Court remands case to reassign judge due to quiescence, deferring capacity to succeed analysis.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation remanded the case to a new role to reassign the judge due to the President's quiescence starting January 1, 2026. The original parties sought to establish their inheritance rights over the Galletti Abbiosi foundation, alleging the foundation failed to fulfill testamentary conditions regarding student welfare. The court deferred the substantive analysis of succession capacity to allow the new collegial body to review the parties' observations before deciding on the appeals.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 724 c.c. 1865; Art. 462, comma 3 c.c.: When the President of the collegium is placed in quiescence, the case must be remanded to a new role to reassign the judge, deferring the substantive decision on succession capacity until the new collegial body can review the parties' observations.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.4423/2021 R.G. proposto da : Simone Mambelli, Ceccarelli Giovanna, Mancini Loredana , Greco Anna e Greco Patrizia, rappresentati e difesi dall'avvocato Andrea Albertini ; -ricorrenti- nonché Dea Baccarini, Donati Denia, Daniela Donati, Maria Antonellini, Silvana Modigliani, Maria Satanassi, Manuela Mariotti, Manuela Terraluna, Giancarla Ferrari, Riccardo Mazzavillani, Liliana Landi, Franco Poggiali, Maria Rosa Camporesi, Liu' De Laurentis, rappresentati e difesi dall'avvocato Paolo Tassini; -altri ricorrent i - contro Pallavicini Baronio Fondazione Istituzioni Assistenza Riunite Galletti Abbiosi Mons.Giulio Morelli, rappresentat a e difes a dall'avvocato Vincenzo Di Vilio unitamente agli avvocati Roberto Pinzae Rita Rolli ; - c ontroricorrenti - nonché contro Morelli Maria, Cavina Isidora, Zauli Laura, Poggiali Franco,Masotti Claudia, Fiori Francesca, Lombardi Rossella, Antonelli Antonella, Spadoni Romea, Giovannini Antonellini Adriana, Baravelli Lucia , Doccioli Giorgio, Paganelli Maria Luisa, Zauli Manuela, Guerrini Graziella, Bentini Giovanna, Camporesi Maria Rosa, Teodorani Caterina, Detti Graziella, Salietti Alberto, Sangiorgi Enrico, Lucchi Paola, Piraccini Donatella, Ferrari Anna Maria, Raimo Cinzia, Raimo Cristian, Alban Vincenza; -intimati- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna n. 1966/2020 , pubblicata il 9 luglio 2020.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 6 novembre 2025dal Consigliere Rossana Giannaccari. Rilevato che: è impugnata con due distinti ricorsi per cassazione la sentenza della Corte di appello di Bologna n. 1966/2020, che ha conferma to la sentenza n. 1082/2012 del Tribunale di Ravenna, con cui è stata rigettata la domanda proposta da Giovanna Bentini e dalle altre ricorrenti indicate in epigrafe nei confronti della Fondazione “Istituzioni di Assistenza Riunite Galletti Abbiosi, Mons. Giulio Morelli, Pallavicini Baronio”; - le attrici avevano agito in giudizio per chiedere l’accertamento della propria qualità di eredi del Conte Carlo Galletti Abbiosi, deceduto il 26.7.1867, essendosi avverata la condizion e risolutiva e/o quella sospensiva previste dal testamento del de cuius del 13.6.1864, pubblicato il 29.7.1867, con conseguente condanna della convenuta alla restituzione dei beni ereditari o del corrispondente valore economico ed al risarcimento dei danni; in subordine, le attrici avevano chiesto la risoluzione del testamento ex art. 648 c.c. per inadempimento del modus , costituente motivo determinante ed essenziale della disposizione testamentaria; il Conte Carlo Galletti Abbiosi aveva istituito erede universale, con usufrutto vita natural durante, la moglie e, alla sua morte, l’Orfanotrofio Galletti Abbiosi, destinato alle orfane , da erigersi in Ravenna, prevedendo, a garanzia dell’effettivo perseguimento dello scopo benefico, che il mancato rispetto delle norme e delle modalità in esso previste costituiva condizione risolutiva dell’istituzione di erede universale dell’Orfanotrofio; in tale ipotesi, l’eredità avrebbe dovuto cessare di appartenere all’Orfanotrofio e i beni avrebbero dovuto essere devoluti, pienamente liberi, e divisi in parti uguali “a tutte le alunne che a tale epoca, o al verificarsi di tal caso si troveranno nel Conservatorio”; - le attrici avevano lamenta to che l’orfanotrofio, costituito con R.D. 5.4.1877, non aveva adempiuto al modus, compiendo, sin dal 1947, reiterate violazioni consistite nell’alienazione di beni immobili, in violazione delle disposizioni testamentarie, in forme di maltrattamento nei confronti delle alunne che soggiornavano nell’orfanatrofio, fino alla sua definitiva chiusura ed all’allontanamento coattivo delle alunne, per essere poi trasformato in ospizio e, successivamente, in albergo di lusso; - la Fondazione Istituzioni di Assistenza Riunite Galletti Abbiosi ha resistito con distinti controricorsi; il Sostituto Procuratore Generale, in persona del dott.
Aldo Ceniccola , ha chiesto il rigetto di entrambi i ricorsi; Ritenuto che: appare opportuno sottoporre alle parti, come sollecitato anche nel corso della pubblica udienza, la questione relativa alla capacità a succedere delle ricorrenti, ai sensi dell’art. 724 del codice civile del 1865 e dell’art. 462, comma terzo, del codice civilevigente, norme che prevedono ipotesi tassative di incapacità giuridica assoluta; si tratta di questione di fatto mista a diritto rilevante al fine della verifica dell’efficacia della disposizione testamentaria in favore dell’ulteriore chiamato, che deve essere considerato erede fino dal momento dell'apertura della successione, dovendo, già a tale data, possedere la capacità di succedere (cfr.
Cass. civ. n.28221/2023); considerato che il su indicato Presidente del collegio è stato collocato in quiescenza a decorrere dal 1° gennaio 2026, ragion per cui si rende necessario rinviare la causa a nuovo ruolo per la rifissazione della pubblica udienza, onde rendere possibile – a seguito della nuova composizione collegiale - alle parti di avvalersi del termine per depositare le rispettive osservazioni sulla predetta questione rilevata d’ufficio, prima della decisione sui ricorsi proposti; P.Q.M rinvia la causa a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di cassazione,