuova motivazione. Ne consegue l’accoglimento del ricorso e l’annullamento della sentenza impugnata, con rinvio al giudice designato in dispositivo, che regolerà altresì il regime delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il ricorsoe rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Na