Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 3014/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against tribunal's improper cost compensation due to lack of reciprocal loss.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3014/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court of Cassation allowed Vincenzo Ruberto's appeal against the Lamezia Terme Tribunal's decision to compensate litigation costs. The Tribunal had accepted Ruberto's opposition to a fee liquidation but compensated his costs based on the complexity of the case and the opposing party's lack of defense. The Court ruled this improper because the acceptance of the opposition did not constitute reciprocal loss, which is a strict requirement for cost compensation under Italian law.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 92, comma 2, c.p.c.; In proceedings where a party's claim is partially accepted, cost compensation is permitted only if reciprocal loss exists or specific statutory exceptions apply, as mere partial acceptance without counter-claims does not justify shifting costs to the winning party.

Parole chiave

Generato dall'IA
litigation costs reciprocal loss partial acceptance cost compensation Italian Civil Procedure opposition acceptance cassation ruling indennizzo del difensore d'ufficio

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 91 c.p.c.
Art. 92, comma 2, c.p.c.
Art. 360, n. 3, c.p.c.
91 e 92 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 384, comma 2, c.p.c.
Non essendo necessario alcun ulteriore accertamento di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 384, secondo comma, c.p.c., con liquidazione a favore del ricorrente della somma di € 350 oltre accessori per la fase di opposizione.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, Sentenza n. 32061 del 31 ottobre 2022
Sez. U, Sentenza n. 32061 del 31 ottobre 2022; Sez.
Sez. 2, n. 993 del 15 gennaio 2025
32061 del 31 ottobre 2022; Sez. 2, n. 993 del 15 gennaio 2025; Sez.
Sez. 2, n. 833 del 13 gennaio 2025
993 del 15 gennaio 2025; Sez. 2, n. 833 del 13 gennaio 2025).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9866/2025R.G. proposto da RUBERTO VINCENZO, elettivamente domiciliato in LAMEZIA TERME, VIA GARIBALDIN. 49, presso lo studio dell’avvocato RUBERTO VINCENZO, indirizzo pec vincenzo.ruberto@avvlamezia.legalmail.it rappresentato e difeso da sé medesimo -ricorrente- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato -controricorrente- avverso SENTENZA TRIBUNALE LAMEZIA TERME n. 185 /202 5 depositata l’11/03/2025. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/02/2026dal Presidente dr.MAURO MOCCI.

FATTI DI CAUSA Vincenzo Ruberto, già difensore d’ufficio di Domenico Mastropasqua, proponeva opposizione contro il provvedimento di liquidazione del compenso del Tribunale di Lamezia Terme , in data 10 dicembre 2024. Con l’ordinanza impugnata il medesimo Tribunale accoglieva l’opposizione, riconoscendo al Ruberto la somma di € 630 ,67 oltre accessori, ma compensava le spese di quest’ultimo, per “la natura della controversia, la peculiarità delle questioni giuridiche affrontate e il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’ente resistente Propone ricorso per la cassazione di detta decisione Vincenzo Ruberto, affidandosi ad un unico motivo.

Il Ministero della Giustiziasi è costituito per resistere al ricorso. In prossimità dell’adunanza camerale, la parte ricorrente ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE Con l’unico motivo, il ricorrente lamenta la violazione degli artt . 91 e 92 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché il Tribunale , pur accogliendo l’opposizione, avrebbe erroneamente compensato le spese della stessa, peraltro sulla base di una motivazione erronea, giacché ciò sarebbe stato legittimo soltanto nelle ipotesi legislativamente contemplate, ovvero in caso direciproca soccombenza e nelle ipotesi specificamente individuate di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, oltre ad altre analoghe, gravi ed eccezionali ragioni.

La censura è fondata. In presenza di accoglimento dell’opposizione, il Tribunale avrebbe dovuto liquidare le spese in favore della parte vittoriosa, non potendosi ritenere sufficiente, per giustificare la decisione di compensarle, il semplice richiamo alla “natura della controversia, la peculiarità delle questioni giuridiche affrontate e il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’ente resistente ” contenuto nel provvedimento impugnato, né potendosi valorizzare la circostanza che l’Amministrazione abbia scelto di non resistere.

La compensazione delle spese, infatti, è ammessa soltanto nei limitati casi previsti dall’art. 92, secondo comma, c.p.c., tra i quali comunque non rientra, secondo il più recente orientamento di questa Corte, l’ipotesi dell’accoglimento solo parziale della domanda articolata in unico capo, dovendosi tener conto, al riguardo, del principio secondo cui “In tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.” (cfr.

Sez. U, Sentenza n. 32061 del 31 ottobre 2022; Sez. 2, n. 993 del 15 gennaio 2025; Sez. 2, n. 833 del 13 gennaio 2025). In definitiva, il ricorso va accolto, nei limiti di cui in motivazione, con conseguente cassazione della sentenza impugnata. Non essendo necessario alcun ulteriore accertamento di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 384, secondo comma, c.p.c., con liquidazione a favore del ricorrente della somma di € 350 oltre accessori per la fase di opposizione. Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M La Corte Suprema di Cassazione accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito ai sensi di quanto previsto dall’art. 384, secondo comma, c.p.c., liquida a favore di Vincenzo Ruberto, a titolo di spese per il giudizio di opposizione, la somma di € 350 per compensi, oltre rimborso delle spese accessorie nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti. Condanna altresì Ministero della Giustiziaal pagamento, in favore di Vincenzo Ruberto, delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in € 350 per compensi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cpaed accessori tutti, nonché € 100 per esbo