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Ordinanza — n. 2659/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses objection filed on wrong registry, ruling timely electronic deposit valid despite clerical error.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2659/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the lower court's dismissal of the objection inadmissible due to a procedural error in registry classification. Although the defense attorney incorrectly entered the case on the voluntary jurisdiction roll instead of the ordinary litigation roll, the Court found the electronic deposit timely perfected upon system receipt generation. Consequently, the Court held this was a minor irregularity insufficient to invalidate the filing, thereby overturning the lower court's decision.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.; Cass. S.U., n. 12422/2021: Electronic filing on an incorrect registry roll does not render an objection inadmissible if the system generates a receipt of delivery, as the procedural purpose of contact and availability is achieved.

Parole chiave

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electronic filing voluntary jurisdiction ordinary litigation timely deposit procedural irregularity inadmissibility objection registry error revoca del gratuito patrocinio

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
24 e 111 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 196-quater disp. att. c.p.c.
Art. 99 d.P.R. n. 115/2002
Art. 170 d.P.R. n. 115/2002
Art. 15 d.lgs. 150/2011
115/2002, 15 d.lgs. 150/2011 e 281decies e ss.
Art. 24 Cost.
Art. 111 Cost.
Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
115/2002 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. peravere revoca to con effetto “ ex tunc ” , anziché “ex nunc”, l’ammissione al patrocinio.
Art. 76 d.P.R. n. 115/2002
Con il terzo motivo la ricorrente censura la violazione o falsa applicazione dell’art. 76 d.P.R. n. 115/2002 in relazione all’art.
Art. 82 d.P.R. n. 115/2002
Art. 130 d.P.R. n. 115/2002

Giurisprudenza citata

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Cass. S.U., n. 12422/2021
Cass. n. 31371/2022
Cass. n. 01369/2023
Cass. n. 12090/2024
Cass. n. 15662/2018
Cass. n. 09772/2016
Cass. n. 22479/2016
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Testo completo

ente ORDINANZA sul ricorsoiscritto al n. 20599 /20 2 3 R.G. proposto da: SPIRI ROBERTA, rappresentata e difes a , giusta procura speciale a margine del ricorso, dall’avv. Enrico Spitali, con domicilio digitale come per legge; -ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, rappresentato e difes o ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, èdomiciliato per legge ; -controricorrente - avversoil decreto Tribunale di Imperia dd. 5/10/2023, n. 3220/2023, non notificato, ma comunicatoil 6/10/2023.

Letta la memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c. depositata dalla ricorrente. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 gennaio 2026 dalConsigliere dott.ssa Raffaella Maria G igantesco . n. 20599/2023R.G. Cron. Rep. C.C.28/1/2026 Patrocinio spese Stato. FATTI DI CAUSA Il Giudice delegato dal Presidente del Tribunale di Imperia dichiarò inammissibile l’opposizione proposta da Roberta Spiri avverso il provvedimento con il quale era stata revocata l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato a suo tempo disposto dal competente consiglio dell’ordine degli avvocati, inoltre denegò liquidazione di compenso in relazione a una nuova e successiva ammissione.

Il ricorso venne giudicato inammissibile per essere stato iscritto da difensore sul ruolo Affari di Volontaria Giurisdizione, ossia considerandolo come un procedimento camerale, senza peraltro alcun pagamento di contributi e oneri legali Avverso quest’ultimo provvedimento Roberta Spiri ricorre sulla base di quattro motivie Il Ministero della Giustizia resiste con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo la ricorrente lamenta violazione del combinato disposto degli artt. 196-quater disp. att. c.p.c., 99 e 170 d. P.R. n. 115/2002, 15 d.lgs. 150/2011 e 281decies e ss. c.p.c., nonché dei principi costituzionali del giusto processo ex artt. 24 e 111 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c. per avere il giudice erroneamente pronunziato l’inammissibilità del ricorso in opposizione in quanto iscritto telematicamente sul registro degli affari di volontaria giurisdizione, anzichésul ruolo degli affari di contenzioso ordinario.

2. Con il secondo mezzo la ricorrente censura la nullità del decreto impugnato e del procedimento per violazione delle norme già menzionate in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., per avere il giudice pronunciato l’inammissibilità con decreto, omettendo la fissazione dell’udienza di comparizione delle parti.

3. Con il terzo motivo la ricorrente censura la violazione o falsa applicazione dell’art. 76 d.P.R. n. 115/2002 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. peravere revoca to con effetto “ ex tunc ” , anziché “ex nunc”, l’ammissione al patrocinio.

4. Infine la quarta censura concerne la violazione o falsa applicazione degli artt. 82 e 130 d.P.R. n. 115/2002, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. per mancata liquidazione dell’attività successiva alla seconda ammissione al patrocinio.

5. Iprimi due motivi, da esaminarsi congiuntamente e pregiudiziali agli altri,sono f ondat i . Il Giudice, come si è visto, premettendo che il giudizio azionato costituiva una causa a cognizione ordinaria soggetta al c.d. rito semplificato, come introdotto dalla Riforma Cartabia, invece iscritto dal difensore sul Ruolo degli Affari di Volontaria Giurisdizione, ossia considerandolo come un procedimento camerale, senza peraltro alcun pagamento di contributi e oneri legali , ha r itenuto inammissibile l’opposizione. Dall’esame degli atti si evince che, come sostiene laricorrente, il ricorso in opposizioneera stato de positato in data 5.07.2023 - la quarta pec era stata generata dal sistema in data 6.7.2023,dunque entro il termine di legge rispetto alla comunicazione avvenuta il 23 giugno 202 3 - ed era stato iscritto al ruolo di volontaria giurisdizione; che la Cancelleria aveva accettato il plico solo il 2.10.2023 e in data 5.10.2023 il giudice loaveva dichiarato inammissibile.

6. Queste essendo le emergenze processuali, non v’è dubbio che deve trovare applicazione il principio, già ripetutamente enunciato da questa Corte, secondo cui il deposito del ricorso in via telematica si considera perfezionato nel momento in cui il sistema genera la ricevuta di avvenuta consegna, mentre il fatto che il deposito sia stato eseguito utilizzando un registro diverso da quello degli affari contenziosi non determina alcuna nullità processuale, sia perché manca un’espressa norma di legge che la commini, sia perché una volta che l’atto sia stato inserito nei registri informatizzati del tribunale(previa generazione della ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia) è sempre integrato il raggiungimento dello scopo, perché questo riguarda la presa di contatto fra la parte e l’ufficio giudiziario e la messa a disposizione dell’atto alle altre parti (Cass.

S.U., n. 12422/2021; Cass. nn. 31371/2022, , 01369/ 2023 e Cass. n. 12090/24, in motivazione ). Il ricorso, dunque, doveva ritenersi tempestivamente depositato il 6.7.2023.Si era, quindi, in presenza di una mera irregolarità non idonea a travolgere gli effetti dell'originaria iscrizione e del deposito tempestivo del ricorso (sul punto del pieno conseguimento dello scopo del deposito stesso, anche agli effetti della tempestività dell'opposizione , ex plurimis, Cass. n. 15662/2018; Cass. n. 0 9772/2016; Cass.22479/2016).

7. Per effetto dell’accoglimento della prima e seconda censura, il terz o e il quarto motivo devono dichiararsi assorbiti(in senso proprio).

9. Il provvedimento impugnato è cassato con riferimento ai motiv i accolti, con rinvio anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie ilprimo e secondo motivo, dichiara assorbiti il terzo e il quarto, cassa il decreto impugnato e rinvia al Presidente del Tribunale di Imperia o i n persona di altro magistrato da lui delegato , comunque diverso da quello che ha deciso,anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in R