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Ordinanza — n. 2603/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax tribunal's refusal of free legal aid, ruling jurisdiction belongs to ordinary courts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2603/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the tax tribunal's order refusing free legal aid to the applicant. The tribunal had rejected the request based on a lack of jurisdiction, arguing that free aid commissions are administrative bodies whose decisions cannot be challenged via judicial appeal. The court held that under recent unified rulings, objections to free aid denials in tax proceedings must follow the opposition procedure, not the appeal route used by the tribunal.

Regesto Legislator

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Art. 99 d.p.r. 115/2002; Art. 170 T.U. spese: In tax proceedings, objections to free legal aid denials must follow the opposition procedure under Art. 170, as the appeal remedy under Art. 99 is strictly tied to criminal proceedings and cannot be extended to tax cases.

Parole chiave

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free legal aid tax tribunal jurisdiction opposition procedure criminal appeal extension judicial review scope difetto di legittimazione del ministero pubblico domanda di ricusazione gara d'appalto infruttuosa

Disposizioni normative citate

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Art. 99 d.p.r. 115/2002
Contro tale provvedimento di diniego, l'interessato proponeva ricorso al Presidente della Commissione Tributaria Provinciale di Genova, ai sensi dell'art. 99 d.p.r. 115/2002.
Art. 170 T.U. spese
spese, dev'essere proposta con l'opposizione prevista dall'art. 170 e non già col ricorso di cui all'artt.
Art. 131 c.p.c.
Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 131 c.p.c., dell'art.
Art. 2 co. 2 d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546
131 c.p.c., dell'art. 2 co. 2 d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, dell'art.
Art. 7 l. 27 luglio 2002 n. 212
546, dell'art. 7 l. 27 luglio 2002 n. 212 e dell'art.
Art. 111 co. 6 Cost.
212 e dell'art. 111 co. 6 Cost. Si lamenta che il provvedimento impugnato sia privo di qualsiasi motivazione, ad eccezione di quella, errata, relativa all'affermata inammissibilità.
art. 99 d.p.r. 115/2002
Contro tale provvedimento di diniego, l'interessato proponeva ricorso al Presidente della Commissione Tributaria Provinciale di Genova, ai sensi dell'art. 99 d.p.r. 115/2002.
art. 131 c.p
Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 131 c.p.c., dell'art.

Giurisprudenza citata

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Cass. SU 20929/2025
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.36888/2019 R.G. proposto da CALLIGARO LUCA LINO, elettivamente domiciliato in MILANO VIA CLUSONE 2, presso lo studio dell’avvocato CANESI GIORGIO, difeso dall'avvocato FERRANTE ANTONELLA LUISA CHIARA -ricorrente- contro MINISTERO ECONOMIA FINANZE -intimato- avverso ORDINANZA di COMM.TRIB. PROV. GENOVA n. 741/2019 depositata il 13/11/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/01/2026dal Consigliere REMO CAPONI. FATTI DI CAUSA Luca Lino Calligaro presentava istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato alla commissione istituita presso la Commissione Tributaria Provinciale di Genova.

La commissione rigettava l'istanza per mancanza di fumus boni juris per difetto di giurisdizione. Contro tale provvedimento di diniego, l'interessato proponeva ricorso al Presidente della Commissione Tributaria Provinciale di Genova, ai sensi dell'art. 99 d.p.r. 115/2002. Il Presidente della Commissione Tributaria Provinciale, con ordinanza del 13 novembre 2019, ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso. A fondamento della decisione, ha affermato che le commissioni per il gratuito patrocinio non sono organi giurisdizionali ma amministrativi. Di conseguenza, le loro deliberazioni non sarebbero impugnabili in via giurisdizionale, ma soltanto revocabili d'ufficio o su istanza di parte.

Ricorre in cassazione Luca Lino Calligaro con due motivi. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze rimane intimato. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. - Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 99 d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115. Si sostiene che la motivazione dell'ordinanza impugnata è contraria alla legge, in quanto la norma citata prevede espressamente che le deliberazioni delle commissioni per il gratuito patrocinio siano impugnabili dinanzi al Presidente dell'ufficio giudiziario e che le ordinanze di quest'ultimo siano ricorribili per cassazione.

Pertanto, il Presidente avrebbe dovuto esaminare il ricorso nel merito. Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 131 c.p.c., dell'art. 2 co. 2 d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, dell'art. 7 l. 27 luglio 2002 n. 212 e dell'art. 111 co. 6 Cost. Si lamenta che il provvedimento impugnato sia privo di qualsiasi motivazione, ad eccezione di quella, errata, relativa all'affermata inammissibilità. Si afferma che l'ordinanza è carente dell'esposizione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione, in violazione sia delle norme processuali sia dell'obbligo costituzionale di motivazione. 2. - In conformità a Cass.

SU 20929/2025, nel frattempo intervenuta, sidichiara d’ufficio il difetto di giurisdizione del giudice tributario e si cassa il provvedimento impugnato. Infatti, in tema di giudizio tributario, l'impugnazione del decreto che rigetta o revoca l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, emesso dalla Commissione di cui all'art. 138 del T.U. spese, dev'essere proposta con l'opposizione prevista dall'art. 170 e non già col ricorso di cui all'artt. 99 del medesimo T.U., dal momento che quest'ultimo rimedio, per il vincolo di stretta inerenza al processo penale che lo caratterizza, non può essere esteso al processo tributario. 3. - La Corte , decidendo sul ricorso, cassa il provvedimento impugnato, dichiara la giurisdizione del giudice ordinarioe compensa le spese del giudizio di legittimità, stante l’asosluta novità della questione, risolta dalle Sezioni unite in pendenza del ricorso. 4.

– Non sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma dell’art. 1-bis dello stesso art.

13. P.Q.M La Corte cassa il provvedimento impugnato, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario