Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period following the lower court's proposal. The appellant, Mario Ciliani, did not act to preserve the right to appeal the appellate court's judgment against Franco Mannaioli. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a cassation appeal within 40 days of the proposal constitutes a waiver, resulting in the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILEIl Consigliere Delegato ex art. 380-bis c.p.c. ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 5357/2023 R.G. proposto da: Mario Ciliani, rappresentato e difeso dall'avvocato Bruno Spagna Musso -ricorrente- contro Mannaioli Franco, rappresentato e difeso dall'avvocato Carlo Orlando -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Perugia n.388/2022 depositata il 25/07/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, a carico della parte ricorrente che ha dato causa al giudizio;
Numero registro generale 5357/2023 Numero sezionale 141/2026 Numero di raccolta generale 2584/2026 Data pubblicazione 06/02/2026 P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 02/02/2026 Il consigliere delegato Linalisa Cavallino Numero registro generale 5357/2023 Numero sezionale 141/2026 Numero di raccolta generale 2584/2026 Data pubblicazione 06/02/2026