Italian Supreme Court dismisses appeal via decree after parties formally withdrew their civil litigation requests.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the civil proceedings extinguished by decree following the formal withdrawal of appeals by the plaintiffs. The plaintiffs, Global Montaggi SRL and others, had filed a cassation appeal against a Milan appellate court judgment but subsequently submitted a written renunciation of their requests. The court ruled that the withdrawal met the statutory requirements of the Civil Procedure Code, thereby terminating the case without addressing the merits or costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, Art. 391 c.p.c.; The court may declare civil proceedings extinguished by decree when parties validly renounce their appeals, provided the withdrawal complies with procedural requirements and is communicated to the parties.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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PDFBox: CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILER.G. n. 8724/2025 DECRETO sul ricorso proposto da: GLOOBAL MONTAGGI SRL, MAX PRONTO ARREDO SRL, MAKS ARREDAMENTI SRL, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dagli avvocati MARCO GIACOMUCCI, MICHELE RICCI; - ricorrenti - contro KENFOSTER SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VITTORIA COLONNA 39, presso lo studio dell’avvocato MONICA IACOVIELLO, che la rappresenta e difende; - controricorrente e ricorrente incidentale – per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Milano n.1031/2025 pubblicata in data 12 aprile 2025;
Il Presidente titolare Letto l’atto di rinuncia ai ricorsi; rilevato che del deposito dell’atto di rinuncia è stata data comunicazione alle parti costituite a cura della cancelleria ai sensi dell’art.390 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022; rilevato che la rinuncia ai ricorsi ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l’art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006; ritenuto che non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, ai sensi dell’art. 391, quarto comma, cod. proc. civ;
Numero registro generale 8724/2025 Numero sezionale 149/2026 Numero di raccolta generale 2830/2026 Data pubblicazione 09/02/2026 P.Q.M dichiara estinto il giudizio. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 6/02/2026 Il Presidente titolare Lorenzo Orilia Numero registro generale 8724/2025 Numero sezionale 149/2026 Numero di raccolta generale 2830/2026 Data pubblicazione 09/02/2026