Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the court's proposal. The appellant, Falegnameria Bonvetti Italve, did not act within this timeframe, while the respondent, All Windows Groups Sp. Zoo, argued for the dismissal based on this procedural lapse. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision on a cassation appeal within 40 days of the proposal constitutes a waiver, leading to the extinction of the proceedings and the award of costs to the respondent.
Parole chiave
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILEIl Consigliere Delegato ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.14817/2025 R.G. proposto da: Falegnameria Bonvetti Italve in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Pierluigi Rocchi -ricorrente- contro All Windows Groups Sp. Zoo (awg) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Petrosillo -controricorrente- nonché contro Dario Di Pietropaolo, Slawomir Wojciech Maciazeck -intimati- avverso la sentenza della Corte d'Appello di l'Aquila n.453/2025 depositata il 09/04/2025.
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 14817/2025 Numero sezionale 151/2026 Numero di raccolta generale 2833/2026 Data pubblicazione 09/02/2026 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 04/02/2026 Mauro Criscuolo Numero registro generale 14817/2025 Numero sezionale 151/2026 Numero di raccolta generale 2833/2026 Data pubblicazione 09/02/2026