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Ordinanza — n. 2601/2026 — snciv Generato dall'IA

Court allows lawyer's opposition against state fee liquidation, ordering state to pay costs under general civil procedure rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2601/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the lawyer's opposition regarding professional fee liquidation and ordered the Ministry of Justice to pay litigation costs. The lower court had rejected the claim due to a lack of formal admission declaration, but the Court found the admission was properly recorded. Consequently, the Court ruled that the general principle of loser pays applies here, rejecting the state's attempt to offset costs.

Regesto Legislator

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Art. 91 c.p.c.; Art. 92 c.p.c.: In proceedings opposing state fee liquidation for public defender work, the general civil procedure rules on costs apply, mandating the state to pay the winner's expenses without reduction.

Parole chiave

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patrocinio a spese dello Stato liquidazione compensi professionali principio della soccombenza opposizione decreto liquidazione spese di iscrizione a ruolo diniego di giustizia ammissione patrocinio condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 91 c.p.c.
L’art. 91 c.p.c., richiamato indirettamente dall’art.
Art. 92 c.p.c.
Il secondo motivodenuncia violazione dell’art. 92 c.p.c., per avere il Tribunale compensato le spese di lite in assenza delle condizioni previste dalla legge.
Art. 24 Cost.
Art. 8 d.p.r. 115/2002
91 c.p.c., richiamato indirettamente dall’art. 8 del d.p.r.
Art. 130 d.p.r. 115/2002
In tema di patrocinio a spese dello Stato, le spese sostenute per l'opposizione proposta dall'avvocato avverso il decreto di liquidazione vanno liquidate in base al principio della soccombenza, senza alcuna possibilità di riduzione ex art. 130 d.p.r.
art. 702 bis c.p
FATTI DI CAUSA Con ricorso del 2021 l’avvocato Ballai proponeva opposizione ex art. 702 bis c.p.c.
art. 170 d.p.r. 115/2002
e art. 170 d.p.r. 115/2002 avverso il decreto del Tribunale di Cagliari con cui era stata rigettata la liquidazione dei compensi professionali in relazione al procedimento R.G.
artt. 91 c.p
- Il primo motivo denuncia violazione degli artt. 91 c.p.c.
art. 92 c.p
Il secondo motivodenuncia violazione dell’art. 92 c.p.c., per avere il Tribunale compensato le spese di lite in assenza delle condizioni previste dalla legge.
art. 91 c.p
L’art. 91 c.p.c., richiamato indirettamente dall’art.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 3606 del 2024
Questo perché, come affermato dalla Cass. n. 3606 del 2024, Cass.
Cass. n. 30380 del 2023
3606 del 2024, Cass. n. 30380 del 2023 e Cass.
Cass. n. 25897 del 2024
30380 del 2023 e Cass. n. 25897 del 2024, esauritasi la prestazione resa a favore del soggetto patrocinato, l'oggetto del contendere verte unicamente sulla misura del compenso dovuto all'avvocato.
Cass. SU n. 25573/2020
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Testo completo

onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.18960/2022 R.G. proposto da : BALLAI IGNAZIO, difeso da se stesso -ricorrente- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA -intimato- avverso ORDINANZA diTRIBUNALE CAGLIARI n. 6441/2021 deposi- tata il 17/01/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/01/2026dal Consigliere REMO CAPONI. FATTI DI CAUSA Con ricorso del 2021 l’avvocato Ballai proponeva opposizione ex art. 702 bis c.p.c. e art. 170 d.p.r. 115/2002 avverso il decreto del Tribunale di Cagliari con cui era stata rigettata la liquidazione dei compensi professionali in relazione al procedimento R.G. 115/2021, nel quale egli aveva svolto attività difensionale nella fase di trattazione in favore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

Il rigetto era motivato dal giudice in ragione del fatto che non vi sarebbe stata dichiarazione dell’ammissione al patrocinio nel corso del giudizio, con conseguente esclusione del beneficio anche per la fase trattata. Nell’opposizione si dimostrava, invece, che l’ammissione al patrocinio era avvenuta con delibera del 9/06/2021 e che l’istanza di liquidazione, depositata tempestivamente il 28/06/2021, era corredata dalla delibera stessa. Dal fascicolo telematico emergeva la registrazione dell’ammissione in cancelleria in data 20/07/2021.

Si deduceva, altresì, l’assenza di norme che stabiliscano termini di decadenza per la proposizione dell’istanza di liquidazione dopo la pronuncia di merito. L’opposizione veniva accolta con ordinanza del 13/01/2022, che disponeva la liquidazione in favore del difensore della somma di € 860,00 oltre accessori, ma nulla statuiva sulle spese, in ragione della «mancata opposizione» del convenuto. Ricorre in cassazione l’avvocato con tre motivi. Rimane intimato il Ministero della Giustizia. Con interlocutoria emessa in esito all’adunanza camerale del 02/04/25, rilevato che il ricorso per cassazione nei confronti del Ministero della giustizia è stato invalidamente notificato all'Avvocatura distrettuale dello Stato, anziché all'Avvocatura generale, e che il Ministero è rimasto intimato, il Collegio ha assegnato al ricorrente un termine di sessanta giorni dalla comunicazione della ordinanza per la rinnovazione della notifica del ricorso presso l'Avvocatura generale dello Stato.

Il ricorrente ha a dempiuto al l’ordine di notifica, l’Avvocatura ha depositato atto di costituzione in giudizio. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. - Il primo motivo denuncia violazione degli artt. 91 c.p.c. e 24 Cost., per avere il Tribunale omesso la condanna dell’Amministrazione convenuta al pagamento delle spese del giudizio di opposizione, nonostante l’accoglimento integrale dell’opposizione e l’applicabilità del principio di soccombenza. Si osserva che tale principio impone la rifusione delle spese a favore della parte totalmente vittoriosa, affinché non subisca un danno patrimoniale per avere dovuto agire in giudizio per il riconoscimento di un proprio diritto.

Si fa valere che nel giudizio di opposizione al decreto di pagamento dei compensi del difensore ammesso al patrocinio trova applicazione la disciplina delle spese dettata dal codice di rito. Il secondo motivodenuncia violazione dell’art. 92 c.p.c., per avere il Tribunale compensato le spese di lite in assenza delle condizioni previste dalla legge. Si affermache la motivazione «nulla sulle spese stante la mancata opposizione» sia del tutto incongrua e priva di fondamento normativo, poiché l’art. 92 c.p.c. nella formulazione applicabile ratione temporis consente la compensazione solo in presenza di gravi ed eccezionali ragioni, che devono risultare da specifiche circostanze della causa ed essere esplicitamente indicate.

I primi due motivi sono accolti. In tema di patrocinio a spese dello Stato, le spese sostenute per l'opposizione proposta dall'avvocato avverso il decreto di liquidazione vanno liquidate in base al principio della soccombenza, senza alcuna possibilità di riduzione ex art. 130 d.p.r. n. 115 del 2002. Questo perché, come affermato dalla Cass. n. 3606 del 2024, Cass. n. 30380 del 2023 e Cass. n. 25897 del 2024, esauritasi la prestazione resa a favore del soggetto patrocinato, l'oggetto del contendere verte unicamente sulla misura del compenso dovuto all'avvocato.

In questa fase, il difensore agisce a tutela di un proprio diritto soggettivo patrimoniale nei confronti dello Stato. Pertanto, le regole sulla liquidazione delle spese relative a tale opposizione sono quelle generali del codice di procedura civile, basate sulla soccombenza. L’art. 91 c.p.c., richiamato indirettamente dall’art. 8 del d.p.r. 115/2002, stabilisce il principio generale della soccombenza, in base al quale il giudice, con la sentenza che chiude il processo, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell’altra parte.

Le spese di iscrizione a ruolo costituiscono una delle spese necessarie per l’incardinamento del giudizio e rientrano tra quelle che la parte soccombente è tenuta a rimborsare alla parte vittoriosa. 2. - Il terzo motivo denuncia violazione dell’art. 24 Cost., ritenendo che la mancata applicazione del principio di soccombenza, già denunciata nel primo motivo, abbia comportato un sostanziale diniego di giustizia, in quanto la parte vittoriosa è stata costretta a sostenere le spese del procedimento per ottenere la liquidazione di un credito professionale, pur avendo ottenuto pieno riconoscimento della propria pretesa.

Il terzo motivo è inammissibilepoiché il contrasto tra la decisione impugnata e i parametri costituzionali è da prospettare come intermediato dalla censura relativa ad una norma ordinaria, rispetto alla quale è da sollevare questione di legitimità costituzionale (cfr. Cass. SU n. 25573/2020). 3. - La Corte accoglie i primi due motivi di ricorso, dichiara inammissibile il terzo motivo, cassa il provvedimento impugnato in relazione ai due motivi accolti e rinvia al Presidente del Tribunale di Cagliari o a magistrato d a lui delegato , diverso da quello che ha pronunciato il provvedimento cassato.

P.Q.M La Corte accoglie i primi due motivi di ricorso, dichiara inammissibile il terzo motivo, cassa il provvedimento impugnato in relazione ai due motivi accolti e rinvia al Presidente del Tribunaledi Cagliari o a magistrato