Cassation appeal dismissed due to applicant's failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the applicant failed to request a decision within the statutory 40-day period following the proposal for case settlement. The applicant, represented by two lawyers, did not act to preserve the right to a ruling, while the opposing party and the public prosecutor were notified of the proposal. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver under the Civil Procedure Code, leading to the dismissal of the case and an order for the applicant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision on a proposal for settlement within forty days constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILEIl Consigliere Delegato ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 12504/2024 R.G. proposto da: Doriano Primiano Di Salvatore, rappresentato e difeso dall'avvocato Marcella De Ninno unitamente all’avvocato Alfredo Bragagni -ricorrente- contro Marina Giacò, Daniela Giacò, Michela Giacò, Primiano Giacò, rappresentati e difesi dall'avvocato Massimo Pallini unitamente all’avvocato Silvia Faraci -controricorrenti- nonché contro Antonio Alfonso Di Salvatore, Teresa Di Salvatore, Alberto Giacò, Anna Giacò, Maria Incoronata Giacò, Procura Della Repubblica C/o il Tribunale Di Foggia, Lucia Ferrandino -intimati- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bari n.432/2024 depositata il 18/03/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Numero registro generale 12504/2024 Numero sezionale 153/2026 Numero di raccolta generale 2925/2026 Data pubblicazione 10/02/2026 Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 03/02/2026 Mauro Criscuolo Numero registro generale 12504/2024 Numero sezionale 153/2026 Numero di raccolta generale 2925/2026 Data pubblicazione 10/02/2026