Cassation court allows appeal against first-instance judgment for tardy disavowal of private contract.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed the appellant's second ground of appeal, finding the lower court erred in raising the tardiness of the contract disavowal ex officio. The appellant argued that disavowing the security contract at the first hearing was too late, while the lower court rejected this claim. The Supreme Court ruled that such tardiness must be raised by the party producing the document, not by the judge, and therefore quashed the judgment for remittal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 215, comma 1, n. 2 c.p.c.; Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.: The tardiness of a disavowal of a private writing is a substantive bar that must be raised by the party producing the document, not by the court ex officio.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.2503/2021 R.G. proposto da : Loria Antonella, rappresentata e difes a dagli avvocati Maria Izzo e Tullio Roviezzo -ricorrente- contro Poliziotto Notturno S.r.l. -intimata- avverso la sentenza del Tribunale di Avellino n. 905/2020 depositata i l 11/06/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/01/2026 dal Consigliere Davide De Giorgio. FATTI DI CAUSA 1.La società Poliziotto Notturno s.r.l., già Mondialpol Security s.r.l., ha citato in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di Avellino, Antonella Loria, domandandone la condanna al pagamento di euro 2.381,10, a titolo di penale prevista in un contratto di vigilanza stipulato dalle parti, contratto in ordine al quale la convenuta si era resa inadempiente.
La convenuta si è costituita in giudizio, disconoscendo il contratto prodotto dalla controparte, sollevando eccezioni di incompetenza per territorio e di difetto di legittimazione attiva in capo all’attrice e contestando l’effettiva esecuzione del servizio nel periodo oggetto della controversia. Con la sentenza di primo grado, all’esito dell’istruttoria, il Giudice di Pace di Avellino ha accolto la domanda della società attrice. Impugnata detta sentenza da parte di Antonella Loria, nella resistenza di Poliziotto Notturno s.r.l., il Tribunale di Avellino, con sentenza n. 905/2020 pubblicata il giorno 11.06.2020, ha rigettato l’appello, osservando che: - il disconoscimento del contratto, essendo avvenuto non già in comparsa di risposta, bensì in prima udienza, era tardivo; - l’eccezione di incompetenza per territorio era infondata, tenuto conto della deroga convenzionale ai criteri di collegamento previsti dalla legge; - il mero cambio della denominazione della società attrice non comportava alcun effetto ai fini della sua legittimazione; - la valutazione delle risultanze istruttorie da parte del primo giudice era corretta. 2.Antonella Loria ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.
Poliziotto Notturno s.r.l. è rimasta intimata. All’esito della camera di consiglio del 21-1-2026 la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Preliminarmente, deve rilevarsi che il ricorso per cassazione è stato correttamente notificato alla società Poliziotto Notturno s.r.l. presso il difensore avv. Geremia Botta, con consegna a sue mani in data 11 - 1 - 2021; l’avv. Geremia Botta erail difensore della società avanti il Tribunale e, infatti, conprovvedimento datato 20.12.2021 il medesimo Tribunale ha corretto in tal senso l’errore materiale n ell’indicazione del difensore contenuto nella sentenza impugnata. 2.Il primo motivo è rubricato come segue: violazione e falsa applicazione di legge di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in relazione all’art. 215 c.p.c., comma 1, n.
2. Secondo la ricorrente, essendo avvenuta la sua costituzione avanti il giudice di pace alla prima udienza, ed essendo stato effettuato a verbale, in tale frangente, il disconoscimento del contratto oggetto di causa, quest’ultimo avrebbe dovuto essere considerato tempestivo. 3.Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., per avere il Tribunale di Avellino rilevato d’ufficio la tardività del disconoscimento in questione, tenuto conto che si verte in tema di eccezione in senso proprio. 4.Il terzo motivo è rubricato come segue: violazione e falsa applicazione di legge di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in relazione all’art. 216 c.p.c.
Secondo la ricorrente, in conseguenza del disconoscimento e della mancata istanza di verificazione da parte dell’attrice, la scrittura in questione non avrebbe potuto essere utilizzata ai fini della decisione. 5.Il quarto motivo è rubricato come segue: omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio ex art. 360, c. 1, n. 5 c.p.c. Con esso la ricorrente si duole del fatto che il giudice del merito abbia omesso di considerare ai fini della decisione sia l’avvenuto trasferimento della sede della sua attività commerciale in luogo diverso, sia l’avvenuto distacco dell’impianto di videosorveglianza fin dal 2006, il che avrebbe reso impossibile la prestazione del servizio di vigilanza da parte dell’attrice; secondo la ricorrente, la motivazionedel Tribunale sul punto sarebbe mancant e . 6.Deve essere esaminato per primo il secondo motivo di ricorso , che è fondato per le ragioni di seguito esposte.
Come già statuito dalla Suprema Corte, il riconoscimento tacito della scrittura privata previsto dall'art. 215, comma 1, n. 2, c.p.c. per il caso in cui il disconoscimento non sia eseguito nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione, comporta la decadenza di natura sostanziale dalla facoltà di disconoscere la scrittura stessa; la tardività del disconoscimento non è rilevabile d'ufficio , ma deve essere eccepita dalla parteche ha prodotto la scrittura, quale parte interessata, non essendo le previsioni poste a tutela di un qualche interesse generale (Cass. n. 15676/2020, Cass. n. 14475/2009, Cass. n. 6968/2006 , Cass. n. 1300/2002;
Cass. n. 9690/2023, Cass. n. 10147/2011, Cass. n. 9994/2003). Al contrario, dalla sentenza impugnata si evince che la tardività del disconoscimento della scrittura è stat a rilevat a dal Tribunale d’ufficio, al fine di rigettare il motivo di appello con il quale Antonella Loria aveva lamentato che non fosse stato considerato dal Giudice di P ace il suo disconoscimento della sottoscrizione nel contratto di vigilanza. 7.L’accoglimento del secondo motivo di ricorso comporta che rimangano assorbiti i restanti motivi, i l primo in quanto perd e qualsiasi rilevanza decisoria e il terzo e il quarto in quanto involgono questioni che dovranno essere nuovamente esaminate dal giudice del rinvio. 8.La sentenza impugnata è cassata in relazione al motivo accolto , con rinvio al Tribunale di Avellino in persona di diverso magistrato , perché provveda al riesame dell’appello di Antonella Loria facendo applicazione del principio enunciato e attenendosi a quanto sopra esposto.
Il Tribunale provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso , assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motiv o accolt o e rinvia la causa al Tribunale di Avellino in diversa composizione, anche per la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Rom