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Ordinanza — n. 2986/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to settlement; parties renounced claims and judgment extinguished under Art. 390 c.p.c.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2986/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Stralciato / Transazione (Settled)

Sintesi Legislator

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The court declared the litigation extinguished after both parties formally renounced their claims and counterclaims. Although the appellant argued the lower court erred by ignoring safety regulations regarding the mechanic's work, the opposing party and heirs reached a settlement agreement. Consequently, the court applied Article 390 of the Code of Civil Procedure to terminate the proceedings without awarding costs.

Regesto Legislator

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Art. 390 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: When parties mutually renounce their claims and counterclaims in a cassation proceeding, the judgment is extinguished and no costs are awarded.

Parole chiave

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settlement agreement extinction of judgment renunciation of claims cassation appeal civil procedure code spese di ripristino misure riparatorie riparazione dei danni di guerra

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
Ricorrono i presupposti per dichiarare l’estinzione del giudizio, essendo stati osservati tutti i requisitidi cui all’art. 390 c.p.c. In base all’ultimo comma dell’art.
Art. 391 c.p.c.
In base all’ultimo comma dell’art. 391 c.p.c., la condanna alle spese non è pronunciata, in quanto alla rinuncia hanno aderito le altre parti personalmente o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale.
d.P.R. n. 115 del 2002
13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass., Sez.6 - 5, Ordinanza n.
art. 390 c.p
Ricorrono i presupposti per dichiarare l’estinzione del giudizio, essendo stati osservati tutti i requisitidi cui all’art. 390 c.p.c.
art. 391 c.p
In base all’ultimo comma dell’art. 391 c.p.c., la condanna alle spese non è pronunciata, in quanto alla rinuncia hanno aderito le altre parti personalmente o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez.6 - 5, Ordinanza n. 14782 del 07/06/2018
115 del 2002 (Cass., Sez.6 - 5, Ordinanza n. 14782 del 07/06/2018).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorson. 11651/2023 propost o da: Montinaro Anselmo, rappresentatoe difeso da ll’ A vv. Antonio Bolognese ; -ricorrente - contro Scrimieri Giampiero, rappresentatoe difeso da ll’ A vv. Giovanni Gabellone ; -controricorrente – avverso l’ordinanza n. 8450 /20 2 3 d e l la C orte d i Cassazione pubblicata in data 24/03/2023; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott. Andrea Pentanella camera di consiglio del 4-2-2026; FATTI DI CAUSA 1.Il giudizio trae origine dalla domanda, proposta da Giampiero Scrimieri dinanzi al Tribunale di Lecce nei confronti di Anselmo Montinaro per il pagamento della somma di € 4.772, 24, a titolo di compenso per una serie di interventi e riparazioni eseguite su tre veicoli, due di proprietà del convenuto euno di proprietà del figlio, nonché di € 3.598,54 a titolo di Revocazione– Rinuncia ricorso rimborso di quanto anticipato per il costo dei ricambi acquistati.

Si costituì Anselmo Montinaro, chiedendo il rigetto della domanda e sostenendo che l’attività lavorativa era stata realizzata contra legem, poiché svolta in dispregio, oltre che dell’art. 5 della l. n. 122/1992, anche della normativa di settore contenuta nella norma di cui all’art. 5 della legge quadro per l’artigianato n. 443 dell’8.8.1985; eccepì, inoltre, di aver provveduto al pagamento delle prestazioni. 2.Con sentenza n. 3214/2018, il Tribunale di Lecce rigettò la domanda. Giampiero Scrimieri propose gravame dinanzi alla Corte di appello di Lecce, la quale, in parziale riforma della sentenza di primo grado, condannò Anselmo Montinaro al pagamento in favore di Giampiero Scrimieri della somma di 2.800,00, ritenendo che non vi fosse la prova dell’ulteriore importo richiesto.

3. Propose ricorso per cassazione Anselmo Montinaro sulla base di due motivi. Resistette con controricorso Giampiero Scrimieri. Con ordinanza del 24.3.2023, laCassazione rigettò il ricorso.

4. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per revocazione Anselmo Montinaro sulla base di un unico motivo. Giampiero Scrimieri ha resistito con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l’unico motivo il ricorrente deduce l’errore revocatorio nel quale sarebbe incorsa la Corte allorquando non ha tenuto conto del fatto decisivo, la cui verità era positivamente stabilita, rappresentato dall’avvenuto svolgimento da parte dello Scrimieri dell’attività di meccanico in dispregio delle norme che impongono a tale categoria professionale una qualificazione a tutela della sicurezza della circolazione stradale e della tutela dell’ambiente.

2. Con nota congiunta del 20.8.2025 Maria Rosanna Longo, Davide Montinaro e Matteo Montinaro (quali eredi legittimi di Anselmo Montinaro), da un lato, e Giampiero Scrimieri, dall’altro, premesso che è cessata la materia del contendere, avendo le parti raggiunto un accordo, hanno dichiarato di rinunciare, rispettivamente, al ricorso e al controricorso, chiedendo che venga dichiarato estinto il giudizio. L’atto di rinuncia è stato altresì sottoscritto dai difensori delle parti (quello dei ricorrenti sulla base di una procura speciale ad hoc) per autentica e accettazione. 2.1.

Ricorrono i presupposti per dichiarare l’estinzione del giudizio, essendo stati osservati tutti i requisitidi cui all’art. 390 c.p.c. In base all’ultimo comma dell’art. 391 c.p.c., la condanna alle spese non è pronunciata, in quanto alla rinuncia hanno aderito le altre parti personalmente o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale. Nell'ipotesi di rinuncia al ricorso per cassazione da parte del ricorrente non sussistono i presupposti per condannare lo stesso al pagamento del cd. "doppio contributo unificato", di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass., Sez.6 - 5, Ordinanza n. 14782 del 07/06/2018).

P.Q.M La Corte dichiara l’estinzione delgiudizio. Cosìdeciso in Roma, nella camera di consig