Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 2924/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to respond to the court's proposal for case termination within the statutory deadline.

Numero d'incarto Decreto — n. 2924/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court of Cassation declared the cassation appeal against the Naples Court of Appeal's judgment extinguished because the appellant failed to respond to the court's proposal for case definition within forty days. The appellant, represented by two lawyers, did not request a decision on the appeal after the forty-day period elapsed following the communication of the proposal. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure, leading to the extinction of the proceedings and the imposition of costs on the appellant.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to respond to the court's proposal for case definition within the statutory period constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the proceedings.

Parole chiave

Generato dall'IA
waiver of appeal case definition proposal extinction of proceedings statutory deadline cassation appeal dismissal errore di calcolo risarcimento per errore giudiziario correzione di errore materiale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
art. 380-bis c.p
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILEIl Consigliere Delegato ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 20345/2023 R.G. proposto da: Michele De Riggi, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Pagliara unitamente all’avvocato Giovanni Carleo -ricorrente- contro De Riggi Teodoro in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Trulio unitamente all’avvocato Antonio Rotondi -controricorrente- nonché contro Francesco De Paola, Gianvincenzo De Paola, De Riggi Marcella, De Paola Pierfrancesco -intimati- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n.2404/2023 depositata il 25/05/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Numero registro generale 20345/2023 Numero sezionale 152/2026 Numero di raccolta generale 2924/2026 Data pubblicazione 10/02/2026 Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 03/02/2026 Mauro Criscuolo Numero registro generale 20345/2023 Numero sezionale 152/2026 Numero di raccolta generale 2924/2026 Data pubblicazione 10/02/2026