Revocation appeal against Cassation order dismissed as it did not decide the case on merits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the revocation appeal inadmissible because the previous Cassation order had rejected the request without deciding the case on the merits. The applicant argued for revocation based on a procedural omission, but the Court clarified that such omissions do not constitute valid grounds for revocation against non-merit decisions. Consequently, the appeal was rejected, and the applicant was ordered to pay the legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 391-bis, n. 2; Art. 395, n. 3 c.p.c.: The revocation remedy is strictly limited to decisions where the Court of Cassation has decided the case on the merits; appeals against rejection orders are inadmissible under these provisions.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso per revocazione iscritto al n. 5422/2025 R.G. proposto da PORFIDIA ANGELA, in qualità di erede di Porfidia Maria Anna, a sua volta erede di Marzaioli Pasquale, rappresentata e difesa da sé ex art. 86 cod. proc. civ. e dall’avv. Fabio Landolfi ed elettivamente domiciliata in Caserta, viale Lincoln, n. 233; –ricorrente – contro MARZAIOLI VINCENZO, rappresentato e difeso dall’avv. Danilo Galluccio, presso il cui studio in Capua (CE) è elettivamente domiciliata; -controricorrente- Per la revocazione dell’ordinanza di questa Corte n. 3085/2025 all’esito dell’udienza camerale 9/1/2025, pubblicata il 7/1/205, comunicata il 10/2/2025 e notificata il 13/2/2025; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/12/2025 dalla dott.ssa Valeria Pirari;
Rilevato che: Oggetto: Revocazione ordinanza Corte di Cassazione 1. Con atto di citazione notificato in data 29.10.2007, Vincenzo Marzaioli propose opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 281/2007, munito di formula esecutiva, con il quale il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere- Sezione distaccata di Marcianise gli aveva ingiunto il pagamento, in favore di Maria Anna Porfidia, della somma di € 12.911,00 a titolo di restituzione della maggior somma di € 25.822,84, oltre interessi, concessagli in prestito, in data 03.11.1998, dal proprio coniuge e fratello dell’ingiunto Pasquale Marzaioli, chiedendone la revoca e contestando la fondatezza della pretesa di pagamento, sul presupposto che il proprio figlio Giuseppe avesse versato la somma richiesta mediante assegno bancario di pari importo, ricevendo in cambio quietanza liberatoria regolarmente sottoscritta in data 11.09.2007, e che la creditrice non avesse mai portato all’incasso l’assegno, adducendo irregolarità nell’intestazione del titolo che avevano indotto la banca a non accettarlo.
Antonia Marzaioli, figlia ed erede di Pasquale Marzaioli, agì contestualmente in giudizio esclusivamente per la sua quota del credito del padre, pari a € 12.911,00. Con sentenza n. 398/2011, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – Sez. Dist. di Marcianise accolse l’opposizione. Il giudizio di gravame, interposto da Maria Anna Porfidia, si concluse con la sentenza n. 2757/2019, depositata il 21/5/2019, con la quale la Corte d’Appello di Napoli rigettò l’appello, affermando che la deduzione della creditrice in ordine al riempimento di foglio in bianco recante soltanto la fotocopia dell’assegno, ma privo di testo scritto non autorizzato, con sottoscrizione riconosciuta dalla medesima, avrebbe richiesto l’esperimento della querela di falso, in assenza della quale andava riconosciuta la riconducibilità soggettiva della scrittura alla creditrice; che la fattispecie attestata dal predetto documento, ossia la definitiva liberazione del cognato dall’obbligazione di pagamento della somma in contestazione, senza eccezione di sorta e senza null’altro da pretendere nei confronti dello stesso, andasse inquadrata nella fattispecie dell’accordo di espromissione di cui all’art. 1272 cod. civ., con liberazione del debitore originario per espressa dichiarazione di volontà della creditrice, e non quale mera quietanza, dichiarazione di scienza; che, pertanto, fosse da ciò derivato l’effetto estintivo dell’obbligazione prima della riscossione del credito e che la consegna dell’assegno bancario numero 2.142.108.266-2, richiamato nella scrittura privata del 11.09.2007, a mezzo dell’offerta reale del 24.10.2007, non fosse idonea a incidere sull’effetto giuridico relativo alla liberazione del debitore originario Vincenzo Marzaioli nei termini espressamente e univocamente enunciati dalla predetta scrittura privata recante la sottoscrizione della Porfidia, senza che quest’ultima avesse validamente e ritualmente disconosciuto la stessa.
2. Il giudizio di legittimità, interposto da Maria Anna Porfidia, affidato a tre motivi, al quale resistette Vincenzo Marzaioli, si concluse con l’ordinanza n. 3085/2025, pubblicata il 7/2/2025, con la quale questa Corte rigettò il ricorso, condannando la ricorrente al pagamento delle spese di lite.
3. Avverso la suddetta ordinanza, Angela Porfidia, quale erede di Anna Maria Porfidia, a sua volta erede di Pasquale Marzaioli, propone ricorso per revocazione, affidandolo a due motivi. Resiste con controricorso Vincenzo Marzaioli. Entrambe le parti hanno depositato memorie. Considerato che:
1. Con il primo motivo di ricorso, si lamenta l’abusivo riempimento dell’”atto di quietanza liberatoria” datato 11/9/2007, e la violazione degli artt. 1181, 1182, 1277 cod. civ., e 115 e 116 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 391 bis, 391 ter e 395, nn. 2 e 4, cod. proc. civ., per avere questa Corte deciso sul presupposto che il documento del 11/9/2007, indicato come “quietanza liberatoria”, costituisse la prova dell’estinzione dell’obbligazione pecuniaria di Vincenzo Marzaioli nei confronti di Maria Anna Porfidia, dante causa della ricorrente, benché detto documento fosse stato dichiarato falso per abusivo riempimento con la sentenza n. 69/2025 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, pubblicata il 10/1/2025, con la conseguenza che era venuta meno la prova dell’estinzione integrale (capitale e interessi) del credito fatto valere con il decreto ingiuntivo.
2. Col secondo motivo di ricorso per revocazione , si lamenta l’abusivo riempimento dell’”atto di quietanza liberatoria” datato 11/9/2007 e la violazione degli artt. 1272, 1209, 2699 e 2700 cod. civ. e degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 391 bis, 391 ter e 395, nn. 2 e 4, cod. proc. civ., perché questa Corte, ritenendo che Porfidia Maria Anna avesse accettato l’assegno n. 2142108266 tratto sul Banco S. Paolo – Banco di Napoli, a firma Marzaioli Giuseppe, aveva giudicato sulla base di dichiarazioni dichiarate false, posto che il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in accoglimento della domanda proposta dalla ricorrente, aveva dichiarato l’abusivo riempimento del documento denominato “atto di quietanza liberatoria” datato 11/9/2007, nella parte soprastante la riproduzione dell’assegno sopra descritto.
In tal modo questa Corte, suggestionata dalla falsa quietanza, era incorsa sia nell’errore di ritenere supposto un fatto (l’accettazione dell’assegno) la cui verità era incontrastabilmente esclusa dalla sentenza n. 69/2025, sia dall’errore di ritenere inesistente un fatto (restituzione dell’assegno), la cui positività era stata stabilita dalla medesima sentenza. La ricorrente ha, inoltre, evidenziato che la citata sentenza n. 69/2025, aveva ritenuto che suffragassero l’allegato abusivo riempimento del documento la diffida del 16/10/2007, volta a ottenere la correzione dell’assegno e la restituzione del documento sottoscritto, l'offerta reale a mezzo di ufficiale giudiziario del 24/10/2007, con la quale Maria Anna Porfidia aveva restituito l'assegno a Giuseppe Marzaioli e la denuncia- querela sporta da Maria Anna Porfidia il 11/02/2008 nei confronti del convenuto Giuseppe Marzaioli per i reati di truffa e falso, in quanto atti a dimostrare una volontà della dichiarante contraria rispetto a quella espressa nella sottoscritta liberatoria.
Il ricorso per revocazione è inammissibileper plurime ragioni. La ricorrente ha, infatti, fondato la domanda sulla sentenza n. 69/2025 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, pubblicata il 10/1/2025, che ha dichiarato la falsità del documento del 11/9/2007, indicato come “quietanza liberatoria” e costituente prova dell’intervenuta estinzione dell’obbligazione pecuniaria di Vincenzo Marzaioli nei confronti di Maria Anna Porfidia. Tale questione non è, però, sussumibile nella fattispecie di cui all’art. 395, n. 4, cod. proc. civ., la quale attiene al caso in cui il provvedimento sia l’effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa, non sussistente nella specie, posto che la decisione oggetto di revocazione è stata assunta all’udienza camerale del 9/1/2025 e quella del Tribunale il giorno successivo, ossia il 10/1/2025.
Né può dirsi sussumibile nella fattispecie di cui all’art. 395, n. 2, cod. proc. civ., che ammette la revocazione delle sentenza pronunciate in primo grado o in grado d’appello quando si sia giudicato «in base a prove riconosciute o comunque dichiarate false dopo la sentenza oppure che la parte soccombente ignorava essere state riconosciute o dichiarate tali prima della sentenza», posto che la prova falsa che, ai sensi della predetta disposizione, consente la proponibilità dell'impugnazione per revocazione, è soltanto quella che sia stata dichiarata tale con sentenza passata ingiudicato (Cass., Sez. 3, 24/1/2020, n. 1590) e che, nella specie, la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere è priva della prescritta attestazione di passaggio in giudicato (che spettava alla ricorrente di produrre e che anzi risulta impugnata in appello, come attestato dal controricorrente, senza che rilevi l’eventuale invalidità del relativo atto, come evidenziato nella memoria dalla ricorrente, in assenza di attestazione del passaggio in giudicato della sentenza.
Ciò che però assume carattere assolutamente dirimente è il fatto che, con riguardo a quest’ultima fattispecie, Cass., Sez. 1, 10/05/2006,n. 10807, ha chiarito che l’art. 391-bis cod. proc. civ., nel prevedere i casi di revocazione della sentenza di Cassazione, non vi include quello della falsità del documento riconosciuta dopo la sentenza (art. 395, n. 2, cod. proc. civ.), senza che la mancata previsione di tale ipotesi tra quelle ammissibili, a norma dell'art. 391-bis cod. proc. civ., per la revocazione della sentenza di Cassazione, sia configurabile come vizio di legittimità costituzionale, giacché laCorte costituzionale, sulla questione di legittimità costituzionale sollevata nel 1999, ha dichiarato, con ordinanza n. 305del 2001, la manifesta inammissibilità della stessa, ritenendo che non sussistessero i presupposti per una pronuncia additiva in quanto soltanto il legislatore, nell'esercizio della sua discrezionalità, poteva introdurre un nuovo e diverso motivo di revocazione (in questo senso, v. già Cass., Sez. 2, 14/06/2002, n. 8573).
L'omissione è stata, piuttosto, il frutto di una scelta consapevole del legislatore, che, nell'uso dei suoi poteri sovrani, ha inteso in questo caso privilegiare le esigenze della stabilità del giudicato e della certezza del diritto, fondate sulle pronunce della Corte Suprema di Cassazione, rispetto ad altre esigenze di giustizia. Del resto, se è vero che il d.lgs. n. 40 del 2006 ha provveduto ad inserire l’art. 391-ter cod. proc. civ., che ha esteso la revocazione in Cassazione ai motivi di cui ai numeri 1), 2), 3) e 6) del primo comma dell'articolo 395 cod. proc. civ., è anche vero che ciò è avvenuto limitatamente ai provvedimenti con i quali “la Corte ha deciso la causa nel merito”, come poi confermato dalla Sez. 6-2 di questa Corte con le ordinanze n. 21912del 27/10/2015 e n. 31265 del 04/12/2018, secondo cui avverso la sentenza di rigetto pronunciata dalla Corte di Cassazione non è ammissibile l'impugnazione per revocazione ex art. 395, n. 3, cod. proc. civ., essendo questo mezzo proponibile soltanto avverso la sentenza della Corte che abbia deciso la causa nel merito.
Inoltre, come osservato anche dalla dottrina, tale modifica ha reso ancora più evidente che detti vizi revocatori non sono invocabili nei confronti delle altre pronunzie (al di fuori, come si è detto, dell’ipotesi di cui all’art. 395 n. 4 richiamato dall’art. 391-biscod. proc. civ.). Da ciò consegue che, avendo questa Corte, con l’ordinanza n. 3085/2025, pubblicata il 7/2/2025, rigettato il ricorso senza, quindi, decidere la causa nel merito, l’odierna istanza di revocazione ai sensi del n. 2 cod. proc. civ. non può che essere inammissibile ai sensi dei principi sopra ricordati.
Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e devonoquindi essere poste a carico della ricorrente. Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in €. 3.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in €. 200,00 ed agli accessori di legge; dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,