Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period. The court noted that no request was made after the deadline for the proposed judgment definition expired. Consequently, the appeal was deemed renounced, the case was extinguished, and the appellant was ordered to pay the opposing party's legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision within the statutory period results in the automatic renunciation of the appeal and the extinction of the proceedings.
Parole chiave
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILEIl Consigliere Delegato ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 8427/2024 R.G. proposto da: Giuliana Di Cola, Daniele Di Cola, rappresentati e difesi dall'avvocato Livio Viel -ricorrenti- contro Comune Di Belluno in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Lovisetto Clelia Barozzi, rappresentata e difesa dall'avvocato Stefano Bettiol -controricorrenti- nonché contro Adriano De Toffol, Loris De Toffol -intimati- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Venezia n.126/2024 depositata il 23/01/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a Numero registro generale 8427/2024 Numero sezionale 148/2026 Numero di raccolta generale 2824/2026 Data pubblicazione 09/02/2026 dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della di ciascuna parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.700,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 03/02/2026 Mauro Criscuolo Numero registro generale 8427/2024 Numero sezionale 148/2026 Numero di raccolta generale 2824/2026 Data pubblicazione 09/02/2026