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Ordinanza — n. 2614/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax tribunal appeal due to lack of jurisdiction, citing new Supreme Court ruling on proper remedy.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2614/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court dismissed Mario Ghisu's appeal against the tax tribunal's rejection of his state-funded legal aid request. While Ghisu argued the tribunal correctly assessed his income, the court found the tribunal lacked jurisdiction because the proper remedy for rejecting legal aid is opposition, not appeal. Consequently, the decision was overturned to transfer the case to the ordinary judiciary.

Regesto Legislator

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Art. 138 T.U. spese; Art. 170 T.U. spese: In tax proceedings, appeals against legal aid rejections must use opposition under Art. 170, not the appeal under Art. 99 reserved for criminal matters.

Parole chiave

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tax tribunal jurisdiction legal aid rejection opposition remedy criminal appeal restriction ordinary court transfer contenzioso tributario diritti del contribuente difetto di legittimazione del ministero pubblico

Disposizioni normative citate

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Art. 76 d.p.r. 115/2002
Art. 79 co. 1 d.p.r. 115/2002
Art. 138 T.U. spese
Infatti, in tema di giudizio tributario, l'impugnazione del decreto che rigetta o revoca l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, emesso dalla Commissione di cui all'art. 138 del T.U.
Art. 170 T.U. spese
spese, dev'essere proposta con l'opposizione prevista dall'art. 170 e non già col ricorso di cui all'artt.
Art. 99 T.U. spese
Art. 1-bis art. 13 T.U. spese
Infatti, in tema di giudizio tributario, l'impugnazione del decreto che rigetta o revoca l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, emesso dalla Commissione di cui all'art. 138 del T.U.

Giurisprudenza citata

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Cass. SU 20929/2025
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24535/2023 R.G. proposto da GHISU MARIO, difeso dall’avvocato FONTANELLA GIANLUCA -ricorrente- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, difesi dalla AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA I GRADO ROMA n.14126/2023 depositata il 28/11/2023 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/01/2026dal Consigliere REMO CAPONI. FATTI DI CAUSA Mario Ghisu presentava istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato nell'ambito di un procedimento tributario.

La Commissione del patrocinio a spese dello Stato presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma rigettava l'istanza con decreto n. 434 del 2022. Mario Ghisu impugnava il decreto dinanzi alla stessa Corte di giustizia tributaria. I Ministeri dell'Economia e delle Finanze e della Giustizia non si costituivano in giudizio. La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, con sentenza n. 14126/2023, ha rigettato il ricorso. Ricorre incassazione Mario Ghisu con un motivo di ricorso. Resistonoil Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Ministero della Giustizia con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE 1. - Con l'unico motivo di ricorso si denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 76 e 79 co. 1 d.p.r. 115/2002. Si sostiene che la sentenza abbia errato nel ritenere generica la dichiarazione resa, poiché l'attestazione di trovarsi al di sotto della soglia di reddito prevista dalla legge, unitamente ai dati anagrafici dei componenti del nucleo familiare, soddisfaceva pienamente il requisito della «specifica determinazione del reddito» e consentiva agli uffici ogni controllo necessario. La norma, si afferma, non imporrebbe di dettagliare le singole componenti reddituali. 2. - In conformità a Cass.

SU 20929/2025, nel frattempo intervenuta, si d ichiara , decidendo sul ricorso, il difetto di giurisdizione del giudice tributario e si cassa il provvedimento impugnato. Infatti, in tema di giudizio tributario, l'impugnazione del decreto che rigetta o revoca l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, emesso dalla Commissione di cui all'art. 138 del T.U. spese, dev'essere proposta con l'opposizione prevista dall'art. 170 e non già col ricorso di cui all'artt. 99 del medesimo T.U., dal momento che quest'ultimo rimedio, per il vincolo di stretta inerenza al processo penale che lo caratterizza, non può essere esteso al processo tributario. 3. - La Corte cassa il provvedimento impugnato , dichiara la giurisdizione del giudice ordinario e compensa le spese del giudizio di legittimità, stante l’asosluta novità della questione, risolta dalle Sezioni Unite in pedendenza del ricorso. 4.

– Non sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma dell’art. 1-bis dello stesso art.

13. P.Q.M La Corte cassa il provvedimento impugnato, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario e compensa l