Cassation court annuls appeal judgment for lack of co-heir contradiction due to impersonal summons.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the Court of Appeal's judgment regarding a maintenance contract dispute due to a procedural defect. The appellants failed to individually summon all necessary co-heirs of the deceased party, including Angelo Versari, who remained absent in the first instance. The court ruled that the impersonal summons rendered the appeal proceedings void, necessitating a retrial with proper individual notification.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 102 c.p.c.; ove l'impugnazione sia stata proposta nei confronti di uno soltanto degli eredi della parte deceduta, il giudice d'appello deve ordinare, anche d'ufficio ed a pena di nullità, l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri coeredi, ancorché contumaci in primo grado.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17411/2024 R.G. proposto da : Graziella Fregnani, Loris Melli, rappresentati e difesi dall'avvocato Marco Giacomucci -ricorrente- contro Maria Antonietta Fregnani, Anna Lopez, Angelo Fregnani, rappresentati e difesi dall'avvocato Isidoro Sperti -controricorrenti- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna n. 1560/2024 depositata il 23/07/2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/11/2025 dal Consigliere Rossana Giannaccari. FATTI DI CAUSA 1. Il giudizio trae origine dalla domanda con la quale Anna Lopez e Lidio Fregnani chiesero al Tribunale di Forlì la risoluzione del contratto di mantenimento stipulato in data 29.11.2012 con Graziella Fregnani e Loris Melli – rispettivamente figlia e genero degli attori - in forza del quale questi ultimi si erano obbligati a prestare costante e duratura assistenza materiale e morale e a provvedere al mantenimento degli attori, in cambio del trasferimento della nuda proprietà di un immobile sito in Forlì, Viale Bidente n. 174, riservandosene l’usufrutto.
In particolare, gli attori sostennero che, a partire dall’agosto 2015, l’assistenza era venuta meno e che, tra il gennaio 2015 e il febbraio 2016, le parti avevano manifestato per iscritto la volontà di risolvere il contratto. 1.1. Graziella Fregnani e Loris Melli si costituirono in giudizio negando il proprio inadempimento e proposero domanda riconvenzionale per ottenere il risarcimento dei danni, il rimborso delle spese sostenute e l’accertamento del proprio diritto a mantenere la nuda proprietà dell’immobile. 1.2. La causa venne interrotta a seguito del decesso di Lidio Fregnani, avvenuto in data 1.1.2019, e successivamente riassunta dai convenuti. 1.3.
All’udienza del 16.7.2020 il giudice istruttore dichiarò la contumacia degli eredi Anna Maria Fregnani e Angelo Fregnani. 1.4. Il Tribunale di Forlì, con sentenza del 20.7.21 rigettò le domande attoree, ritenendo valido il contratto di mantenimento e, conseguentemente, efficace il trasferimento della nuda proprietà, nonché non provate le domande riconvenzionali. 1.5. Avverso tale sentenza Maria Antonietta Fregnani e Angelo Fregnani, figli ed eredi di Lidio Fregnani, proposero appello, censurando la sentenza per non aver individuato quale erede di Lidio Fregnani anche Angelo Versari (figlio di Anna Lopez) in base al testamento pubblicato, oltre a non aver integrato il contraddittorio. 1.6.
Graziella Fregnani e Loris Melli si costituirono in giudizio per resistere all’appello; Anna Lopez propose appello incidentale. 1.7. La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 23.7.2024, accolse l’appello incidentale e dichiarò la risoluzione del contratto di mantenimento e la conseguente inefficacia del trasferimento della nuda proprietà, disponendo la restituzione delle prestazioni ricevute ai sensi dell’art. 2033 c.c.
2. Avverso tale sentenza, Graziella Fregnani e Loris Melli hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi. 2.1. Lopez Anna, Fregnani Maria Antonietta e Fregnani Angelo hanno resistito con controricorso. 2.2. In prossimità della camera di consiglio, le parti ricorrenti hanno depositato memoria illustrativa. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo, i ricorrenti deducono la violazione o falsa applicazione di norme di diritto con riferimento al disposto dell’art. 331 c.p.c., la nullità del giudizio di appello e della sentenza impugnata, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
In particolare, censurano la nullità assoluta della sentenza impugnata per non aver la Corte di Appello di Bologna ordinato l’integrazione del contraddittorio nei confronti di Versari Angelo (erede testamentario di Fregnani Lidio), non evocato dagli appellanti nel giudizio di appello, in violazione dell’art. 331, comma 1, c.p.c., nonostante risultasse dagli atti che anch’egli era stato nominato coerede universale per testamento pubblico del 5.3.2007, regolarmente prodotto in giudizio. I ricorrenti rilevano che, all’esito della riassunzione del giudizio ex art. 303 c.p.c., effettuata dopo il decesso di Lidio Fregnani ad opera di parte convenuta, il Tribunale di Forlì, all’udienza del 19.7.2020, aveva erroneamente dichiarato la contumacia dei soli eredi Maria Antonietta Fregnani ed Angelo Fregnani, omettendo di individuare anche l’ulteriore coerede, Angelo Versari.
2. Con il secondo motivo, i ricorrenti deducono la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, con riferimento al disposto degli artt. 333 e 334 c.p.c. per l’inammissibilità dell’appello incidentale tardivo spiegato da Anna Lopez, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
3. Con il terzo motivo, i ricorrenti deducono la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, con riferimento al disposto degli artt. 1453, comma 2 e 1372, comma 1 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
4. Con il quarto motivo, i ricorrenti deducono la violazione o falsa applicazione di norme di diritto con riferimento al disposto dell’art. 1458, comma 1 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
5. Con il quinto motivo, i ricorrenti deducono la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, con riferimento al disposto degli artt. 91 e 92 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
6. Il primo motivo è fondato con assorbimento dei restanti. 6.1. Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, la morte di una parte nel corso del giudizio di primo grado determina la trasmissione della sua legittimazione processuale attiva e passiva agli eredi, i quali vengono a trovarsi nella posizione di litisconsorti necessari per ragioni processuali (indipendentemente, cioè, dalla scindibilità o meno del rapporto sostanziale), sicché, ove l'impugnazione sia stata proposta nei confronti di uno soltanto degli eredi della parte deceduta, il giudice d'appello deve ordinare, anche d'ufficio ed a pena di nullità, l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri coeredi, ancorché contumaci in primo grado; in mancanza, il procedimento di appello e la sentenza che lo definisce sono affetti da nullità assoluta rilevabile di ufficio in ogni stato e grado e, quindi, pure in sede di legittimità, con conseguente annullamento con rinvio della pronuncia viziata al giudice di appello per la rinnovazione di quel giudizio, ove la non integrità del contraddittorio emerga "ex se" dagli atti senza necessità di nuovi accertamenti (Cass. 28921/24;
Cass. sez. VI, 05/11/2020, n.24639; Cass., 17/9/2008, n. 23765; Cass., 28/11/2003, n. 18264; Cass., 19/6/2002, n. 8862; Cass. sez. II, 24/08/1998, n.8356). Difatti, in caso di riassunzione del giudizio nei confronti degli eredi della parte defunta, ancorché effettuata con atto notificato agli stessi collettivamente ed impersonalmente ai sensi dell'art. 303, secondo comma, cod. proc. civ., il processo prosegue non già nei riguardi del gruppo degli eredi, globalmente inteso, ma individualmente e personalmente nei confronti di ognuno di essi, noto od ignoto, costituito o contumace.
Ne consegue che è nulla la citazione in appello che non contenga l'indicazione personale degli appellati, eredi della parte deceduta, già costituiti nominativamente nel corso del giudizio di primo grado in esito alla riassunzione seguita alla morte del loro dante causa, rimanendo tale nullità sanata con efficacia "ex nunc", in quanto inerente all' "editio actionis", per effetto della costituzione dei singoli eredi nel processo d'appello (Cass. sez. VI, 12/07/2013, n.17298). 6.2. Nel caso di specie, dalla notifica collettiva e impersonale agli eredi di Lidio Fregnani del ricorso per riassunzione, effettuata il 20.12.2019, Angelo Versari ha assunto la qualità di parte processuale e, benché sia rimasto contumace nel giudizio di primo grado, egli è comunque litisconsorte necessario per l’ulteriore prosecuzione del procedimento.
Difatti, Angelo Versari era erede testamentario di Lidio Fregnani in forza del testamento pubblico del de cuiusdel 5.3.2007, regolarmente prodotto. Ne consegue che era onere degli appellanti identificare ed evocare nominativamente nel giudizio di appello tutti gli eredi, compresi quelli rimasti contumaci nel corso del giudizio di primo grado, in qualità di litisconsorti necessari, ex art. 102 c.p.c. Pertanto, la mancata evocazione e la conseguente omissione dell’integrazione del contraddittorio comportano la nullità dell’intero giudizio di appello e della sentenza resa all’esito del giudizio.
7. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione.
8. Sono assorbiti i restanti motivi.
9. Il giudice di rinvio regolerà anche le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M la Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto con rinvio alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione,