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Ordinanza — n. 2947/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court corrects a prior order's material error regarding attorney fee allocation to the opposing party.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2947/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court granted a request to correct a material error in a previous order regarding the allocation of litigation costs. The prior ruling incorrectly ordered the appellant to pay fees to the respondent, whereas the defense attorney had previously requested those fees be deducted from the respondent's award. The court ruled that this omission constituted a correctable material error under civil procedure law, mandating the insertion of a clause to deduct the fees from the respondent's payment.

Regesto Legislator

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Art. 287, 391-bis c.p.c.; Art. 288, 196-quinquies c.p.c.: A prior judgment containing a material omission regarding the allocation of attorney fees to the opposing counsel is subject to correction, and no ruling on litigation expenses is permitted during the correction procedure.

Parole chiave

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material error correction attorney fee allocation litigation costs deduction civil procedure law omission remedy omissione del ministero pubblico inattività successiva alla sospensione difetto di legittimazione del ministero pubblico

Disposizioni normative citate

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Art. 287 c.p.c.
Art. 391-bis c.p.c.
Art. 288 c.p.c.
Art. 196-quinquies, comma 5 disp. att. c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, Sentenza n. 16037 del 7/07/2010
Sez. 6-3, Ordinanza n. 12437 del 17/05/2017
Sez. U, Sentenza n. 29432 del 14/11/2024
Sez. U, Sentenza n. 29432 del 14/11/2024).
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA nel procedimento tra: ALESSANDRO FERRARA, quale difensore della FREM GROUP s.r.l., (già Frem Meccanica s.r.l.); -ricorrente – contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA; -intimato - relativamente alla pronuncia della CORTE DI CASSAZIONE n. 11442/2025,pubblicata il 30.04.2025; uditala relazione svolta nella camera di consiglio del 9/12/2025 dal Consigliere CRISTINA AMATO. La Corte, lettoil ricorso depositato dall’avvocato Alessandro Ferrara, avente ad oggetto istanza di correzione dell’errore materiale contenuto nell’ordinanza di questa Corte n. 11442/2025 , pubblicata il 30.04.2025, che avevadichiarato inammissibile il ricorso proposto dal Ministero della Giustizia avverso il decreto emesso dalla Corte d’Appello di Napoli, ai sensi della legge nr. 89/01, in data 7/06/2022, e aveva liquidato le spese di lite in favore della controricorrente FREM GROUP s.r.l.;

RILEVATO CHE: −il ricorso è stato ritualmente comunicato all’Avvocatura Generale dello Statoe la Cancelleria ha proceduto alla regolare comunicazione del decreto di fissazione dell’adunanza camerale; −l’intimato Ministero d ella Giustizia non ha svolto attività difensiva in questa sede; RITENUTO CHE: -il ricorso è fondato, dovendosi rilevare che a p. 20, righi 9 - 10 del controricorso uno dei due difensori della controricorrente, avvocato Alessandro Ferrara, aveva chie sto la distrazione delle spese in suo favore; -l’ordinanza di questa Corte n. 11442/2025 ha, invece, disposto la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrenteFREM GROUP s.r.l.; - trattasi di mero errore (più esattamente omissione) materiale (cfr., per tutte,Sez.

U, Sentenza n. 16037 del 7/07/2010 ; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12437 del 17/05/2017), correggibile nel senso invocato dalla parte ricorrente; - conseguentemente va disposta la correzione, come da dispositivo; - nel procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 391-bis cod. proc. civ. non è ammessa alcuna pronuncia sulle spese processuali (Cass. Sez. U, Sentenza n. 29432 del 14/11/2024). P.Q.M La Corte, in accoglimento del ricorso per correzione di errore materiale proposto dall’avvocato Alessandro Ferrara, dispone che l’ordinanza di questa Corte n. 11442/2025, pubblicata il 30.04.2025 , sia corretta nel senso che alla pagina 8, primo capoverso del dispositivo, dopo la frase:

«condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, in favore della controricorrente, che liquida in Euro 1.300,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi e agli accessori di legge nella misura del 15%» deve intendersi e ritenersi aggiunta la seguente frase: «da distrarsi in favore dell’avvocato Alessandro Ferrara, dichiaratosi antistatario». Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza giusta gli artt. 288, comma 2, ultimo inciso cod. proc. civ. e 196-quinquies, comma 5, disp. att. cod. proc. civ.

Così deciso in Roma, nel